AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.60
Data decisione, Autorità:
30.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.60
Lugano
30 agosto
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 396.2003/R.79.2003
(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AO 1)
alla
riguardo alla figlia E__________ __________
(2002);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 10 maggio 2004 presentato da AP 1 contro la
decisione emessa il 20 aprile 2004 dalla Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 (1962) ha dato alla luce il 15 maggio 2002 la figlia E__________a,
che è stata riconosciuta da AO 1 (1959). Il contributo alimentare per la
piccola e il diritto di visita del padre sono stati disciplinati da un
contratto di mantenimento firmato dai genitori il 5 dicembre 2002 e omologato
dalla Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio. Tale accordo prevedeva – in
particolare – un diritto di visita dalle ore 13.00 alle 16.00 presso lo studio
medico della madre a __________, la prima volta il 19 dicembre 2002 e in
seguito due martedì ogni mese fino al 27 maggio 2003. Il 15 maggio 2003 AO 1 si
è rivolto alla Commissione tutoria regionale 2 perché fossero regolate le sue
future relazioni personali con la figlia.
B. Con
decisione del 15 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale ha così
stabilito il diritto di visita alla bambina:
- La
domenica, ogni 15 giorni, per la durata di tre ore consecutive presso il punto
di incontro __________, in forma accompagnata;
(…)
- Entro
il termine di tre mesi il punto di incontro trasmetterà alla scrivente autorità
un rapporto sull'andamento dei diritti di visita, riferendo in particolare:
sulle
capacità genitoriali del padre;
sull'eventuale
estensione del diritto di visita per i mesi successivi;
sull'opportunità
o meno del mantenimento del punto d'incontro.
§ Qualora dal rapporto del
punto d'incontro non dovessero emergere elementi che possano imporre una
limitazione delle relazioni personali, a AO 1 farà stato il seguente diritto di
visita:
Tra il primo e il terzo anno di età:
– un giorno ogni due settimane;
– Natale o Pasqua alternativamente.
A partire dal quarto anno di età:
– un fine settimana ogni 15 giorni, dal
venerdì alle ore 18.00 alle a domenica sera alle ore 18.00;
– due settimane di vacanza in estate;
– Natale o Pasqua alternativamente.
Le
spese della decisione sono state poste a carico dei genitori in ragione di metà
ciascuno, ma la tassa di giustizia di fr. 200.– è stata addebitata al detentore
dell'autorità parentale.
C. Il
25 luglio 2003 AP 1 è insorta alla Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, chiedendo di annullare la decisione appena citata e di
confermare la disciplina del diritto di visita “concordata con l'accordo di
data 5 dicembre 2002”AO 1 ha proposto di respingere il ricorso. Analoga
conclusione ha formulato la Commissione tutoria regionale. Sentiti i genitori,
l'autorità di vigilanza ha statuito il 20 aprile 2004 annullando il secondo paragrafo
del dispositivo n. 2 e confermando per il resto la decisione impugnata. Non
sono state prelevate tasse né spese.
D. AP 1
ha impugnato la decisione predetta con un appello del 10 maggio 2004 per
ottenerne l'annullamento e la conferma del diritto di visita regolamentato
nell'accordo del 5 dicembre 2002. Nelle sue osservazioni del 29 giugno 2004 AO
1 postula il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano
il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine
di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art.
39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
- L'appellante
insta perché si esperisca una perizia psichiatrica sul padre. La richiesta è di
per sé ammissibile in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa
il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 III 231 consid. 1; Rep. 1995
pag. 143, 1994 pag. 237). In linea di principio, poi, una parte ha diritto
all'assunzione delle prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un
procedimento penale o amministrativo. Ciò non toglie che l'autorità possa rinunciare
ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe
elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211
consid. 4, 122 V 162 consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b),
a condizione di spiegarne i motivi (DTF 119 Ib 492 consid. 5b/bb con rinvii).
Ora, nella fattispecie l'appellante medesima riconosce che già l'autorità di
vigilanza si è riferita a un rapporto sul comportamento del padre, ma sostiene
che la situazione caratteriale di lui merita un'attenta indagine, affidata a un
medico specialista e non a un generico operatore del punto d'incontro, e che
tale incarico andava specificato nel dispositivo della decisione.
In realtà
l'appellante tenta di equivocare sulla decisione presa dall'autorità di vigilanza.
Questa ha rilevato che, pur non sussistendo particolari dubbi al riguardo, il
padre stesso aveva suggerito un periodo di osservazione neutra per stabilire la
sua idoneità a occuparsi della figlia durante le visite. Al tal fine il punto
d'incontro avrebbe trasmesso un rapporto sull'andamento degli incontri,
riferendo sulle capacità genitoriali di lui, sull'estensione delle visite e
sull'opportunità di mantenere una sorveglianza (decisione impugnata, pag. 7 e
8). Non si trattava pertanto di allestire una perizia, la quale sarebbe
stata da assumere “in applicazione analogica delle relative norme della
procedura civile” (art. 19 cpv. 2 LPAmm combinato con l'art. 21 della legge sull'organizzazione
e la procedura in materia di tutele e curatele), tant'è che nessuno è stato
incaricato di eseguirla, né sono stati richiamati gli obblighi che incombono a
un perito o è stata prospettata la sanzione dell'art. 307 CP in caso di falso
referto. Gli operatori del punto d'incontro __________ sono stati semplicemente
incaricati di allestire un rapporto scritto (nel senso dell'art. 419b
cpv. 2 CPC) sull'andamento dei diritti di visita e sull'idoneità del padre di
occuparsi della figlia.
Quanto
alla situazione personale del padre, per ordinare una perizia occorrono ragioni
concrete e pertinenti. Nel caso in esame l'appellante accenna alla circostanza
che l'interessato è in cura da parecchi anni, che ha rapporti problematici con
il fratello, che è reduce da un'esperienza coniugale negativa e che il di lui padre
è affetto da crisi maniaco-depressive (appello, pag. 10). Se non che, per
tacere del fatto che tali allegazioni sono contestate, agli atti non vi è alcun
indizio che lasci supporre – né tanto meno che renda verosimile – l'esistenza
nella persona del padre di problemi psichici. Né l'appellante pretende, del
resto, che costui soffra di affezioni suscettibili di costituire un pericolo
per la figlia, tant'è che i rimproveri mossigli riguardano la capacità di
potersi autonomamente occupare di lei (appello, pag. 8 e 9). Una perizia sulla
questione del diritto di visita, per altro, si giustifica solo qualora il
mantenimento delle relazioni personali nuoccia al figlio (DTF 122 III 409
consid. 3d), ciò che in concreto non è nemmeno prospettato. Sottoporre il
padre, nelle condizioni descritte, a una perizia psichiatrica si rivelerebbe
un'inutile vessazione. Ciò posto, giova procedere al vaglio dell'appello nel
merito.
- Nella fattispecie i genitori della bambina avevano concordemente
fissato il 5 dicembre 2002, davanti alla Commissione tutoria regionale, un
diritto di visita di tre ore per due martedì ogni mese nello studio medico
della madre, stabilendo il calendario delle visite fino al 27 maggio 2003 (doc.
27). Dopo quella data il padre ha chiesto di ampliare progressivamente il suo
diritto senza l'ininterrotta presenza della madre (doc. 29). La Commissione
tutoria regionale “in assenza di circostanze che impongano un diverso assetto”,
ha ritenuto legittima la richiesta e ha esteso il diritto di visita
conformemente alla prassi cantonale (decisione del 15 luglio 2003, pag. 2 a metà).
L'autorità
di vigilanza ha sostanzialmente condiviso tale apprezzamento. Ricordato che un
diritto di visita sorvegliato deve fondarsi su chiari motivi, essa ha ritenuto
che in concreto il padre medesimo aveva suggerito un periodo di osservazione
neutra presso un punto d'incontro al fine di stabilire la propria idoneità a
occuparsi in modo autonomo della figlia. La decisione dell'autorità tutoria
andava letta così alla stregua di un mandato di valutazione sulla persona di
lui, tant'è che il punto d'incontro avrebbe dovuto presentare un rapporto sulle
capacità del genitore, sull'estensione dei diritti di visita e sull'opportunità
di mantenere tale diritto in forma vigilata. E la sorveglianza riusciva
giustificata anche per tenere conto delle perplessità espresse dalla madre. Di
contro, vista l'enorme conflittualità tra le parti, la presenza della madre – o
di una persona a lei legata – durante le visite risultava inopportuna, la
supervisione da parte di specialisti essendo più appropriata. Quanto alla
necessità della trasferta quindicinale dal domicilio di __________ a __________,
essa non appare un soverchio aggravio per madre e figlia.
-
L'appellante
afferma che l'autorità tutoria, tralasciando di indicare i motivi per cui le
visite avrebbero dovuto svolgersi sotto sorveglianza, ha di fatto riconosciuto
l'inidoneità del padre a un diritto di visita tradizionale. Essa reputa
pertanto che, contrariamente a quanto adduce l'autorità di vigilanza, il
provvedimento non si deve a un suggerimento del padre, tanto più che dopo il 5
dicembre 2002 questi ha cominciato ad assumere un comportamento irragionevole e
provocatoriamente ostile nei suoi confronti. La tensione esistente fra i
genitori – soggiunge l'appellante – è avvertita dalla figlia e si ripercuote in
maniera nefasta sull'esercizio del diritto di visita. Al padre l'interessata
rimprovera poi di essersi disinteressato di E__________ sin dalla nascita, di
ostacolare qualsiasi rapporto e comunicazione tra lei e la figlia, al punto da
non voler sapere nulla sulle abitudini della bambina, sui giochi, sull'esito
delle visite pediatriche e sui pericoli che essa può correre. Giudica una mera
ripicca la richiesta di incontrare la figlia in luogo neutro e sostiene che un
diritto di visita sorvegliato non dev'essere considerato un'alternativa a
quello ordinario, ma va ordinato solo ove ne sussistano gli estremi, ciò che in
concreto non è il caso, avendo essa allestito un locale apposito nei pressi del
suo studio medico. L'obbligo di concedere il diritto di vista alla figlia in un
ambiente estraneo con persone estranee non sarebbe quindi giustificato, tanto
meno se si pensa che la bambina non vede più il padre da oltre un anno, onde
l'opportunità che la baby-sitter assista agli incontri, conoscendo lei le
abitudini e le esigenze della piccola. In conclusione l'appellante ritiene che
non vi siano motivi per scostarsi da quanto pattuito nella convenzione del 5
dicembre 2002 e che il diritto di visita vada esercitato perciò a __________,
presso il suo studio e in presenza della baby-sitter.
-
I
criteri preposti alla disciplina delle relazioni personali del genitore che non
detiene la custodia del figlio sono già stati riassunti dall'autorità di
vigilanza e non occorre ripetersi (consid. 3). Basti rammentare che in concreto
non è litigioso il diritto di visita come tale, bensì il suo esercizio,
l'appellante chiedendo che le visite avvengano secondo le modalità previste
nell'accordo del 5 dicembre 2002, sotto sorveglianza e presso il suo studio.
Ora, l'unico elemento che è dato oggettivamente di conoscere nel caso in esame
è l'età della figlia (poco più di 2 anni). Né la decisione impugnata né quella
dell'autorità tutoria contengono accertamenti, invece, sullo sviluppo fisico e
psichico della bambina, sul suo legame affettivo con il padre, sul carattere di
questi, sulla di lui disponibilità di tempo, sulla situazione familiare e sulla
condizione professionale del genitore. Del resto, proprio per appurare almeno
le capacità genitoriali del padre, l'autorità tutoria ha disposto un diritto di
visita di qualche ora, accompagnato, in un luogo neutro. L'incarico agli
operatori del punto d'incontro di redigere un rapporto sull'andamento degli
incontri e sull'idoneità del padre appare in tali condizioni pertinente e
opportuno per il bene della figlia. Merita
quindi senz'altro conferma.
-
Per
quel che attiene alle modalità delle visite, contrariamente a quanto
l'appellante sostiene, un diritto di visita sorvegliato non si giustifica solo
qualora si abbia a temere per l'integrità del figlio, ma – almeno per un tempo
determinato – anche in caso di conflitto fra i genitori (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2a edizione, n. 26 ad art. 273; Bally
in: RDT 1998 pag. 3; RDT 1999 pag. 23; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5a edizione, pag. 138, n. 19.31; Meier/Stettler, Droit civil, VI/2, 2a
edizione, pag. 131 n. 252). Esso può essere ordinato altresì nell'ipotesi in
cui i contatti tra genitore e figlio riprendano dopo un lungo periodo (DTF 122
III 411 consid. 4a/bb; Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 22 ad art. 274 CC). Ciò non toglie che la
sorveglianza debba legittimarsi alla luce di indizi concreti che adombrino una
minaccia per il bene del figlio, ad esempio nel caso in cui il diritto di
visita andrebbe altrimenti negato o revocato (art. 274 cpv. 2 CC; v. DTF 122
III 408 consid. 3c).
Nella
fattispecie l'appellante non manca di contraddirsi, giacché da un lato chiede
la conferma della disciplina del diritto di visita concordata il 5 dicembre
2002 (ove non vi è accenno a sorveglianza alcuna: doc. 27), e dall'altro si
oppone a un diritto di visita in sua assenza, o quanto meno in assenza della
baby-sitter (appello, pag. 13 in fine). Per di più, essa neppure prospetta comportamenti
del padre oggettivamente pregiudizievoli per la figlia, limitandosi a paventare
generici disagi della bambina. Il che però sembra ricondursi – già d'acchito –
al conflitto personale tra i genitori, come l'interessata medesima ammette
implicitamente quando allega che “dopo la convocazione dinanzi alla Commissione
tutoria regionale 2 di Mendrisio del 5 dicembre 2002, il signor AO 1 ha
iniziato ad assumere incomprensibilmente un comportamento irragionevole e provocatoriamente
ostile nei confronti [di lei], ciò che si tradusse in una tensione
intollerabile avvertita dalla figlia E__________ e nefasta per il diritto di
visita” (appello, pag. 7 in fine). Oppure quando asserisce che “durante le
visite il signor AO 1 ha dimostrato di ostacolare qualsiasi rapporto e tipo di
comunicazione con la madre di E__________ al punto da rifiutare ogni genere di
informazioni indispensabili alla figlia stessa” (appello pag. 8 a metà), che il
“tentativo messo in atto dal signor AO 1 di ostacolare in modo grave (ed anche
incivile) la comunicazione tra i genitori è ovviamente deleterio per il
benessere della figlia E__________a” (appello, pag. 9 in alto). Ora, ci si può
domandare se nel caso in esame il conflitto tra genitori sia tale da
giustificare un diritto di visita sorvegliato. Sia come sia, il padre medesimo
ha sollecitato in concreto un diritto di visita sotto sorveglianza “al fine di
valutare la sua idoneità ad occuparsi in modo autonomo della figlia durante le
visite” (decisione impugnata, pag. 8 in alto). E sarebbe stato per lo meno
improvvido ignorare una richiesta del genere.
Che un
diritto di visita sorvegliato non sia un'alternativa al diritto di visita
ordinario è vero. Non bisogna dimenticare però che nel caso in rassegna esso si
legittima non per prevenire atti pregiudizievoli per la figlia, ma per
consentire ai responsabili del punto d'incontro di accertare il comportamento
del padre, quello della figlia, i loro rapporti personali, le capacità
educative del genitore, come pure tutto quanto può risultare utile per
verificare in tempo reale l'esistenza di un rapporto vero e affettivo tra padre
e figlia. Per raggiungere tale obiettivo la sorveglianza deve avvenire evidentemente
da parte di un operatore del punto d'incontro e non dalla madre o dalla
baby-sitter, di cui per altro tutto si ignora e che in ogni modo, salvo
conoscere le abitudini della bambina, non consta disporre di cognizioni
specifiche in materia. Destituito di buon diritto, su questo punto l'appello è
destinato manifestamente all'insuccesso.
-
Per
quanto riguarda il luogo delle visite, che la madre vorrebbe veder esercitare
presso il suo studio a __________, l'appello non è destinato a miglior sorte.
Trattandosi di bambini in tenera età, il diritto di visita deve svolgersi
invero – e per principio – nell'ambiente dei piccoli, ma a tale regola è
opportuno derogare ove la presenza del genitore che detiene l'autorità
parentale sia problematica o conflittuale (Schwenzer,
op. cit., n. 17 ad art. 273; Wirz,
op. cit. n. 25 ad art. 273 CC). Per il resto, le visite possono avvenire sia al
domicilio della madre, sia a quello dell'avente diritto, sia in un luogo neutro
(Hegnauer, op. cit., pag. 130, n.
19.09; Meier/Stettler, op. cit.,
pag. 132 n. 254). In concreto l'appellante non nega che durante i diritti di
visita nel locale da lei messo a disposizione sussistano tensioni tra i
genitori e che tale nervosismo si ripercuota sul benessere della bambina
(appello, pag. 8). Certo, al bene del figlio non giova il distacco – senza ragioni
precipue – da parenti che con mezzi morali o materiali infondano al bambino
sicurezza e protezione, ma in concreto non si tratta di allontanare la bambina
dalla madre, bensì di consentire una valutazione delle relazioni tra padre e
figlia in un clima scevro di potenziali conflittualità. Ne discende che, tutto
sommato, l'esercizio del diritto di visita in un ambiente neutro come il punto
d'incontro della __________, sotto la sorveglianza di un operatore, appare allo
stato attuale una misura adeguata e sufficiente per salvaguardare la bambina da
atteggiamenti inidonei da parte del padre. Tale modalità d'esercizio consente
inoltre di organizzare una relazione personale accettabile tra il padre e la
figlia, tanto più che stando all'appellante medesima il primo non ha più visto
la figlia da oltre un anno.
-
Per
quanto concerne le spese derivanti dall'esecuzione della decisione, che l'autorità
tutoria ha posto a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo
n. 3 della relativa decisione), l'appellante ribadisce che esse vanno
addebitate della controparte, poiché la misura imposta dall'autorità tutoria è
dovuta esclusivamente dal comportamento scorretto del padre. Ora, come ha
rilevato l'autorità di vigilanza, di principio le spese connesse all'esercizio
del diritto di visita sono a carico del genitore beneficiario (Schwenzer, op. cit., n. 20 ad art. 273;
Meier/Stettler, op. cit., pag.
133 n. 257). Se non che, tali costi possono essere posti a carico dei genitori
in ragione di un mezzo ciascuno se il diritto di visita è sorvegliato e ciò si
riconduce al comportamento di entrambe le parti (Schwenzer, op. cit., n. 28 ad art. 273; Bally, op. cit., pag. 10 n. 4.6). In
concreto è vero che la sorveglianza è stata proposta dal padre stesso, ma è
anche vero che l'appellante sollecita tuttora una verifica del comportamento di
lui, al punto che in questa sede postulava una perizia psichiatrica. Nel complesso
pertanto la decisione di far sopportare le spese a entrambi appare equa e
resiste alla critica.
-
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio della
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante dovrà rifondere alla
controparte un equo indennizzo per le spese sopportate allo scopo di introdurre
osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà a AO 1 un'indennità di fr. 150.–.
- Intimazione:
.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
– Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio;
– __________.
Terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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