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Numero d'incarto:
11.2003.66
Data decisione, Autorità:
20.05.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.66
Lugano
20 maggio 2003
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale d'appello
La presidente
visto l'appello 14 maggio 2003 proposto
da
(tutti patrocinati dall'avv. __________)
contro
___________,
___________,
rappr.
dall'avv. __________,
la sentenza emanata il 5 maggio 2003 del
Pretore del Distretto di ___________ nella causa promossa da
(patrocinati dall'avv. __________)
esaminata ora
la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell'appello,
preso atto che
le controparti chiedono con lettera del 19 maggio 2003 di poter formulare
osservazioni scritte alla domanda di effetto sospensivo, per far valere il
proprio punto di vista;
rilevato che il
conferimento dell'effetto sospensivo a un ricorso dipende dalla particolarità
del caso e dalla ponderazione degli interessi in gioco (DTF 107 Ia 270), sicché
il modo di procedere suggerito dalle parti appellate, per altro non previsto
dal Codice di procedura civile, si avvera superfluo, dal momento che la
decisione sull'effetto sospensivo deve tenere conto della situazione delle
parti in causa;
considerato che
in concreto l'appello non appare d'acchito sprovvisto di esito favorevole, alla
luce della giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 120 II 293) e della
nutrita discussione di dottrina e giurisprudenza sorta negli ultimi tempi in
materia di applicazione del noto Trattato di domicilio e consolare tra la
Svizzera e l'Italia (cfr. da ultimo I CCA, sentenza del 2 agosto 2002 inc.
11.2000.56, massima pubblicata in Bollettino dell'Ordine degli avvocati n. 24,
dicembre 2002, pag. 19; Bonzanigo/Moor,
in: Rep. 1999 pag. 21; G. A. Bernasconi,
in: Temi scelti di diritto ereditario, Atti della giornata di studio del 16
ottobre 2000, CFPG Lugano, 2002, pag. 17);
ritenuto che
nella fattispecie la domanda tende alla conservazione dello stato di fatto
anteriore all’emanazione della sentenza impugnata, senza precorrere il merito
della lite e senza eccedere lo stretto indispensabile;
considerato che
è nell'interesse di tutti gli interessati procedere alla divisione ereditaria
solo dopo aver chiarito quale sia il diritto applicabile alla successione e chi
siano di conseguenza gli eredi;
richiamato l’art. 370 cpv. 3 CPC,
decreta 1. La richiesta è accolta
e all’appello è conferito effetto sospensivo.
- Intimazione:
- avv. __________
- avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________.
La
presidente
(Epiney-Colombo)
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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