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Numero d'incarto:
11.2002.62
Data decisione, Autorità:
19.06.2002, ICCA
140
Incarto n.
11.2002.00062
Lugano
19 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 26 aprile 2002 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, __________,
per sé e in rappresentanza di __________ __________,
__________;
giudicando
ora sul decreto cautelare del 26 aprile 2002 con cui
il Pretore ha ordinato a “__________ ” e
a __________ __________ di astenersi dal pubblicare qualsiasi articolo,
contributo o documento facente direttamente o indirettamente riferimento al
nome, alla persona o all'attività di __________
__________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 28 maggio 2002 presentata da __________
__________ e __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 26 aprile 2002 dal Pretore del Distretto
di Bellinzona;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 26 aprile 2002 __________ __________ si è rivolto al Pretore del
Distretto di Bellinzona perché vietasse al periodico “__________ ” e a __________
__________, sotto comminatoria dell'art.
292 CP, di pubblicare qualsiasi articolo, contributo o documento facente
direttamente o indirettamente riferimento al suo nome, alla sua persona o alla
sua attività;
che in
via provvisionale egli ha formulato la medesima richiesta;
che con
decreto cautelare dello stesso giorno, emanato senza contraddittorio, il Pretore
ha accolto la domanda;
che il 29
aprile 2002 i convenuti hanno chiesto la revoca del predetto decreto;
che
all'udienza del 28 maggio 2001, indetta per la discussione, costoro hanno proposto
di respingere l'istanza, mentre l'attore ha confermato la sua richiesta e ha offerto
prove;
che il 28
maggio 2002 __________ __________ e __________
__________ sono insorti con un appello
nel quale chiedono di revocare il decreto del 26 aprile 2002;
che
l'appello non è stato intimato ad __________
__________;
e considerando
in diritto: che
__________ __________,
gerente con firma individuale di __________
__________, è abilitato a rappresentare
la ditta, il cui appello è pertanto ricevibile;
che la
procedura per l'emanazione di misure provvisionali chieste sulla base dell'art.
28c CC è, salvo le disposizioni previste dal diritto federale (art. 28b
e 28d CC), quella degli art. 376 e segg. CPC (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité,
3a edizione, n. 652 pag. 172);
che in
esito a tale procedura il giudice statuisce con decreto, impugnabile entro il
termine di dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC) non sospeso dalle ferie
giudiziarie (art. 384bis CPC);
che il
decreto impugnato è stato emesso il 26 aprile 2002, ragione per cui l'appello
presentato il 28 maggio 2002 si rivela già di primo acchito tardivo;
che, si
volesse da ciò prescindere, l'appello si rivelerebbe irricevibile anche per
altri motivi;
che i
provvedimenti cautelari emanati secondo gli art. 376 segg. CPC possono essere
appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il
giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 382; da ultimo: I CCA, sentenza del 21 maggio 2002
nella causa H., consid. 3);
che nella
fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato,
esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare”;
che in
concreto non è ancora stata avviata nemmeno l'istruttoria, tant'è che il
Pretore ha citato le parti all'udienza del 13 giugno 2002 per l'interrogatorio
formale di __________ __________, l'audizione di tre testimoni e
l'eventuale discussione finale (verbale del 28 maggio 2002, pag. 2);
che in tali circostanze
il decreto impugnato non è manifestamente appellabile e il gravame sfugge a
qualsiasi esame di merito;
che, con ogni evidenza,
gli appellanti potranno far valere tutte le loro argomentazioni davanti al
Pretore;
che gli
oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto
del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso
non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;
in applicazione dell'art. 313bis CPC e
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
L’appello è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–
__________ __________,
__________, per sé e in rappresentanza
di __________ __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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