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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.71
Data decisione, Autorità:
13.09.2004, ICCA
Titolo:
stralcio dell'appello dai ruoli
Incarto n°
11.2004.71
Lugano
13 settembre 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2003.87 (divorzio
su richiesta comune) della Pretura del Distretto di Leventina promossa con istanza
del 24 dicembre 2003 da
APPO1
(patrocitanata dall'avv. RAPP2)
e
APPE1
(patrocitanato
dall'avv. RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 17 giugno 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il
26 maggio 2004 dal Pretore del Distretto di Leventina;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da APPO1
con le osservazioni all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
APPE1 e APPO1 (entrambi del 1961) si sono sposati a __________ l'8 gennaio
1991;
che dal
matrimonio è nato A__________, il 22 ottobre 1991;
che il 24
dicembre 2003 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di
Leventina un'istanza comune di divorzio con accordo completo, allegando una convenzione
sugli effetti del divorzio nella quale si prevedeva – tra l'altro –
l'affidamento del figlio alla madre;
che con
sentenza del 26 maggio 2004 il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha omologato
la convenzione;
che
contro tale sentenza APPE1 ha introdotto un appello del 17 giugno 2004, chiedendo
– previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di affidare il figlio a sé medesimo,
di regolare le relazioni personali di lui con la madre e di disciplinare i contributi
alimentari;
che nelle
sue osservazioni del 7 luglio 2004 APPO1i ha proposto di respingere l'appello,
instando anch'essa per il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che il 19
luglio 2004 l'appellante ha dichiarato di avere avuto un chiarimento con l'ex
moglie e di ritirare l'appello “con protesta di spese e ripetibili, riservato
il giudizio sull'assistenza giudiziaria”;
e considerando
in diritto: che,
di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché comporta
l'addebito degli oneri processuali e delle ripetibili (Rep. 1990 pag. 284, 1978
pag. 375 seg.);
che i
costi del presente decreto andrebbero quindi a carico dell'appellante, con obbligo
di versare congrue ripetibili alla controparte;
che,
d'altro lato, la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dell'appellante
non può essere accolta, all'appello difettando sin dall'inizio ogni probabilità
di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);
che, per
vero, in caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio
può essere impugnato con un rimedio di diritto ordinario soltanto per vizi
della volontà o violazione delle prescrizioni federali di procedura relative al
divorzio sui richiesta comune (art. 149 cpv. 1 CC);
che
nell'appello l'interessato non evocava alcun vizio di volontà, bensì un
supposto cambiamento di circostanze (presunto trasferimento di madre e figlio
in __________) suscettibile di giustificare, se mai, una modifica della
sentenza di divorzio (art. 134 CC);
che, a
parte ciò, la mera eventualità che il genitore affidatario si trasferisca
all'estero non sarebbe bastata – in sé – per far modificare l'affidamento del
figlio nemmeno sotto il vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 117 ad
art. 157 vCC);
che,
comunque sia, le particolarità del caso inducono a prescindere dal prelievo di
oneri processuali;
che non
si può per contro, soprassedere dall'assegnare ripetibili all'appellata, la quale
ha formulato proprie osservazioni con l'ausilio di un legale;
che
l'attribuzione di ripetibili renderebbe senza oggetto la richiesta di
assistenza giudiziaria introdotta dall'appellata (I CCA, sentenza inc.
11.1999.125 del 6 novembre 2000, consid. 13);
che
nondimeno, vista la disagiata situazione economica in cui versa l'appellante,
l'incasso di ripetibili si rivelerebbe difficile, se non impossibile, onde
l'opportunità di ammettere sin d'ora l'interessata al beneficio dell'assistenza
giudiziaria (DTF 122 I 322);
che, in
effetti, il requisito dell'indigenza è dato (art. 3 cpv. 2 Lag) e la resistenza
all'appello non era senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett.
a Lag), tant'è che controparte ha finito per ritirare il ricorso;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse né spese. L'appellante rifonderà alla controparte fr. 800.–
per ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria di APPE1 è respinta.
-
APPO1 è
ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell'avv..
-
Intimazione:
– avv., __________;
– avv., __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Leventina.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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