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Numero d'incarto:
11.2003.122
Data decisione, Autorità:
03.10.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.122
Lugano
3 ottobre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con istanza del 3 aprile 2003 da
(patrocinata dall')
contro
(patrocinata dall' __________ __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 19 settembre 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 1° settembre 2003 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1949), cittadino italiano e svizzero, attinente di __________,
coniugato con __________ nata __________ (1946) e domiciliato a __________
__________, è deceduto a __________ il __________ __________ 2001 senza
lasciare discendenti. Il 28 febbraio 2002 è stato pubblicato davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Sud un contratto successorio del 15 dicembre
1999 da lui stipulato con la moglie e il 22 aprile successivo il Segretario assessore
ha rilasciato un certificato ereditario in cui la moglie figura come unica erede.
Il 25 ottobre 2002 __________ __________, madre del defunto, si è rivolta al
Tribunale civile di __________ (provincia di __________), chiedendo – tra
l'altro – di accertare la sua qualità di “erede legittimario e necessario” del
figlio e di dichiarare nullo il contratto successorio, in modo che l'eredità
sia assoggettata alle norme disciplinanti la successione legittima senza testamento.
__________ __________ ha proposto di respingere l'azione.
B. Il 3
aprile 2003 __________ __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Sud di annotare in via cautelare una restrizione della facoltà di
disporre sulla particella n. __________e sulla quota di proprietà coattiva
della particella n. __________ RFD di __________, intestate al figlio defunto.
Il 29 aprile 2003 __________ __________ ha ottenuto, sulla base del noto
certificato ereditario, il trapasso di proprietà relativo ai due immobili. Con
decreto cautelare del 14 maggio 2003, emesso inaudita parte, il Pretore ha
ordinato all'ufficiale del registro fondiario di Mendrisio di iscrivere una
restrizione della facoltà di disporre sui due beni, nel frattempo intestati a
__________ __________, citando le parti al contraddittorio del 2 giugno 2003.
In tale occasione __________ __________ ha chiesto di revocare la restrizione
della facoltà di disporre. Statuendo il 1° settembre 2003, il Pretore ha
respinto l'istanza cautelare e ha ordinando all'ufficiale del registro
fondiario di cancellare l'annotazione. Le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 2000.–, sono state poste carico dell'istante, tenuta a rifondere alla
convenuta fr. 2400.– per ripetibili.
C. Contro
il decreto predetto __________ __________ è insorta con un appello del 19
settembre 2003 nel quale chiede che, conferito al ricorso effetto sospensivo,
il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere la sua domanda
cautelare. L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha respinto l'istanza con riferimento a una sentenza di questa Camera
pubblicata in Rep. 1993 pag. 159, ricordando che l'azione di riduzione ha
natura pecuniaria, ciò che esclude la restituzione in natura del bene il cui
conferimento lede la quota legittima. In tali circostanze non vi è spazio
dunque per annotare restrizioni della facoltà di disporre nel registro fondiario.
-
Riassunta
la cronistoria della vicenda, l'appellante fa valere che la procedura in oggetto
ha l'unico scopo di garantire la conservazione della massa ereditaria, senza
pregiudizio per i rapporti tra le parti. Soggiunge che “i fatti successi, alquanto
straordinari, vuoi anche a motivo della coesistenza di due sistemi (svizzero e
italiano), non possono essere paragonati a una semplice azione di riduzione e
devono poter convincere l'autorità giudicante a confermare la misura cautelare
di restrizione della facoltà di disporre” (appello pag. 7). Così argomentando,
tuttavia, essa si limita a ribadire le sue tesi di prima sede, ma non spiega
perché l'opinione del Pretore sarebbe criticabile. Di per sé l'appello potrebbe
quindi essere dichiarato irricevibile già per insufficienza di motivazione
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Si volesse da ciò
prescindere, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito per le ragioni
che seguono.
-
Che il giudice svizzero sia competente a “congelare” con provvedimenti
d'urgenza determinati beni a tutela di averi lasciati in Svizzera da un
ereditando con ultimo domicilio in Italia è incontestato (art. 89 LDIP; v.
anche CFPG, Temi scelti di diritto ereditario, Lugano 2002, pag. 4 segg.). Il
giudice svizzero può anche adottare, se le misure contemplate dagli art.
551–554 CC non appaiono idonee, altri provvedimenti cautelari in virtù
dell'art. 10 LDIP, fondandosi sul diritto cantonale di procedura (Karrer in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª
edizione, n. 17 alle note preliminari degli art. 551–559). In tale ambito egli
applica la propria procedura e prende le misure provvisionali consentite dal
suo ordinamento (lex fori: Volken
in: IPRG Kommentar, Zurigo 1993, n. 20 ad art. 10; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale
du 18 décembre 1987, 2ª edizione, n. 6 ad art. 10; sentenza del Tribunale federale
5C.76/2001 del 20 luglio 2001, consid. 2a), quand'anche tali provvedimenti non
siano previsti dal diritto estero applicabile alla causa di merito (cfr. Candrian, Scheidung
und Trennung im internationalen Privatrecht der Schweiz,
San Gallo 1994, pag. 70, nota 107).
-
Ora,
un blocco cautelare può tendere a tutelare diritti reali, ma non pretese obbligatorie.
Può salvaguardare, in altri termini, rivendicazioni verso un coerede (segnatamente
ove l'eredità non sia ancora stata divisa: Forni/Piatti
in: Basler Kommentar, ZGB
II, 2ª edizione, n. 9 ad art. 598 CC; Wiegand
in: Basler Kommentar, ZGB II, 2ª
edizione, n. 44 in fine ad art. 641 CC) oppure richieste avanzate mediante petizione
d'eredità (art. 598 cpv. 2 CC). Non può garantire invece pretese fatte valere
da un erede mediante azione di riduzione (di natura prettamente obbligatoria: Forni/Piatti, op. cit., n. 6 e 7 ad
art. 528 CC con rinvii di dottrina e giurisprudenza), tranne che tale azione
sia combinata con una petizione d'eredità (Forni/Piatti,
op. cit., n. 10 in fine ad art. 598 CC; Guinand/Stettler,
Droit civil II, Successions, 3ª edizione, pag. 144, n. 303 con richiami),
oppure pretese avanzate mediante collazione (sull'azione di collazione: Forni/Piatti, op. cit., n. 21 ad art.
626 CC con rinvio a DTF 123 III 50 consid. 1 e 84 II 692 consid. 3 e 4). A
meno, evidentemente, che il diritto estero applicabile alla successione
disponga altrimenti (Karrer, op.
cit., n. 18 in fine alle note preliminari degli art. 551–559 CC), ciò che
tuttavia non è il caso per quanto riguarda il diritto italiano, nel cui ambito
l'azione di riduzione ha – come in Svizzera – carattere personale (Pescatore/Ruperto, Codice civile
annotato, Milano 1993, n. 3 ad art. 553).
-
In
concreto, nella misura in cui ritiene lesa la propria porzione legittima,
l'istante può dunque far capo all'azione di riduzione, la quale però le
garantisce una mera pretesa d'ordine pecuniario e non lascia spazio a
restrizioni della facoltà di disporre. Né l'appellante sostiene, per avventura,
di avere intentato o di voler intentare una petizione di eredità, che nel
diritto italiano ha – come in quello svizzero – natura reale (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 2 ad
art. 533; Cian/Trabucchi, Commentario
breve al Codice civile, 1996, all'art. 533 n. I/1). Ne discende che, foss'anche
ricevibile (sopra, consid. 2), l'appello è destinato all'insuccesso.
-
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta
di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
-
Gli
oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non
si giustifica invece attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non
è stato intimato e non ha causato costi presumibili.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
______;
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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