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Numero d'incarto:
11.2002.125
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.125
Lugano
3 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__/.__.____
(protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 17
giugno 2002 da
(patrocinato da ___________)
nei confronti di
(già patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________,
e ora dall' ___________)
riguardo alla custodia
parentale della figlia __________ __________ (1990);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 25 ottobre 2002 presentato da __________ __________ __________
contro la decisione emessa l'11 ottobre 2002 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 febbraio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra __________ __________ (1963) e
__________ __________ nata __________ (1963). La convenzione sugli effetti del
divorzio omologata con la sentenza prevedeva, tra l'altro, l'affidamento della
figlia __________ (nata il __________ 1990) alla madre, riservato il diritto di
visita del padre, con autorità parentale congiunta. Il 17 giugno 2002
__________ __________ ha chiesto alla Commissione tutoria regionale __________
l'affidamento provvisorio della figlia. Con risoluzione inaudita parte del 20
giugno 2002 la Commissione ha accolto la richiesta, incaricando il Servizio sociale
di __________ di valutare le condizioni socio-ambientali e familiari dei
genitori, come pure l'idoneità di questi ultimi all'affidamento. Nelle sue
osservazioni del 1° luglio 2002 __________ __________ __________ si è opposta
all'istanza dell'ex marito e ha postulato la revoca del provvedimento. Dopo
avere sentito la figlia l'11 luglio 2003, la Commissione tutoria ha disciplinato
l'8 agosto 2003 il diritto di visita della madre e con risoluzione del 23
agosto 2003 ha autorizzato il padre a iscrivere la figlia per l'anno scolastico
2002/03 alla scuola media di __________. A un eventuale ricorso è stato tolto
effetto sospensivo.
B. Contro
quest'ultima decisione __________ __________ __________ è insorta il 27 agosto
2002 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo
che la figlia potesse continuare a frequentare la scuola media di __________.
All'udienza dell'11 settembre successivo essa ha sollecitato altresì il
beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________ __________ ha proposto di respingere
il ricorso, mentre la Commissione tutoria regionale ha dichiarato di rimettersi
alla decisione dell'autorità di vigilanza. Statuendo l'11 ottobre 2002,
quest'ultima ha respinto il ricorso, ha assegnato alle parti un termine di 15
giorni per promuovere un'azione intesa alla modifica della sentenza di divorzio
e ha negato alla ricorrente l'assistenza giudiziaria. Non sono stati prelevati
oneri processuali. La ricorrente è stata obbligata a versare alla controparte
un'indennità di fr. 200.– per ripetibili.
C. __________
__________ __________ è insorta contro la citata decisione con un appello del
25 ottobre 2002 nel quale ha chiesto di annullare la decisione dell'autorità
tutoria e di concederle il beneficio dell'assistenza giudiziaria, tanto per il
procedimento davanti all'autorità di vigilanza quanto per la causa in appello.
Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2002 __________ __________ ha concluso
per il rigetto dell'appello. La Commissione tutoria regionale è rimasta
silente. Nel frattempo, il 28 ottobre 2002, __________ __________ ha promosso
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, un'azione volta alla
modifica della sentenza di divorzio per ottenere l'affidamento definitivo della
figlia. La procedura è attualmente in fase istruttoria.
D. Con
ordinanza del 3 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera, accertato
che oggetto del litigio era unicamente l'autorizzazione rilasciata al padre di
iscrivere la figlia alla scuola media di __________ per l'anno 2002/03, ha
assegnato all'appellante un termine di 10 giorni per comunicare se mantenesse
il ricorso, invitando le parti a esprimersi sulla questione delle spese e delle
ripetibili. __________ __________ __________ ha confermato di ritenere
l'appello superato dagli eventi, ma ha chiesto nondimeno di accogliere la
domanda di assistenza giudiziaria. __________ __________ ha postulato, da parte
sua, la rifusione di almeno fr. 2000.– a titolo di ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie era litigiosa, come detto, l'autorizzazione
conferita al padre di iscrivere la figlia alla scuola media di __________ per
l'anno 2002/03. Attualmente la ragazza, oltre ad avere già assolto quell'anno
scolastico, risulta essere iscritta alla medesima scuola anche per l'anno in
corso. Del resto, nell'ambito della causa intesa alla modifica della sentenza
di divorzio, su proposta del Pretore l'interessata ha accettato di lasciare
provvisoriamente la figlia dal padre (verbale del 21 novembre 2002). Ne segue
che, come la stessa appellante ammette, il ricorso davanti a questa Camera è divenuto
senza interesse.
-
L'appellante sostiene invero che “l'opportunità per la figlia di
frequentare la scuola di __________ in luogo di __________ è tutt'altro che
stata accertata”. Ciò non basta tuttavia perché si indaghi a posteriori se
rispondesse al bene della ragazza l'iscrizione alla scuola media di __________
per l'anno 2002/03. Un interesse legittimo all'emanazione di un giudizio è
dato, per principio, solo ove sia concreto e attuale. Un interesse astratto e
virtuale può eccezionalmente essere ritenuto legittimo, nonostante l'intervenuta
caducità del litigio, ove ricorrano tre condizioni cumulative (al proposito è
opportuno applicare per analogia la giurisprudenza del Tribunale federale
sull'art. 88 OG: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, pag. 390 a metà). Il primo verte sulla questione divenuta senza oggetto,
la quale dev'essere suscettibile di ripresentarsi in ogni tempo e in
circostanze identiche o quanto meno analoghe, il secondo riguarda la soluzione
del caso, che dev'essere di fondamentale importanza e giustificarsi alla luce
del pubblico interesse, la terza attiene alla durata della procedura, che
dev'essere tale da impedire all'atto pratico una verifica tempestiva delle
censure da parte dell'autorità di ricorso (Kälin,
Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ª edizione, pag. 261 seg. con richiami; Spühler, Die Praxis der
staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 28 n. 16
con rinvii). Nella fattispecie estremi del genere non si ravvisano,
l'autorizzazione a iscrivere la figlia a un istituto scolastico non potendosi
ritenere una questione di fondamentale importanza la cui legittimità debba
essere verificata anche a posteriori in virtù di preminenti interessi pubblici.
Già per questo motivo l'appello non può essere vagliato retrospettivamente.
-
Nelle circostanze descritte rimane da esaminare se all'interessata
sia stata rifiutata a torto l'assistenza giudiziaria. L'autorità di vigilanza
ha negato tale beneficio, non ravvisando il presupposto dell'indigenza.
L'appellante obietta che con un reddito attuale di fr. 5004.50 mensili netti
essa non è in grado di coprire nemmeno il suo fabbisogno di fr. 5633.50
mensile, onde la grave ristrettezza.
a) Alla richiesta, presentata il 2 settembre 2002, è applicabile la
nuova legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria entrata in
vigore il 30 luglio 2002, che ha abrogato l'art. 30 LPAmm (art. 37 cpv. 1 Lag;
BU n. __________/__________pag. 213). Ora, contro il rifiuto dell'assistenza il
richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza”
(art. 35 cpv. 4 Lag). Nella fattispecie la decisione dell'autorità di
vigilanza, intimata l'11 ottobre 2002, è stata ritirata dalla ricorrente il
14
ottobre 2002. Consegnato alla posta il 25 ottobre 2002, il ricorso è quindi
tempestivo, ancorché l'autorità non abbia indicato i rimedi giuridici conformemente
all'art. 5 cpv. 2 Lag.
b) Ciò
premesso, v'è da domandarsi se davanti all'autorità di vigilanza la richiesta
sia stata presentata validamente. L'art. 4 cpv. 1 LAG dispone che il beneficio
dell'assistenza giudiziaria va postulato “mediante domanda scritta e
motivata”. Una richiesta verbale non basta (diversamente da quanto stabilisce,
ad esempio, l'art. 92 cpv. 1 CPC per le domande processuali). Ne segue che la
richiesta formulata oralmente dalla ricorrente all'udienza del 2 settembre
2002 non poteva essere considerata come una valida domanda di assistenza
giudiziaria (nel medesimo senso: I CCA sentenza del 2 ottobre 2002 in re I.,
inc. ..__________). Rimane il fatto che, fosse stata resa
attenta subito del difetto formale, l'interessata avrebbe introdotto senza
indugio una “domanda” ricevibile. La quale, “scritta e motivata”, sarebbe
potuta giungere all'autorità di vigilanza il giorno dopo l'udienza. Fosse stato
accertato che l'interessata versava in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 2 LAG) e
che il ricorso era provvisto di buon esito (art. 14 lett. a LAG), l'assistenza
giudiziaria poteva quindi essere conferita dal 3 settembre 2002. Una
retroattività del beneficio non entrava invece in linea di conto, l'udienza
davanti all'autorità di vigilanza non potendosi ritenere un semplice “accertamento
preliminare” nel senso dell'art. 15 cpv. 1 Lag. D'altro lato la giurisprudenza
relativa al vecchio diritto seguiva – finanche con rigore – il medesimo
orientamento (Rep. 1994 pag. 385; RDAT I-1996 pag. 306). Se non che, dopo il 3
settembre 2002 la patrocinatrice della ricorrente non è più stata chiamata a
svolgere alcuna prestazione apprezzabile: doveva solo attendere l'emanazione
della decisione. Ne discende che la richiesta di assistenza giudiziaria
risultava finanche priva d'oggetto.
c) Si volesse da ciò prescindere, l'appello su questo punto non avrebbe
miglior sorte. Il conferimento dell'assistenza giudiziaria presuppone in
effetti che il richiedente sia indigente (art. 3 Lag), ovvero che non sia in
grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della
famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il che non si valuta
solo in funzione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo
conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa,
l'urgenza, l'entità degli anticipi giudiziari e delle spese legali che
incombono all'interessato, come pure i suoi impegni finanziari (DTF 124 I 1;
Rep. 1997 pag. 215). Il giudizio circa lo stato di indigenza deve basarsi
inoltre sulla situazione reale e concreta della parte richiedente al momento in
cui essa presenta l'istanza (DTF 120 Ia 179), rispettivamente al momento in cui
il giudice statuisce sull'istanza medesima (cfr. l'art. 152 OG; DTF 108 V 265 e
segg.; RDAT 1998 II 19). Incombe al richiedente documentare la propria indigenza.
Ove egli non presenti sufficienti informazioni per una visione completa della
sua situazione finanziaria, l'istanza può essere respinta (DTF 125 IV 164
consid. 4a).
d) In
concreto l'appellante guadagna circa fr. 5000.– mensili netti per rapporto a un
fabbisogno minimo di fr. 3366.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1400.–, premio della cassa malati
fr.
455.90, assicurazioni varie fr. 152.–, spese di trasferta
fr.
58.–, imposte fr. 200.–). Gli altri costi elencati nel ricorso non possono
essere ammessi. Intanto gli esborsi per l'uso dell'autovettura (leasing,
imposte circolazione, assicurazione e benzina) presuppongono che l'interessata
debba usare l'automobile a scopi professionali, ciò che non si evince dagli
atti, tanto meno se si pensa che abitando a __________ e lavorando a __________
essa può far capo ai mezzi pubblici. Tutto quanto le si può riconoscere è
dunque il costo di fr. 58.– mensili per un abbonamento “arcobaleno” di due
zone. Le spese telefoniche sono comprese nel minimo esistenziale del diritto
esecutivo, mentre per quanto attiene ai debiti (verso il padre, la Banca
__________ e la __________ __________ ), di complessivi fr. 1563.20,
nulla di preciso è dato di sapere sulla necessità di contrarli. E con una
disponibilità mensile di oltre fr. 1630.– l'interessata non può sicuramente
definirsi indigente. Né si può supporre che con tale disponibilità essa non sia
in grado di coprire i costi di causa con pagamenti rateali in un lasso di tempo
ragionevole (cfr. sentenza del Tribunale federale 5P. /__________ del
3 settembre 2001, consid. 2b). Ne discende che su questo punto l'appello
risulta sprovvisto di buon diritto.
- Quanto
agli oneri del presente giudizio, occorre tenere conto che l'appellante soccombe
sulla questione dell'assistenza giudiziaria, mentre per il resto la lite è
divenuta senza interesse (consid. 1). Ora, dandosi caducità o carenza
d'interesse giuridico, si applica per analogia – in materia di spese e
ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (I CCA, sentenza del 1°
febbraio 1996 in re A., consid. 6; del 1° giugno 1993 in re F., consid. 1 e 2;
precetto menzionato anche in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 in fine ad art. 351). Quest'ultima
norma stabilisce che ove una lite diventi – appunto – priva d'oggetto o
d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo
che termina la lite”. In concreto occorre valutare sommariamente, di
conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto l'appello se la Camera
avesse statuito al riguardo (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.
7a). Nella fattispecie, come detto, il litigio verteva sull'autorizzazione
data al padre di iscrivere la figlia alla scuola media di __________ per l'anno
2002/03. Considerato che al momento in cui è stato introdotto l'appello l'anno
scolastico era già iniziato, il ricorso non aveva ragionevoli possibilità di
successo, mal intravedendosi come questa Camera avrebbe ritenuto consono al
bene della figlia il trasferimento da un istituto scolastico a un altro senza
ragioni serie e preminenti. Le spese devono quindi essere poste a carico della
ricorrente, la quale va tenuta a rifondere alla controparte un'adeguata indennità
per ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria formulata in appello,
indipendentemente da eventuali ristrettezze economiche, il beneficio dev'essere
rifiutato già per il fatto che il ricorso non denotava alcuna apprezzabile
probabilità di buon esito (art. 14 Lag).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui non è divenuto senza interesse, l'appello è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a __________ __________ fr. 800.–
per ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________
__________ è respinta.
-
Intimazione
a:
–__________;
__________;
– Commissione tutoria regionale _, __________.
Comunicazione
a:
–
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
–
avv. __________ __________ __________, __________ (limitatamente ai dispositivi
n. 1 e 3).
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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