AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.133
Data decisione, Autorità:
07.01.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2002.133
Lugano
7 gennaio
2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(modifica di misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del
Distretto di Bellinzona promossa con istanza del
25 settembre 2002 da
__________ __________, __________. __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
contro
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 22 novembre 2002 presentato da __________ __________ contro la
sentenza del 7 novembre 2002 emessa dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 2 dicembre 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1963) e __________ __________ (1963) si sono sposati a __________
il __________ 1983. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(__________1984), __________ (__________1988) e __________
(__________1992).
Il marito, meccanico di precisione, lavora alle dipendenze della ditta
__________ __________ __________ a __________ con uno stipendio mensile netto
di fr. 5'396.–; la moglie si occupa dell'economia domestica e svolge saltuari
lavori di pulizia, con un introito di fr. 600.– mensili. Il 24 ottobre 2001
essa ha inoltrato al Pretore del Distretto di Bellinzona un'istanza a
protezione dell'unione coniugale. All'udienza del 10 gennaio 2002 i coniugi
hanno concordato un contributo complessivo per i figli di fr. 2'900.– mensili
(fr. 1'060.– ciascuno per __________ e __________, fr. 780.– per ),
compresi gli assegni familiari. Il Pretore ha omologato l'accordo e ha
stralciato la procedura dai ruoli senza riscuotere spese (inc.
..).
B. Il
25 settembre 2002 __________ __________ ha chiesto al medesimo Pretore di
modificare i contributi alimentari, riducendoli a complessivi fr. 2'345.–
mensili in seguito all'aumento del suo fabbisogno. All'udienza del 15 ottobre
2002, indetta per la discussione, egli ha confermato la domanda, alla quale si
è opposta la convenuta. Esperita l'istruttoria, le parti sono comparse al
dibattimento finale del 6 novembre 2002, ribadendo le rispettive prese di
posizione. Con sentenza del 7 novembre 2002 il Pretore ha parzialmente accolto
l'istanza e ha ridotto a fr. 2'675.– mensili complessivi i contributi dovuti ai
figli dal 1° novembre 2002, senza prelevare tasse né spese, ma con l'obbligo
per l'istante di rifondere alla convenuta un'indennità di fr. 450.– per
ripetibili ridotte.
C. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 22
novembre 2002 volto a ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria,
la riduzione a complessivi fr. 2'325.– dal 1° settembre 2002 dei contributi alimentari
per i figli. Nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2002 __________ __________
propone di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata,
postulando a sua volta il beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), prende le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC nell'ambito delle cause di stato.
L'ammontare di tali contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner
Kommentar, 2ª edizione, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler
Kommentar, 2ª edizione, n. 4 ad art. 176 CC). Il fabbisogno
dei coniugi è determinato in base al minimo esistenziale del diritto
esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in particolare
i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come pure gli
oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per prassi
costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio
della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton __________ (tabella
dell'edizione 2000 in: Rep. 1999 pag. 372), adattate al singolo caso in virtù
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF
120 II 231 consid. 1c con rinvii).
-
L'art.
179 cpv. 1 CC consente di modificare o revocare in ogni tempo le misure di
protezione dell'unione coniugale, adattandole alle nuove circostanze (Hasenböhler
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 3 e 4 ad art. 179 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les
effets du mariage, Berna 2000, pag. 323, n. 783). La modifica decorre – per
principio – dal giorno del passaggio in giudicato della nuova decisione, a meno
che particolari circostanze giustifichino una decorrenza anteriore, la quale
non può precedere tuttavia la data della domanda di modifica (Deschenaux/ Steinauer/Baddeley, op.
cit., pag. 324, n. 786). Nel Cantone Ticino le misure a protezione dell'unione
coniugale – e, di riflesso, le istanze volte alla modifica di siffatte misure –
sono adottate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio
(art. 361 segg. CPC), nel cui ambito l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza
(Rep. 1991 pag. 431).
-
In concreto il Pretore ha accertato che, dopo la stipulazione dell'accordo
da lui omologato il 10 gennaio 2002, l'istante si è trasferito a casa di
un'amica, alla quale versa fr. 1'000.– mensili per l'alloggio, e ha dovuto
sostituire l'automobile, necessaria per le trasferte professionali. Egli ha
quindi ammesso nel fabbisogno di lui una spesa di fr. 600.– mensili per le
trasferte e un'indennità di fr. 231.– mensili per pasti fuori casa. Ha negato
invece un maggior costo dell'alloggio rispetto a quello ammesso in precedenza
(fr. 650.– mensili per un monolocale), poiché nelle disagiate condizioni
finanziarie della famiglia l'istante non può pretendere una spesa superiore. La
casa dell'amica, poi, è abitata anche da quest'ultima e da suo figlio, oltre
che dall'istante, sicché l'assunzione da parte dell'istante medesimo della metà
degli oneri di alloggio non si giustifica. Dipartendosi da queste premesse, il
Pretore ha fissato il fabbisogno minimo dell'istante in di fr. 2'721.– mensili
per rapporto a un reddito netto (incontestato) di fr. 5'396.– mensili, onde la
riduzione a fr. 2'675.– dei contributi alimentari dal
1°
novembre 2002 (fr. 975.– ciascuna per le figlie __________ e __________ e fr.
725.– per __________, compreso l'assegno familiare).
-
L'appellante
si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto il nuovo onere di alloggio
(fr. 1'000.– mensili), sottolineando di essersi accontentato, dopo la
separazione, di un monolocale a costo modesto, al disotto della media. Egli
ribadisce di abitare dal settembre del 2002 nella casa dell'amica, la quale ha
un onere di alloggio complessivo di fr. 2'000.– mensili, e rileva di avere concordato
con lei una partecipazione mensile di fr. 1'000.–, tenuto conto delle proprie
disponibilità finanziarie, della situazione economica della convivente e del
fatto che il figlio di lei trascorre il diritto di visita con il proprio padre
fuori di casa. A suo parere, un costo di fr. 1'000.– mensili complessivi per
l'alloggio rientra nella norma per una persona sola e non può essere definito
eccessivo, anche perché gli consente di ricevere dignitosamente i figli per
l'esercizio del diritto di visita.
-
L'istruttoria
conferma che nel settembre del 2002 l'istante si è trasferito a casa di
un'amica, la quale dichiara che l'alloggio le costa mensilmente circa fr.
2'000.– mensili (deposizione __________ __________, verbali del 6 novembre
2002, pag. 6) e che l'appellante le versa un contributo mensile di fr. 1'000.–,
pari alla metà dei costi complessivi. È appena il caso di ricordare, tuttavia,
che – secondo giurisprudenza ormai affermata – dopo la separazione di fatto
ogni coniuge deve poter beneficiare di condizioni abitative sostanzialmente
paritarie. Questa Camera riconosce pertanto a un coniuge convivente con una
terza persona maggiorenne l'onere di alloggio presumibile che egli avrebbe come
persona sola (FamPra.ch 2000 pag. 135; da ultimo: I CCA, sentenza inc.
..__________del 12 agosto 2002). Nella fattispecie poco
importa, di conseguenza, il costo che l'amica è tenuta ad affrontare per
l'alloggio. Determinante è la spesa che l'istante può permettersi per sé solo,
viste le condizioni finanziarie della famiglia. Trattandosi di una procedura di
modifica, occorre verificare inoltre se, dopo l'accordo omologato dal Pretore
il 10 gennaio 2002, siano intervenuti mutamenti tali da giustificare, per
quanto riguarda l'istante, un maggior onere di alloggio.
-
L'appellante
sostiene che il monolocale di cui si era accontentato dopo la separazione di
fatto era inidoneo a ricevere i figli durante il diritto di visita, ciò che
rendeva indispensabile un alloggio più grande, atto a ricevere adeguatamente i
figli nel fine settimana. Ora, è pacifico che dal 10 gennaio 2002 (omologazione
del noto accordo da parte del Pretore) la situazione abitativa di moglie e
figli, rimasti nell'appartamento coniugale di 5½ locali, è invariata. Il canone
di locazione per tale appartamento è di fr. 1'400.– mensili (contratto di
locazione prodotto nella causa ..__________). Tenuto conto
della quota di alloggio relativa ai tre figli, determinata in fr. 820.– secondo
le citate raccomandazioni dell'Ufficio per la gioventù e l'orientamento
professionale del Canton __________, la quota a carico della moglie ammonta a
fr. 580.–. In siffatte circostanze, l'importo di fr. 650.– destinato dal marito
alle proprie spese di alloggio era sostanzialmente equivalente a quello della
moglie. Da allora i redditi familiari non sono aumentati. Mal si comprende
quindi come l'istante possa pretendere di migliorare unilateralmente la propria
situazione.
-
In
situazione economica disagiata, quando le entrate coniugali non sono
sufficienti a coprire gli oneri di due economie domestiche separate, eventuali
sacrifici vanno sopportati da entrambi i coniugi (cfr. DTF 114 II 26). Certo,
l'appellante adduce che un appartamento di due locali nel __________ costa
notoriamente almeno fr. 1'000.–. La circostanza, anche ammettendo che sia
notoria, non giova all'appellante. La differenza di costo tra un monolocale e
un bilocale, infatti, si ricollega in concreto alle necessità concrete dei
figli (diritto di visita) e il maggior onere rientrerebbe, in ogni caso, nel
fabbisogno di loro. Il genitore non affidatario può rivendicare per sé solo
l'onere di alloggio per una persona sola. Nella fattispecie l'appellante non sostiene
che il monolocale in cui abitava fosse inadeguato per le necessità di una persona
sola. Ne discende che per l'alloggio l'istante non può pretendere di inserire
nel proprio fabbisogno minimo più di fr. 650.– mensili. La difficile situazione
in cui versa la famiglia non permette di più. L'importo ammesso dal Pretore per
tale voce del fabbisogno resiste dunque alla critica, seppure per altri motivi.
-
Quanto
alla decorrenza della modifica, l'appellante ribadisce che i contributi alimentari
per i figli devono essere ridotti dal 1° settembre 2002, data alla quale si è
verificato il cambiamento della sua situazione economica, e non dal 1° novembre
-
Il Pretore non ha invero spiegato per quale motivo egli abbia modificato
i contributi solo dal 1° novembre 2002, nonostante la domanda di giudizio
chiedesse la riduzione dal 1° settembre 2002. Dal fascicolo processuale risulta
nondimeno che l'unica variazione suscettibile di modificare in modo rilevante
la situazione dell'istante è – ancora una volta – quella relativa all'onere di
alloggio. La sostituzione dell'automobile, avvenuta nel giugno del 2002, ha
comportato un minor onere mensile assicurativo di fr. 29.30 (doc. G), mentre la
mancanza di qualsiasi indicazione sul fabbisogno dell'istante il 10 gennaio
2002 (inc. ..__________) i documenti relativi all'acquisto
del veicolo e al leasing (doc. B, C) non consente un raffronto con la
situazione precedente. In tali circostanze l'istante non ha reso verosimile
l'avvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche dopo il 10 gennaio
2002, se non per quel che concerne il costo dell'alloggio, che come si è visto
non può essergli riconosciuto. La riduzione del contributo alimentare decisa
dal Pretore il 7 novembre 2002 era, di conseguenza, addirittura favorevole
all'istante e nulla giustifica un'entrata in vigore della modifica anteriore al
1° novembre 2002.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La
richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello non può essere
accolta poiché al ricorso, infatti, difettava sin dall'inizio il requisito
cumulativo della parvenza di esito favorevole (art. 157 vCPC e art. 14 della
legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria, entrata in vigore
il 30 luglio 2002). Della situazione dell'appellante si tiene conto, in ogni
modo, riducendo al minimo la tassa di giustizia. Per quel che riguarda
l'analoga domanda presentata dalla convenuta, l'attribuzione di ripetibili
renderebbe di per sé la richiesta senza oggetto. La relativa indennità appare
tuttavia di difficile incasso, onde l'opportunità di concedere sin d'ora
all'interessata il beneficio del gratuito patrocinio (DTF 122 I 322).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'000.– per
ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ è posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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