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Numero d'incarto:
11.2003.94
Data decisione, Autorità:
15.09.2005, ICCA
Titolo:
stralcio della causa per decesso dell'interdicenda
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTOSTRALCIO
art. 352 CPC-TI
Incarto n.
11.2003.94
Lugano
15 settembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa R.6.2003 (interdizione)
della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 4 febbraio 2003 dalla
Commissione tutoria regionale 4, Paradiso
nei confronti di
AP 1
(patrocinata dall'avv.
RA 1);
premesso che il 4 febbraio 2003 la Commissione tutoria regionale
4 ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, un'istanza di interdizione
di AP 1 (1972);
ricordato
che con decisione del 18 giugno 2003 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione sulla base dell'art. 369 CC e ha invitato la commissione tutoria a designare un
tutore;
osservato
che l'8 luglio 2003 AP 1 ha introdotto un appello per ottenere l'annullamento della
decisione appena citata;
rammentato
che nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 la Commissione tutoria ha
ribadito la fondatezza della decisione dell'autorità di vigilanza;
accertato
che con lettera del 12 settembre 2005 la patrocinatrice dell'appellante ha
annunciato a questa Camera la morte di AP 1, intervenuta il 9 settembre 2005;
stabilito
che in tali circostanze la procedura d'interdizione è divenuta priva d'oggetto
(v. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar
zum zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª edizione, n. 24a al §49) e deve essere stralciata dai ruoli;
ritenuto
che la particolarità della fattispecie giustifica di soprassedere al prelievo
di tasse e spese;
rilevato
che non si pone problema di ripetibili, la rappresentante dell'appellante più
non chiedendone, mentre la Commissione tutoria ha agito nel quadro delle sue
attribuzioni ufficiali (v. per analogia, sul piano federale, art. 159 cpv. 2 in
fine OG);
decreta: 1. L'appello è divenuto privo d'oggetto e la
causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si
prelevano tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
– .
Comunicazione:
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza
sulle tutele;
– , ,
.
terzi implicati
PI 1
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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