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Numero d'incarto:
11.2003.100
Data decisione, Autorità:
26.07.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.100
Lugano
26 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____. (azione di
divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione
del 15 marzo 1999 da
__________ __________, nata __________, __________ __________ __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________, __________);
giudicando
ora sull'ordinanza del 7 luglio 2003 cui il
Pretore ha respinto un'istanza del convenuto intesa alla modifica
dell'ordinanza sulle prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 22 luglio 2003 presentata da __________ __________ contro
l'ordinanza emessa il 7 luglio 2003 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
tra __________ __________ __________ (1935) e __________ nata __________ (1946)
è pendente dal 15 marzo 1999 dinanzi al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud un'azione di separazione, successivamente tramutata in azione di
divorzio;
che con
ordinanza sulle prove del 16 ottobre 2002 il Pretore ha ammesso, tra l'altro,
l'edizione dal convenuto di tutti i giustificativi delle spese di
amministrazione, manutenzione e assicurazione riguardanti immobili di sua
proprietà, come pure dei relativi contratti di locazione;
che
__________ __________ ha chiesto il 3 gennaio 2003 la modifica dell'ordinanza,
nel senso di esonerarlo dalla produzione dei citati documenti, domanda alla quale
__________ __________ si è opposta;
che il 7
luglio 2003 il Pretore ha respinto l'istanza e ha assegnato all'interessato un
nuovo termine di 30 giorni per presentare la nota documentazione, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese a carico di lui, con obbligo di
rifondere alla controparte un'indennità di fr. 150.– per ripetibili;
che
contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 22
luglio 2003 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo al
ricorso da parte del Pretore, l'accoglimento della sua istanza;
che il 23
luglio 2003 il Pretore ha sospeso il termine per la produzione dei documenti;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto:
che per l'art. 182 cpv. 1 CPC il giudice stabilisce con ordinanza le
prove che ammette, fissando l'ordine e la data d'inizio della loro assunzione;
che parimenti,
in caso di richiesta di modifica (art. 182 cpv. 3 CPC), il giudice emana una
nuova ordinanza;
che tale
ordinanza, come tutte le ordinanze, è inappellabile (art. 95 cpv. 1 CPC; Rep.
1974 pag. 407);
che per
quanto riguarda invece la domanda di edizione, il giudice statuiva – fino al 31
marzo 2001 – mediante decreto (art. 213bis cpv. 1 CPC cui rinviava
l'art. 182 cpv. 6), ovvero con decisione appellabile (art. 96 cpv. 2 CPC);
che
l'art. 213bis cpv. 1 CPC è stato sostituito il 1° aprile 2001 dall'art.
213a CPC (BU 2001 pag. 55), stando al quale su una domanda di edizione
verso la controparte il giudice statuisce con ordinanza, mentre continua
a decidere con decreto le domande di edizione verso terzi;
che il
nuovo art. 213a CPC è applicabile, dal 1° ottobre 2001 (BU 2001 pag.
379), a tutti i processi pendenti al momento della sua entrata in vigore (art.
515 cpv. 1 nCPC; I CCA, sentenza del 12 dicembre 2001 in re H., consid. 2;
sentenza del 24 giugno 2002 in re P., consid. 1);
che
pertanto le parti devono attendere l'emanazione della sentenza finale per esprimersi
sulla rilevanza dell'edizione rivolta a una di loro;
che, ciò
posto, l'appello si rivela di primo acchito improponibile;
che
l'emanazione della sentenza odierna rende senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel ricorso;
che
gli oneri processuali seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC);
che non è
il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato
intimato e non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________. __________,
__________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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