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Numero d'incarto:
11.2006.111
Data decisione, Autorità:
14.02.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello divenuto senza oggetto
Incarto n.
11.2006.111
Lugano
14 febbraio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa OA.2006.57 (trasporto
di servitù: misure cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud
promossa con petizione del 26 maggio 2006 dalla
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
AP 1
AP 2
AP 3 , e
AP 4 Zurigo
(patrocinate dall' PA 1 );
premesso
che con petizione del 26 maggio 2006 la AO 1 si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, già in via cautelare, lo
spostamento di una servitù di passo gravante la sua particella n. 663 RFD di __________
in favore della particella n. 1316, appartenente a AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4;
rammentato
che con decreto cautelare del 19 settembre 2006 il Pretore ha autorizzato i
lavori di costruzione necessari per spostare il tracciato del diritto di passo,
fissando alla AO 1 un termine di 15 giorni per fornire
una garanzia bancaria di fr. 80 000. – con l'avvertenza che in caso
di mancato pagamento il provvedimento cautelare sarebbe decaduto;
preso
atto che contro tale decreto AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorte con un appello
del 9 ottobre 2006 inteso a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso
di respingere la domanda cautelare;
ricordato
che il 16 ottobre 2006 il presidente della Camera ha concesso all'appello
l'effetto sospensivo;
constatato
che nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2006 la AO 1 ha proposto di
respingere l'appello;
accertato
che il 9 febbraio 2007 le appellanti hanno comunicato alla Camera di avere
raggiunto un accordo per lo spostamento della servitù, di modo che la
controparte ha ritirato l'azione in Pretura, facendo decadere anche il decreto
cautelare appellato;
rilevato
che nelle circostanze descritte l'appello si rivela effettivamente senza oggetto,
onde la necessità di stralciare la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);
stabilito,
per quanto riguarda gli oneri processuali, che gli appellanti ne chiedono
l'addebito a chi li ha anticipati, compensando le ripetibili (analoga soluzione
è stata da loro pattuita in prima sede);
ritenuto
che ai fini dell'attuale decreto non v'è ragione di scostarsi da tale
disciplina convenzionale, fermo restando che la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 combinato
con l'art. 25 cpv. 2 LTG);
richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'appello
è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido, compensate le ripetibili.
- Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere
pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore
litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non
raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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