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Numero d'incarto:
11.2005.86
Data decisione, Autorità:
03.12.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di appello per desistenza
Incarto n.
11.2005.86
Lugano,
3 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2002.216
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città
promossa con istanza del 4 novembre 2002 da
AP 1 ,
(patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1
(già patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
ricordato
che con sentenza del 13 giugno 2005 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Città ha condannato AO 1 (1941) a versare alla moglie AP 1 (1976), nel quadro di
misure a protezione dell'unione coniugale, un contributo alimentare di fr.
4100.– mensili dal 1° novembre 2002 al 15 luglio 2003, di fr. 3800.– mensili
dal 15 luglio al 15 ottobre 2003, di fr. 5700.– mensili dal 15 ottobre al
9 dicembre 2003, di fr. 4800.– mensili dal 9 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004,
di fr. 5700.– mensili dal 15 al 31 dicembre 2004 e di fr. 3950.– mensili
dal 1° gennaio al 31 marzo 2005;
preso
atto che contro tale sentenza è insorta AP 1 con un appello del 24 giugno 2005
per ottenere l'aumento del contributo alimentare da fr. 4800.– a fr. 5816.70
mensili nel periodo compreso dal 9 dicembre 2003 al 15 dicembre 2004, rispettivamente
da fr. 3950.– a fr. 5816.70 mensili in quello compreso dal 1° gennaio al 31 marzo
2005;
accertato
che nelle sue osservazioni del 29 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello;
constatato
che con lettera del 3 luglio 2006 – trasmessa in copia a AO 1 – l'appellante
comunica l'intervenuta emanazione, il 23 giugno 2006, della sentenza di divorzio
su richiesta comune con accordo completo da parte del medesimo Pretore (inc.
OA.2005.73) e che, “ciò
premesso, la procedura appellatoria non ha più ragione di sussistere, in quanto
superata dagli eventi”, onde
la richiesta di stralciarla dai ruoli;
stabilito
che tale comunicazione può essere interpretata solo come desistenza, l'appellante
rinunciando ormai a sottoporre il contenzioso sulla protezione dell'unione
coniugale al giudizio della Camera;
rammentato
che il presidente della Camera ha scritto il 6 luglio 2006 all'appellante,
invitandola a trovare un'intesa con l'ex marito in materia di spese e
ripetibili, ciò che l'appellante si è ripromessa di fare non appena possibile
(risposta del 17 luglio 2006);
appurato
che da allora non sono più giunte notizie da parte di lei e che nelle circostanze
descritte non avrebbe senso indugiare oltre;
ritenuto che
l'appello va quindi stralciato dai ruoli per desistenza, la quale comporta
soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375),
con obbligo per chi recede dalla lite di assumere oneri processuali e
ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), salvo motivi di equità che inducano a
moderare – appunto – l'indennità per ripetibili (art. 77 cpv. 3 CPC);
rilevato
che nella fattispecie non si vedrebbe ragione per decurtare l'indennità a titolo
di ripetibili, AO 1 avendo formulato osservazioni all'appello per il tramite di
un avvocato senza poter prevedere l'inutilità di redigere quel memoriale;
considerato
che va ridotta invece la tassa di giustizia, poiché la procedura di appello non
termina con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia);
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per
ripetibili.
- Intimazione:
–;
–,.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi
enunciati dagli art. 95 a 98 LTF
entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF).
Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile
solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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