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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.116
Data decisione, Autorità:
18.10.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio dai ruoli per ritiro dell'appello;
Incarto n.
11.2006.116
Lugano
18 ottobre
2007/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.69 (misure
provvisionali in pendenza di separazione) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 18 aprile 2006 da
AO 1
(patrocinato PA 2 )
contro
AP 1,
(patrocinata PA 1 );
premesso
che davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città pende una causa di
separazione intentata il 9 settembre 2002 da AP 1 nei confronti del marito AO 1;
ricordato
che il 18 aprile 2006 AO 1 si è rivolto al Pretore chiedendogli di ripristinare
e definire in via provvisionale l'esercizio delle sue relazioni personali con i
figli P__________ (2001) e S__________ (1998);
accertato che con decreto cautelare del 10 ottobre 2006 il Pretore
ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha disciplinato il diritto di
visita paterno “per i prossimi
otto mesi”, sotto sorveglianza,
al Punto d'incontro __________, confermando inoltre l'istituzione di una
curatela educativa (art. 308 CC) in favore dei figli;
constatato che AP 1 ha impugnato tale decisione con un appello del
23 ottobre 2006 per ottenere – previa concessione dell'assistenza giudiziaria –
la revoca del diritto di visita;
rammentato
che con decreto del 27 ottobre 2006 il presidente della Camera ha dichiarato
irricevibile una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;
osservato
che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
preso
atto che il 2 ottobre 2007 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello,
il periodo di otto mesi oggetto della regolamentazione litigiosa essendo ormai
decorso;
stabilito
che il ritiro di un appello equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite
e comporta lo stralcio della causa dai ruoli a norma dell'art. 352 cpv. 2 CPC;
appurato
che – di regola – la desistenza implica l'addebito delle tassa di giustizia e
delle spese (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.);
riconosciuto
nondimeno che nel caso precipuo le particolarità della fattispecie giustificano
di soprassedere al prelievo di oneri;
rilevato
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di
intimazione;
ritenuto,
per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria, che tale diritto è
di natura altamente personale e decade ove il richiedente venga meno come parte
al processo, poco importa per quale motivo (RtiD II-2006 pag. 614 n. 3c);
considerato
che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la
qualità di parte, di modo che la domanda va dichiarata senza interesse;
in applicazione dell'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata
dai ruoli per desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva d'interes-se.
-
Intimazione:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 e 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore
litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata
dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è
dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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