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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2005.40
Data decisione, Autorità: 27.02.2006, ICCA
Titolo: Stralcio per desistenza
DESISTENZAPROTEZIONE DEL FIGLIO art. 352 cpv. 2 CPC-TI
Incarto n. 11.2005.40
Lugano 27 febbraio 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 142.2001/R.94.2004 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1, (patrocinato dall¿ PA 1, )
alla
Commissione tutoria regionale 14,
riguardo al figlio D__________ (2000)
(rappresentato dal curatore , );
premesso che dal matrimonio tra AP 1 (1949) e __________ (1981) è nato D__________, il 26 giugno 2000;
ricordato che con decisione del 23 aprile 2001 la Commissione tutoria regionale 14 ha privato provvisoriamente i genitori della custodia parentale, ha disposto il collocamento del figlio alla __________ di __________ e ha disciplinato il diritto di visita dei genitori;
rammentato che il 30 luglio 2003 la Commissione tutoria regionale, confermata la privazione della custodia parentale, ha disposto il collocamento di D__________ in una famiglia affidataria e ha fissato il diritto di visita dei genitori in una domenica ogni quindici giorni;
accertato che in seguito a difficoltà manifestatesi nell'esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio, il 14 luglio 2004 la Commissione tutoria regionale ha sospeso il diritto di visita di AP 1, salvo ripristinarlo il 24 novembre 2004 sotto sorveglianza presso la __________ di __________ il mercoledì ogni quindici giorni;
rilevato che un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 21 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
constatato che contro tale decisione AP 1 è insorto con un appello dell'11 marzo 2005 per ottenere ¿un diritto di visita ogni quindici giorni, la domenica, e 15 giorni durante le vacanze scolastiche invernali ed estive¿;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
preso atto che il 17 febbraio 2006 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare il ricorso ¿sottolineando di essersi sempre comportato correttamente e di non condividere il modo di procedere della Commissione tutoria regionale¿;
stabilito che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
considerato che ¿ di regola ¿ il recesso da una lite implica l'addebito delle tasse e delle spese cagionate (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
ritenuto che nel caso precipuo non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);
appurato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di intimazione;
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 100.¿
b) spese fr. 50.¿
fr. 150.¿
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
¿ ; ¿ ; ¿ , .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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