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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.137
Data decisione, Autorità:
23.12.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.137
Lugano
23 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nelle cause .__.__ e
.__.__ (esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promosse con opposizione del 15 settembre 2003 da
__________ e
__________ __________,
(ora patrocinati dall’avv. __________
__________, __________
ai precetti esecutivi civili intimati loro il 2
settembre 2003 da
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________,
__________);
premesso
che con sentenza del 3 ottobre 2003 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha rigettato le opposizioni introdotte il 15 settembre 2003 da
__________ e __________ __________ a due precetti esecutivi civili intimati
loro il 2 settembre 2003 da __________ __________;
ricordato
che contro tale sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con un
appello del 14 ottobre 2003 nel quale chiedevano, in riforma del giudizio
citato, la conferma delle loro opposizioni;
constatato
che nelle sue osservazioni del 5 novembre 2003 __________ __________ proponeva
di respingere l'appello;
preso
atto che il 19 dicembre 2003 __________ e __________ __________ hanno comunicato
a questa Camera di ritirare l’appello;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
rammentato
che il ritiro di un appello equivale a desistenza e comporta, in linea di principio,
l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di
rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
considerato
che nella fattispecie non v’è ragione per scostarsi da tale principio, ma che
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto che il processo
non termina con un giudizio di merito (art. 21 LTG), mentre l'indennità per
ripetibili va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prede atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 400.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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