Appeal against evidence-order modification declared inadmissible

11.2003.100Altro tribunale26 lug 2003Inadmissible

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Sintesi Omnilex

In a divorce proceeding, the defendant appealed a first-instance order rejecting his request to modify an earlier evidence order that required him to produce documents concerning property expenses and lease contracts. The appellate court held that such an order is not appealable: under the CPC, evidence orders and orders on requests to modify them are interlocutory and generally inappealable, and after the 2001 amendment requests for production against the opposing party are decided by order, not decree. The appeal was therefore summarily declared inadmissible. Costs were charged to the appellant, and no compensation was awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 182 cpv. 1 e 3 CPC, art. 213a CPC; impugnabilità dell’ordinanza probatoria e della decisione sulla domanda di edizione verso la controparte. L’ordinanza che dispone o modifica i mezzi di prova non è appellabile; la questione dell’edizione verso una parte deve essere lasciata alla sentenza finale, poiché il nuovo art. 213a CPC assoggetta tali domande a ordinanza anche nei processi pendenti. L’ordinanza è dunque in via di principio sottratta a impugnazione immediata (consid. diritto). Le spese seguono la soccombenza; nessuna ripetibile è dovuta se il gravame non è stato intimato e non ha generato spese presumibili.

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.100

Data decisione, Autorità: 26.07.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.100

Lugano 26 luglio 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa .____. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 15 marzo 1999 da

__________ __________, nata __________, __________ __________ __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________. __________, __________);

giudicando ora sull'ordinanza del 7 luglio 2003 cui il Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa alla modifica dell'ordinanza sulle prove;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 22 luglio 2003 presentata da __________ __________ contro l'ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che tra __________ __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1946) è pendente dal 15 marzo 1999 dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud un'azione di separazione, successivamente tramutata in azione di divorzio;

che con ordinanza sulle prove del 16 ottobre 2002 il Pretore ha ammesso, tra l'altro, l'edi­zione dal convenuto di tutti i giustificativi delle spese di amministrazione, manutenzione e assicurazione riguardanti immobili di sua proprietà, come pure dei relativi contratti di locazione;

che __________ __________ ha chiesto il 3 gennaio 2003 la modifica dell'ordinanza, nel senso di esonerarlo dalla produzione dei citati documenti, domanda alla quale __________ __________ si è opposta;

che il 7 luglio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza e ha assegnato all'interessato un nuovo termine di 30 giorni per presentare la nota documentazione, ponendo la tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lui, con obbligo di rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.– per ripetibili;

che contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 22 luglio 2003 nel quale chiede, previo conferimento del­l'effetto sospensivo al ricorso da parte del Pretore, l'accoglimento della sua istanza;

che il 23 luglio 2003 il Pretore ha sospeso il termine per la produzione dei documenti;

che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto: che per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;

che parimenti, in caso di richiesta di modifica (art. 182 cpv. 3 CPC), il giudice emana una nuova ordinanza;

che tale ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep. 1974 pag. 407);

che per quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31 marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui rinviava l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);

che l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art. 213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi;

che il nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag. 379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art. 515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 in re H., consid. 2; sentenza del 24 giugno 2002 in re P., consid. 1);

che pertanto le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale per esprimersi sulla rilevanza dell'edizione rivolta a una di loro;

che, ciò posto, l'appello si rivela di primo acchito improponibile;

che l'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel ricorso;

che gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);

che non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________. __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

appeal admissibilityevidence orderdocument productioninterlocutory ordercostsripetibilidivorce

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the order refusing to modify the evidence order is admissible

Decisione estratta

The appeal is inadmissible because such an order on evidence is not appealable; the parties must await the final judgment to challenge the relevance of evidence directed to one of them.

Motivazione estratta

Under Art. 182 CPC the court issues an evidence order and, on a request for modification, a new order. Such orders are generally not appealable. After the entry into force of Art. 213a CPC, requests for production against the opposing party are decided by order, not by appealable decree; the transitional rule applies to pending cases.

Questione giuridica chiave

Whether the request for suspensive effect remains to be decided

Decisione estratta

The request became moot because the court decided the appeal immediately.

Motivazione estratta

Once the appeal was disposed of, no separate suspensive effect ruling was needed.

Questione giuridica chiave

Costs and party compensation

Decisione estratta

Costs are charged to the appellant, and no party compensation is awarded to the respondent because the appeal was not served and did not cause compensable expenses.

Motivazione estratta

Costs follow the principle of succombence.

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