AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2004.164
Data decisione, Autorità:
22.12.2004, ICCA
Titolo:
ricusa del Pretore
Incarto n.
11.2004.164
11.2004.165
Lugano
22 dicembre
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli ed Epiney-Colombo
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2004.386
(esecuzione effettiva) e OA.2004.251 (accertamento della proprietà e azione negatoria)
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promosse con istanza del 21
aprile 2004 e petizione del 23 aprile 2004 da
AO 1
AO 3
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8 e
AO 10
(patrocinati dall' RA 1 )
contro
IS 1 e
__________,
giudicando
ora sull’istanza di ricusazione presentata il 29
ottobre 2004 da AP 1 nei confronti del Pretore;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 3 sono contitolari della proprietà per piani n. 17 322
della particella n. 296 RFD di __________, sezione , situata in
località __________ (Condominio “”), AO 5 è titolare delle proprietà
per piani n. 17 323 e 17 325, AO 6 della proprietà per piani n. 17 324, AO 7
delle proprietà per piani n. 17 326, 17 327 e 17 328, AO 8 della proprietà
per piani n. 17 329, AO 10 della proprietà per piani n. 17 330 e AO 1
della proprietà per piani n. 17 331 del medesimo fondo. Il fondo confina
con la particella n. 1519, sottoposta al regime della proprietà per piani,
appartenente a AP 1 titolare delle proprietà per piani n. 14 002 e 14 004,
con __________, titolare della proprietà per piani n. 14 003. A favore
della particella n. 1519 sono iscritti, tra l’altro, un diritto di superficie
(autorimessa) a carico della particella n. 296 e un diritto di passo veicolare
e pedonale sempre a carico della n. 296.
B. In esito a un’istanza presentata il 17 giugno 2003 dai comproprietari
della particella n. 296 con decreto cautelare del 17 febbraio 2004 il Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, ha provvisoriamente ordinato a AP 1 – sotto
comminatoria dell’art. 292 CP – di non posteggiare veicoli di ogni tipo sulla
rampa d’accesso alla sua autorimessa e di eliminare immediatamente la catena
posata per delimitare la citata rampa d’accesso (inc. DI. 2003.462). Il 29
marzo 2004 gli istanti hanno intimato a AP 1 un precetto esecutivo civile
ingiungendogli di eliminare la catena posata per delimitare la rampa, situata
sulla particella n. 296, per accedere all’autorimessa posta sulla particella n.
1519, entro dieci giorni, sotto comminatoria dell'esecuzione effettiva. AP 1
non ha sollevato opposizione. Il 21 aprile 2004 i precettanti si sono rivolti
al Pretore per ottenere il decreto esecutivo, richiesta accolta dal Pretore il
22 aprile successivo (inc. DI.2004. 386). Un ricorso presentato dal precettato contro
tale provvedimento è stato dichiarato irricevibile da questa Camera con sentenza
del 2 giugno 2004. L’incarto è stato nondimeno rinviato al Pretore affinché
trattasse un’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini
presentata contestualmente al ricorso (inc. 11.2004.59).
C. L’8
giugno 2004 il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di trenta giorni per tradurre
in italiano l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini.
Dopo essersi rivolto a un legale, AP 1 ha postulato, il 6 luglio 2004 una
proroga del citato termine, concessa dal Pretore il giorno successivo. Preso
atto che il patrocinatore incaricato aveva rinunciato al mandato, con ordinanza
del 18 agosto 2004 il Pretore ha assegnato a AP 1 un termine di quindici giorni
per munirsi di un avvocato con la comminatoria della nomina di un patrocinatore
d’ufficio e ha prorogato nuovamente il termine per presentare la traduzione
dell’atto processuale. Il 7 settembre 2004 AP 1 ha presentato la traduzione richiesta
e il 10 settembre successivo l’avv. __________ ha comunicato al Pretore di avere
assunto il patrocinio dell’interessato.
D. Nel
frattempo, il 23 aprile 2004 AO 3, AO 5, AO 6, AO 7, AO 8, AO 10 e AO 1 hanno
convenuto AP 1 e __________ davanti al medesimo Pretore chiedendo di accertare che
la rampa situata sulla particella n. 296 è oggetto unicamente di un diritto di
passo a favore della particella n. 1519 e non di un diritto di superficie, così
come di vietare ai convenuti – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di turbare
il diritto di proprietà segnatamente di posteggiare veicoli sulla predetta
rampa o di recintare la superficie in questione. Il 10 settembre 2004 AP 1 ha
chiesto la sospensione del processo e con domanda processuale ha postulato la
reiezione della petizione in ordine per carenza di legittimazione attiva dei
singoli proprietari per piani e di legittimazione processuale dell'avv. RA 1 Il
28 settembre 2004 il Pretore ha citato le parti alla discussione del 4 ottobre
2004, posticipata successivamente al 30 novembre 2004. Un'istanza presentata
dal convenuto volta ad anticipare l'udienza è stata respinta con ordinanza del
13 ottobre 2004.
E. Il
29 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto la ricusa del Pretore. Questi, annullata la
citazione, ha formulato osservazioni il 17 novembre 2004 a questa Camera in cui
ha dichiarato di non ravvisare alcun motivo di astensione nei propri confronti.
__________, in uno scritto del 3 dicembre 2004, ha aderito all'istanza. Gli
attori, a loro volta, hanno proposto, con osservazioni del 10 dicembre 2004, di
respingere la domanda.
Considerando
in diritto: 1. La
cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore spetta alla Camera
civile di appello (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto
in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC). Ora, le
parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, qualora
sussista grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti (art. 27
lett. a CPC) o qualora si diano – più in generale – “gravi ragioni” (art. 27
lett. b CPC). In concreto nemmeno l'interessato allude, per avventura, a ipotetiche
cause di esclusione (art. 26 CPC). Né consta alcuna particolare ostilità
personale fra il Pretore e AP 1. Quest'ultimo rimprovera in sostanza al Pretore
di lasciare continuare delle procedure inutili. I motivi di ricusazione
invocati si rifanno pertanto, in sostanza, all'art. 27 lett. b CPC.
-
La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid.
3). Appurarne i presupposti significa verificare se, dal profilo oggettivo, il
giudice ricusato offra le garanzie necessarie per escludere legittimi dubbi di
parzialità. A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e
organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid. 2a con
rinvii, 120 Ia 187 consid. 2b, 117 Ia 410 consid. 2a). Che certi atteggiamenti
di un magistrato possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di
parzialità poco importa. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive
appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b).
-
L'interessato
sostiene che gli attori non hanno conferito alcuna procura all'avv. RA 1, che
questi agisce senza informare gli attori, che il Pretore lascia continuare un
procedimento senza nulla intraprendere e che il giudice “dà l'impressione di
volere concedere al patrocinatore della controparte la possibilità di trovare
una soluzione al pasticcio creato e di evitargli così una brutta figura verso tutte
le parti coinvolte”. Egli ritiene pertanto che il Pretore non garantisca più la
necessaria imparzialità e oggettività di giudizio.
a) Ora,
per quel che concerne il procedimento esecutivo (inc. DI.2004.386), contrariamente
a quanto sostiene l'interessato, agli atti vi è una procura rilasciata il 17
giugno 2003 dall'architetto , nella sua qualità di amministratore del
Condominio “”, all'avv. RA 1 per rappresentarlo nei confronti di “AP
1, affinché abbia a cessare le turbative nell'ambito dell'esercizio del suo
diritto di passo carrabile su parte del mapp. n. 296 RFD di __________”. La
medesima procura, del resto, porta la firma indecifrabile di altre 5 persone,
salvo quella di AO 3. Dall'estratto del protocollo dell'assemblea dei comproprietari
della proprietà per piani del 3 settembre 2003 si evince, poi, che i condomini
hanno all'unanimità approvato e ratificato l'operato dell'amministratore per
avere avviato la procedura cautelare presso la Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1. In tali circostanze, non si vede come il fatto per il Pretore di
continuare il procedimento, possa suscitare indizi di parzialità.
b) Quanto
alla procedura di merito, l'interessato ha presentato, il 10 settembre 2004,
una domanda processuale intesa da un lato ad accertare la carenza di legittimazione
dei singoli comproprietari a promuovere la causa e dall'altro lato ad accertare
la carenza di legittimazione processuale dell'avv. RA 1. Con ordinanza del 13
settembre 2004 il Pretore ha sospeso il procedimento, ha intimato la domanda processuale
agli attori assegnando loro un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni. Il 28 settembre 2004 il giudice, in esito a un complemento della
domanda processuale presentato il giorno prima, ha annullato il predetto termine
e ha citato le parti all'udienza di discussione del 4 ottobre 2004. In esito a
una richiesta dell'avv. RA 1 il Pretore ha posticipato l'udienza al 21 ottobre
2004. Su nuova richiesta del patrocinatore degli attori, l'udienza è stata
aggiornata per il 30 novembre 2004. Un'istanza di IS 1 intesa a riconfermare
l'udienza del 21 ottobre 2004 è stata respinta dal Pretore per “motivi di
organizzazione di agenda”.
c)
Ora, visto quanto precede, non si può dire che il Pretore stia dilazionando
oltre modo il procedimento. La visione processuale dell'istante diverge,
evidentemente, da quella del giudice. Egli ritiene che la situazione sia chiara
e che non sia necessaria un'ulteriore istruttoria, fonte a sua avviso di
un'inutile e costosa procedura. Tuttavia tale impressione è puramente
soggettiva e deriva da un'interpretazione personale che deve ancora essere
verificata in sede giudiziaria. Il Pretore non può, pena nullità del giudizio
(art. 143 cpv. 1 lett. b CPC), “porre fine al procedimento” senza dare agli
attori la possibilità di esprimersi sulla domanda processuale. Del resto, egli
si è limitato ad applicare l'art. 93 cpv. 1 CPC che prevede la citazione delle
parti a un'udienza per discutere tali domande. E, ancorché rinviata due volte,
la discussione era stata aggiornata in termini ragionevoli. Per quale motivo l'operato
del Pretore in tale circostanza adombrerebbe prevenzione verso l'interessato
non è dato di capire.
d) Quanto
al rigetto della richiesta di anticipare l'udienza, ciò non basta a denotare
parzialità. Altri giudizi o atti processuali che dimostrerebbero sbagli particolarmente
grossolani o ripetuti del Pretore, tali da configurare violazioni gravi dei doveri
di funzione e destare oggettiva parvenza di parzialità sono lungi dal ravvisarsi.
Si aggiunga che la presunta passività di un magistrato non è necessariamente
segno di prevenzione e va, semmai, censurata con i rimedi previsti dall'ordinamento
giuridico (Rep. 1997 pag. 289 n. 95). Né l'istante rende verosimile
un'inattività processuale deliberata e reiterata verso di lui. Ne discende che
manifestamente infondata, l'istanza di ricusazione deve essere respinta.
- Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli
attori, che si sono fatti assistere da un legale per redigere osservazioni all'istanza
hanno diritto a un'equa indennità per ripetibili. Quanto a __________, egli ha
bensì sostenuto le argomentazioni dell'istante, ma non può essere ritenuto
responsabile causale dei costi del processo, ragione per cui si giustifica di
non addebitargli oneri processuali.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
di ricusazione è respinta.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'istante, che rifonderà a AO 3, AO 5, AO 6, AO 7, AO 8, AO
10 e AO 1 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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