Appeal against super-provisional personality protection order inadmissible

11.2002.62Altro tribunale19 giu 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In a personality-protection case, the First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that an appeal against a super-provisional protective order was inadmissible. The appeal was filed more than ten days after the order and, in any event, the challenged order had been issued without a true contradiction, so it was not yet appealable. The appellants remained free to argue the merits before the Pretore. Court costs of CHF 150 were imposed jointly and severally on the appellants, and no compensation was awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 370 cpv. 2, 382 cpv. 1 and 384bis CPC; measures under Art. 28c CC and arts. 376 ff. CPC: appealability of super-provisional orders. An order issued without contradiction is not appealable under Art. 382 cpv. 1 CPC; contradiction means the final hearing held after evidentiary proceedings or after refusal of the evidence offered, not any preliminary exchange between the parties. The ten-day appeal period under Art. 370 cpv. 2 CPC is not suspended by judicial vacations. Where these requirements are lacking, the appellate court will not examine the merits. Costs follow the outcome under Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due to a non-notified respondent.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.62

Data decisione, Autorità: 19.06.2002, ICCA

140

Incarto n. 11.2002.00062

Lugano 19 giugno 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..___ (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 26 aprile 2002 da

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)

Contro

__________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________, __________;

giudicando ora sul decreto cautelare del 26 aprile 2002 con cui il Pretore ha ordinato a “__________ ” e a __________ __________ di astenersi dal pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al nome, alla persona o all'attività di __________ __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 28 maggio 2002 presentata da __________ __________ e __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 26 aprile 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché vietasse al periodico “__________ ” e a __________ __________, sotto comminatoria dell'art. 292 CP, di pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al suo nome, alla sua persona o alla sua attività;

che in via provvisionale egli ha formulato la medesima richiesta;

che con decreto cautelare dello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha accolto la domanda;

che il 29 aprile 2002 i convenuti hanno chiesto la revoca del predetto decreto;

che all'udienza del 28 maggio 2001, indetta per la discussione, costoro hanno proposto di respingere l'istanza, mentre l'attore ha confermato la sua richiesta e ha offerto prove;

che il 28 maggio 2002 __________ __________ e __________ __________ sono insorti con un appello nel quale chiedono di revocare il decreto del 26 aprile 2002;

che l'appello non è stato intimato ad __________ __________;

e considerando

in diritto: che __________ __________, gerente con firma individuale di __________ __________, è abilitato a rappresentare la ditta, il cui appello è pertanto ricevibile;

che la procedura per l'emanazione di misure provvisionali chieste sulla base dell'art. 28c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28b e 28d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, n. 652 pag. 172);

che in esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie giudiziarie (art. 384bis CPC);

che il decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo;

che, si volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per altri motivi;

che i provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);

che per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);

che tale nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002 nella causa H., consid. 3);

che nella fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato, esplicitamente designato – del resto – co­me “su­percau­telare”;

che in concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2);

che in tali circostanze il decreto impugnato non è manifestamen­te appellabile e il gravame sfugge a qualsiasi esame di merito;

che, con ogni evidenza, gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al Pretore;

che gli oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;

in applicazione dell'art. 313bis CPC e

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– __________ __________, __________, per sé e in rappresentanza di __________ __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

personality protectioninterim measuresappeal admissibilitycontradictiontime limitcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the super-provisional order was admissible

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because it was filed well after the ten-day deadline and, in any event, no appeal lies before a true contradiction has taken place.

Motivazione estratta

The order was issued on 26 April 2002 and the appeal on 28 May 2002 was plainly late. Moreover, appellate review under the applicable provisions requires a post-evidence contradiction; here the order was expressly super-provisional, no contradiction had been held, and even the taking of evidence had not yet begun.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellants jointly and severally; no party compensation was awarded to the respondent because the appeal had not been notified to it and caused it no costs.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful party, and the particular circumstances justified reduced judicial fees. No compensation was due without any incurred expense by the non-notified respondent.

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