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Numero d'incarto:
11.2002.85
Data decisione, Autorità:
28.08.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00085
Lugano,
28 agosto
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ./..__________
(protezione del figlio: diritto di visita) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________)
a
__________ __________, __________
(già patrocinata dalla lic. iur. __________ __________,
studio legale __________
-__________ & __________, __________)
riguardo al figlio __________
__________ (1997);
premesso
che il 16 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 15 ha istituito una
curatela educativa in favore di __________
__________ (nato il __________ 1997), figlio di __________ __________
e di __________ __________ __________ __________, designando in qualità di __________ __________
__________ di __________;
constatato
che, ricevute le dimissioni della curatrice, con decisione intimata l'8 (recte:
24) maggio 2002 la Commissione tutoria ha dato scarico a quest'ultima e,
nell'attesa di nominare un altro curatore, ha disciplinato il diritto di visita
di __________ __________ __________ __________ dal 18 maggio al 26 luglio 2002;
ricordato
che un ricorso introdotto contro tale decisione da __________ __________ è
stato respinto il 3 luglio 2002 dalla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, la quale ha regolato nondimeno il diritto di visita
transitorio senza fissare particolari scadenze;
accertato
che contro tale decisione __________ __________ ha introdotto un appello del 23
maggio (recte: luglio) 2002 nel quale, senza formulare richieste precise,
recrimina sul modo in cui il padre del bambino esercita il diritto di visita;
considerato
che il 12 agosto 2002 l'appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, sia
perché non le sarebbe possibile sostenere finanziariamente la causa, sia perché
nel frattempo essa si sarebbe affidata a “servizi sociali adeguati”, onde la
richiesta di stralciare la procedura dai ruoli;
stabilito
che nelle circostanze descritte rimane da decidere sugli oneri processuali e le
ripetibili di appello;
rammentato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare le tasse e le spese
cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto
nondimeno che le particolarità del caso giustificano in concreto di
soprassedere a ogni prelievo, né è il caso di assegnare ripetibili, l'appello
non essendo stato oggetto di notificazione;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
–
Commissione tutoria regionale __________,
__________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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