AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.42
Data decisione, Autorità:
25.03.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.42
Lugano,
25 marzo 2004
Repubblica e
Cantone
del Ticino
Prima Camera civile
Tribunale d'appello
Il presidente
visto l'appello del 23 marzo 2004
presentato da
______________,
(patrocinata dall' ___________)
contro il decreto cautelare emesso il 12
marzo 2004 del Pretore del Distretto di , nella causa
DI.2003. (proprietà per piani: contestazione di delibera
assembleare) promossa dall'istante con petizione del 13 giugno 2003 contro la
_______________,
(patrocinata dall' ____________),
giudicando ora ora
sulla richiesta di effetto sospensivo e di
provvedimenti cautelari contenuta nell'appello,
premesso
che i decreti cautelari emanati dai Pretori “previo contraddittorio” in cause
appellabili possono essere impugnati a norma dell'art. 382 cpv. 1 CPC, ma il
ricorso non ha effetto sospensivo, “salvo diversa ordinanza del presidente
della Camera adita” (art. 382 cpv. 3 CPC);
ricordato
che accordare effetto sospensivo a un ricorso significa, concretamente, soprassedere
all'esecuzione del giudizio impugnato (Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, vol. II,
n. 1 ad art. 70 OG);
ritenuto
che il conferimento di tale beneficio dipende dalle particolarità del caso e
dalla ponderazione degli interessi in gioco (cfr., sul piano federale, DTF 107 Ia
270);
considerato
che la decisione di differire l'esecuzione del giudizio impugnato può giustificarsi,
in particolare, per mantenere un determinato stato di fatto o per tutelare
provvisoriamente interessi giuridici minacciati (cfr., sempre sul piano
federale, l'art. 94 OG);
rilevato che nel caso
specifico l'interessata chiede, appunto, di poter mantenere la situazione
odierna, in modo da evitare la demolizione delle opere litigiose prima che la
Camera abbia statuito sull'appello;
stabilito che, ciò posto,
si giustifica di accogliere la richiesta, alla comunione dei comproprietari non
risultando derivare un danno apprezzabile per il solo fatto di dover attendere
l'emanazione della sentenza;
accertato che il
conferimento dell'effetto sospensivo rende senza oggetto la domanda –
subordinata – di provvedimenti cautelari in appello;
richiamato l'art. 382 cpv. 3 CPC
decreta: 1. La
richiesta è accolta e all'appelo è conferito effetto sospensivo.
- Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di___________.
Il
presidente
della
prima Camera civile
(Giorgio
A. Bernasconi)
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster