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Numero d'incarto:
11.2004.109
Data decisione, Autorità:
23.08.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio dell'appello per desistenza
Incarto n.
11.2004.109
Lugano,
23 agosto
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 136.2004/R.39.2004
(modifica di sentenza di divorzio) della Divisione degli interni, Sezione degli
enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone il
AP 1
(patrocinato dall' PA 1 )
ad
CO 2
(patrocinata dall' PA 2 )
e alla
Commissione tutoria regionale 15, Giubiasco
riguardo al
diritto di visita alle figlie
L__________
(1994) e S__________ (1998) __________;
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 3 dicembre 2001 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha sciolto
per divorzio il matrimonio celebrato il 6 dicembre 1993 fra AP 1 (1962) e CO 2 (1963), omologando una convenzione in cui i coniugi avevano concordato
l'esercizio in comune dell'autorità parentale sulle figlie L__________ (14 febbraio
1994) e S__________ (12 agosto 1998);
che la
convenzione citata prevedeva altresì l'affidamento delle figlie alla madre, riservato
al padre un diritto di visita minimo consistente in tre fine settimana ogni mese
(la seconda, la terza e la quarta settimana, dal venerdì alle ore 18.30 fino alla
domenica alle 20.00), un mese durante le vacanze estive e la metà delle altre
vacanze scolastiche;
che in
seguito a dissidi fra genitori la Commissione tutoria regionale 15 ha commissionato
un rapporto sulla situazione delle bambine, rapporto nel quale il Servizio sociale
di __________ ha auspicato l'8 marzo 2004 di ridimensionare la cadenza degli incontri
fra padre e figlie;
che con
decisione del 9 aprile 2004 la Commissione tutoria regionale ha ridotto il
diritto di visita a un fine settimana ogni quindici giorni, dalle ore 19.00 del
venerdì alle ore 18.30 della domenica, lasciando invariata la disciplina delle
relazioni personali per il resto;
che su
ricorso di AP 1 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato tale decisione
il 2 agosto 2004, rinunciando a prelevare tasse o spese;
che AP 1
ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza con un appello del 6
settembre 2004 nel quale ha chiesto di annullare la decisione impugnata e di
ripristinare la disciplina del diritto di visita stabilita nella sentenza di
divorzio;
che nelle
sue osservazioni del 25 ottobre 2004 CO 2 ha proposto di respingere l'appello,
mentre la Commissione tutoria regionale 15 è rimasta silente;
che, accertato
il mancato ascolto delle figlie, con ordinanza del
4 maggio
2007 il presidente di questa Camera ha disposto l'audizione di entrambe;
che l'esito dell'audizione è
compendiato in un rapporto del 22 giugno 2007 consegnato
alla Camera dal Centro d'ascolto “__________” a firma dall'operatrice sociale __________, notificato alle parti dal
presidente della Camera con l'invito a formulare eventuali osservazioni
conclusive;
che nel
suo memoriale conclusivo del 13 agosto 2007 CO 2 ha proposto una volta
ancora di respingere l'appello e di confermare la decisione impugnata;
che con
lettera del 16 agosto 2007 AP 1 ha dichiarato invece di ritirare l'appello
(“al fine di non peggiorare il
rapporto familiare di relativa stabilità ed armonia nel frattempo raggiunto”), postulando l'esonero da tasse e spese,
oltre alla compensazione delle ripetibili, salvo dichiararsi disposto ad assumere
la metà dei costi di audizione;
e considerando
in diritto: che
nelle circostanze descritte si deve prendere atto del ritiro dell'appello e
stralciare la causa dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 CPC);
che, ciò
posto, rimane da statuire sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili;
che in
caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio
– gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte
un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a
soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
che nella
fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale regola, la Camera civile di
appello avendo dovuto procedere a un esame preliminare del contenzioso (avvedendosi,
tra l'altro, che le minorenni non erano state sentite), emanare un decreto e intimare
tre ordinanze;
che,
nondimeno, la tassa di giustizia va considerevolmente ridotta, la causa non
terminando con un giudizio di merito (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21
LTG);
che per
quanto riguarda i costi dell'audizione e le spese non v'è motivo di derogare al
precetto della soccombenza, CO 2 non potendo seriamente
essere tenuta a farsi carico di oneri riconducibili a un appello da lei sempre
avversato;
che analoga
sorte segue l'indennità per ripetibili, attribuita in caso di desistenza – come
in caso di transazione o di acquiescenza – solo su richiesta (art. 151 CPC), ma
rivendicata da CO 2 ancora nel suo memoriale conclusivo
del 13 agosto 2007;
che invero
mal si comprenderebbe quali giustificazioni, foss'anche equitative, indurrebbero
a far sì che l'ex moglie abbia a corrispondere all'appellante un'indennità per
ripetibili pari a quella a lei spettante in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che un
eventuale riparto in materia di tasse, spese e ripetibili poteva se mai essere
negoziato dall'appellante nell'ambito di un accordo amichevole con l'ex moglie,
ma non può essere conseguito con un semplice recesso dalla lite, il quale sotto
il profilo della soccombenza comporta effetti dai quali non è lecito distanziarsi
senza prevalenti considerazioni serie e oggettive;
che relativamente
all'indennità per ripetibili da attribuire ad CO 2 occorre tenere conto delle
prestazioni fornite dalla sua patrocinatrice, la quale ha redatto un memoriale
di osservazioni all'appello (12 pagine) e uno di conclusioni (4 pagine), ha
verosimilmente profuso tempo in qualche colloquio e nella stesura di qualche lettera,
ha maturato spese e non mancherà di chiedere il versamento dell'IVA;
che non
si giustifica di assegnare ripetibili, per contro, alla Commissione tutoria regionale,
la quale non ha presentato osservazioni all'appello e non ha dovuto sopportare
spese presumibili, senza dimenticare inoltre che non si corrispondono
ripetibili, di norma, ad autorità vincenti o a organismi con compiti di diritto
pubblico;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
costi di audizione fr. 540.–
c)
spese fr. 50.–
fr.
740.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà ad CO 2 fr. 1800.– per ripetibili.
- Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione:
– , ;
– Sezione
degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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