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Numero d'incarto:
11.2002.130
Data decisione, Autorità:
20.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.130
Lugano,
17 ottobre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._.__ (protezione
della personalità) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con petizione
del 9 agosto 2000 da
APPE0
(patrocinato dall' RAPP0 __________)
contro
_CON0
(rappresentato dall'Ufficio patriziale
e patrocinato dall' RAPP0 __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 7 novembre 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 23 ottobre 2002 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ ha partecipato nel febbraio del 2000 a un pubblico concorso per l'affitto
dell'alpe __________ (in val __________) dal 2000 al 2005, il cui bando era
stato pubblicato dall'Ufficio patriziale di __________ sul Foglio ufficiale n.
__________del __________ 2000. Con risoluzione n. __________del __________
2000, comunicata il __________ 2000, l'Ufficio patriziale ha deliberato in
favore di un altro concorrente, __________ __________. Il 22 marzo 2000
__________ __________ ha impugnato tale delibera al Consiglio di Stato, adducendo
tra l'altro (ricorso, pag. 4, punto 2):
In via
preliminare a titolo prudenziale il ricorrente sottolinea la necessità di verificare
la procedura di assegnazione, mediante il richiamo esplicito del verbale della
seduta del 2 marzo 2000, durante la quale l'Ufficio patriziale ha proceduto
alla delibera.
L'Ufficio
patriziale di __________ ha formulato osservazioni al ricorso l'8 aprile 2000,
scrivendo tra l'altro, in risposta a tale allegazione (pag. 4, punto 3):
Quanto
espresso nel ricorso, anche se citiamo “In via preliminare a titolo prudenziale...”
da prova di persona malvagia e becera del ricorrente.
B. Con
petizione del 9 agosto 2000 __________ __________ si è rivolto al Pretore del
Distretto di Vallemaggia perché accertasse che la frase appena citata era illecitamente
lesiva della sua personalità e perché il Patriziato fosse tenuto a rifondergli
fr. 2000.– con interessi in risarcimento del danno, oltre che a versare fr.
6000.– con interessi in riparazione del torto morale a un istituto di
beneficenza designato dal Pretore. Il Patriziato di __________ ha proposto di
respingere la petizione. Nel successivo scambio di allegati le parti hanno
ribadito le rispettive richieste, confermate dopo l'istruttoria in memoriali
conclusivi. Al dibattimento finale esse hanno rinunciato. Statuendo con
sentenza del 23 ottobre 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione,
nel senso che ha accertato l'illecita lesione della personalità dell'attore, ma
ha respinto le pretese pecuniarie. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le
spese sono state poste per un terzo a carico del Patriziato per il resto a
carico dell'attore, tenuto a rifondere al Patriziato fr. 900.– per ripetibili ridotte.
C. Contro
il dispositivo della sentenza sulle spese e le ripetibili __________ __________
è insorto con un appello del 7 novembre 2002 per ottenere che, in riforma del
giudizio impugnato, gli oneri processuali siano posti a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno e le ripetibili compensate. Nelle sue osservazioni
del 15 gennaio 2003 il Patriziato di __________ propone di respingere
l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha motivato il dispositivo sulle spese e le ripetibili evocando il
principio della soccombenza. A suo parere “in concreto, e alla luce delle
risultanze che precedono, appare (...) d'uopo accollare alle parti le tasse e
le spese giudiziarie nella misura di due terzi (a carico della parte attrice) e
di un terzo (a carico della parte convenuta). __________ __________ deve essere
inoltre astretto al pagamento dell'importo di fr. 900.– a titolo di parziali
ripetibili” (sentenza, pag. 9 in fondo).
-
L'appellante
contesta il proprio grado di soccombenza. Fa valere che il convenuto ha sempre
temerariamente negato qualsiasi lesione della personalità, salvo uscire
sconfitto dalla causa, mentre la trattazione delle pretese pecuniarie da lui
avanzate, seppure respinte, ha richiesto un dispendio di tempo limitato. Per di
più, l'istruttoria si è concentrata sul principio dell'offesa, con il risultato
di convincere appieno il Pretore circa il carattere illecito della frase
incriminata. Al punto che il primo giudice gli ha riconosciuto “una certa sofferenza
soggettiva”, quantunque riparata dalle reiterate scuse ufficiali del
Patriziato. Avendo egli ottenuto ragione sul principio, l'addebito di due terzi
della tassa di giustizia e delle spese, con obbligo di rifondere fr. 900.– al
convenuto per ripetibili, non può trovare giustificazione.
-
L'art.
28a CC abilita chi è illecitamente leso nella sua personalità a far
accertare dal giudice l'illiceità della lesione, sempre ch'essa continui a
produrre effetti molesti (cpv. 1 n. 3). Simultaneamente l'interessato può
pretendere il risarcimento del danno e una riparazione del torto morale (cpv.
3). Queste ultime azioni (“riparatrici”), fondate sugli art. 41 segg. CO,
hanno valore litigioso e sono di per sé autonome, nel senso che possono essere
promosse indipendentemente da un'eventuale azione di accertamento sull'illiceità
della lesione. Ove però siano combinate con tale azione, proceduralmente esse
sono trattate alla stregua di pretese connesse e accessorie, giacché il loro
accoglimento presuppone l'accoglimento dell'azione di accertamento (mentre nel
caso in cui siano intentate autonomamente la natura illecita della lesione è
accertata in via meramente pregiudiziale). Del resto, in circostanze simili un
ricorso per riforma al Tribunale federale sarebbe ammissibile, “per
attrazione”, oltre che sull'azione non pecuniaria, anche sulle azioni
riparatrici, quantunque il loro valore sia inferiore a fr. 8000.– (DTF 80 II
30 consid. 1, 78 II 290 consid. 1; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 1.4 ad art. 44; I CCA, sentenza inc. ..__________del 21
luglio 1998, consid. 1; CdM, sentenza inc. ..__________del
18 febbraio 2002, consid. 2 e 3).
-
Nella
fattispecie l'appellante ha promosso un'azione di accertamento e, nel contempo,
due azioni pecuniarie: l'una intesa alla rifusione del danno (fr. 2000.– con
interessi) e l'altra alla riparazione del torto morale (fr. 6000.– con
interessi). Dalla prima è uscito vittorioso, dalla seconda e dalla terza
sconfitto. Giuridicamente si trattava di tre cause, cumulate nell'ambito del
medesimo processo per evitare giudizi contraddittori. Le due azioni pecuniarie
tuttavia erano accessorie rispetto a quella di accertamento. All'atto pratico,
inoltre, la loro disamina ha impegnato le parti e il giudice molto meno
rispetto all'azione di accertamento. Basti pensare che la pretesa rifusione del
danno e la postulata riparazione del torto morale hanno occupato – insieme –
meno della metà delle allegazioni in diritto figuranti nella petizione (punti
n. 3 e 4), circa la metà di quelle contenute nella risposta,
approssimativamente un terzo di quelle addotte della replica e non più di un
quarto di quelle enunciate nella duplica. Le poste litigiose, poi, erano solo
due (fr. 2000.– in blocco per spese preprocessuali e fr. 6000.– fissi di
indennità per torto morale), scevre di particolare complessità giuridica.
Quanto all'istruttoria, essa ha appena sfiorato l'aspetto pecuniario della
lite (verbale dell'11 ottobre 2001, ultime righe di pag. 4). Nel memoriale
conclusivo dell'attore, infine, le considerazioni sulle due pretese in denaro
non eccedevano, una volta ancora, la metà delle allegazioni in diritto, più o
meno come nel memoriale conclusivo del convenuto. E nella sentenza del Pretore
la proporzione è sostanzialmente la stessa.
-
La
giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare che nella fissazione degli oneri
processuali e delle ripetibili il primo giudice fruisce di ampia latitudine
(rinvii in: Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Gli importi da lui
stabiliti entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili, come pure
l'eventuale suddivisione di tali importi a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC (in
caso di reciproca soccombenza o di “altri giusti motivi”) può quindi essere
impugnata solo per eccesso o per abuso del potere d'apprezzamento. In concreto
non è litigioso né l'ammontare della tassa di giustizia né quello
dell'indennità per ripetibili. Contestata è la chiave di riparto stabilita dal
Pretore (due terzi a carico dell'attore, un terzo a carico del convenuto), che
l'appellante chiede di riformare, fissandola in ragione di metà ciascuno. Ora,
giovi premettere che già la decisione pretorile di attribuire identico peso,
sotto il profilo delle spese e delle ripetibili, alle due azioni pecuniarie
nonostante il loro diverso valore litigioso (fr. 2000.– l'una, fr. 6000.–
l'altra) appare discutibile, tanto più che la causa intesa alla rifusione del
danno non risultava più complessa di quella volta alla riparazione del torto
morale. Per quanto opinabile, si può ritenere nondimeno che ciò rientrasse
ancora nel potere discrezionale di cui fruiva il primo giudice. Su questo punto
non soccorrono i presupposti per scostarsi dalla decisione del Pretore.
-
Ove
il Pretore ha ecceduto il suo potere di apprezzamento è nell'equiparare l'importanza
di ciascuna azione di condanna a quella dell'azione di accertamento. Tale assimilazione
non è ragionevolmente sostenibile. L'azione di condanna ha implicato un giudizio
di principio sull'illiceità della lesione, il quale ha dominato – da sé solo –
oltre la metà di tutte le allegazioni in diritto recate delle parti, pressoché
tutta l'istruttoria e una buona metà della sentenza impugnata. L'impegno e il
tempo richiesto ai patrocinatori per far valere i contrapposti interessi dei
loro assistiti, come pure l'impegno e il tempo profusi dal giudice nella
motivazione della sentenza sono dunque di gran lunga maggiori rispetto a quanto
ha implicato l'una o l'altra azione pecuniaria. Né il grado di complessità
insito nell'azione di accertamento era inferiore a quello delle due cause
pecuniarie: se il tenore della frase incriminata, per vero, era chiaro, il
vaglio delle giustificazioni addotte dal convenuto ha lungamente occupato il
Pretore nei motivi della sentenza. Tutto ciò posto, le due pretese pecuniarie
possono ancora reputarsi di pari peso ai fini delle spese e delle ripetibili,
ma per rapporto a queste ultime l'importanza dell'azione di accertamento –
ancorché priva di valore litigioso – è almeno doppia. La ripartizione a metà
degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili sollecitate
dall'appellante si rivelano quindi provviste di buon diritto.
-
Se
ne conclude, in ultima analisi, che l'appello merita accoglimento e che il
dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili della sentenza impugnata va
riformato nel senso chiesto dall'attore. I costi del giudizio odierno seguono
la soccombenza del convenuto (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto e il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 600.– e le
spese processuali, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
- Gli oneri
di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a carico del Patriziato di Cavergno, che
rifonderà all'appellante fr. 1000.– per ripetibili.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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