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Numero d'incarto:
11.2003.3
Data decisione, Autorità:
13.01.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.3
Lugano
13 gennaio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. /_
(interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del
30 ottobre 2001 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________ __________,
__________;
giudicando ora sulla “decisione” del 5 dicembre 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle
tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione
del 19 dicembre 2002 presentata da __________ __________ __________ contro la
“decisione” emessa il 5 dicembre 2002 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 30 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________
ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di
__________ __________ __________ (1952);
che la
Sezione degli enti locali ha incaricato il 16 novembre 2001 il Servizio
psico-sociale di Locarno di preparare una perizia sullo stato di __________
__________ __________;
che in
seguito alla renitenza dell'interessata, la quale rifiutava di presentarsi per
l'allestimento della perizia, con decisione del
2 agosto 2002
la Sezione degli enti locali ha interdetto __________ __________ __________ a
norma dell'art. 369;
che su
appello di __________ __________ __________ questa Camera ha annullato con
sentenza del 26 novembre 2002 (inc. ..__________) la
decisione di interdizione, carente di una perizia medica sullo stato mentale
dell'interessata;
che il 5
dicembre 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato la Clinica psichiatrica cantonale
di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessata, in particolare
sul suo stato mentale;
che con
scritto del 19 dicembre 2002, redatto personalmente, __________ __________
__________ è insorta contro la citata decisione;
che
l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria;
e considerando
in diritto: che l'appellante si oppone alla perizia perché ritiene di essere
affetta da stress post-traumatico e sostiene che, per essere “seria e
valevole”, la prova dev'essere completa, cioè una “combinazione neurologia
psicologia psichiatria ortopedia chirurgica” (memoriale, pag. 8);
che
giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente
può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno
pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;
che
secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art.
21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle
relative norme della procedura civile;
che
nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina
l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);
che nelle
circostanze descritte, quindi, il memoriale dell'interessata sfuggirebbe a ogni
esame quand'anche fosse trattato come appello (analogamente: I CCA, sentenza
del 7 marzo 2002 in re P.);
che, del
resto, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere
disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona
(Schnyder/Murer in: Berner
Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de
l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397), dubbi che in concreto
sussistono, come ha già accertato questa Camera con sentenza del 26 novembre
2002 passata in giudicato (inc. ..__________);
che
l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della
libertà personale e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la
volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss
des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4
n. 11);
che le
affezioni ortopediche e neurologiche di cui si duole l'appellante potrebbero –
se mai – rivelarsi di rilievo in procedure assicurative, estranee alla
competenza di questa Camera, ma non hanno portata pratica nella procedura di
interdizione, ove è decisivo solo lo stato mentale attuale dell'interessata;
che
l'appellante non può essere seguita neppure quando pretende, nella domanda
subordinata, di essere peritata dove si sente “senza pregiudizi”, non
risultando che i periti incaricati dall'autorità di vigilanza si trovino in
stato di esclusione o di ricusa, ciò che del resto nemmeno l'interessata
pretende;
che,
ciò posto, nelle circostanze descritte gli oneri del giudizio odierno
andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);
che, data
la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo
di spese;
che non è
il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale
non si è vista notificare il ricorso e non ha dunque sopportato costi
presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
“decisione” impugnata è confermata.
-
Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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