AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2006.140
Data decisione, Autorità:
31.07.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello per transazione
Incarto n.
11.2006.140
Lugano,
31 luglio
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.1999.90 (azione
negatoria e di risarcimento) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 4 giugno 1999 dalla
CC 1 , unitamente a
AO 1 (D)
AO 2
AO 3 a
AO 4 (D)
AO 5 , e
AO 6
(tutti patrocinati
dall' PA 2, )
contro
AP 1
(patrocinata dall' PA 1 );
esaminati gli atti,
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 6 novembre 2006 il Pretore della giurisdizione
di Locarno Città ha parzialmente accolto una petizione introdotta il 4 giugno
1999 dalla CC 1 unitamente a AO
1, AO 2, AO 3, AO 4, AO 5, oltre a AO 6, nel senso che ha
vietato alla AP 1 “di procedere
a interventi edilizi di qualsivoglia natura volti a trasformare in superfici abitabili” le proprietà per piani n. 7320, 7321 e 733
della particella n. 1177 RFD di __________. Inoltre il Pretore ha ordinato alla
fondazione di “sopprimere,
entro 90 giorni dall'eventuale diniego formale del consenso all'intervento da parte
dell'assemblea dei comproprietari, l'utilizzazione abitativa della proprietà
per piani n. 7320 (…), con
ripristino della situazione esistente prima dello svolgimento dei
lavori di cui alla licenza edilizia 14 agosto 1996 del Municipio di __________”. Infine il Pretore ha proibito alla AP 1 “di procedere alla ristrutturazione dei
rustici, subalterni D, E e F della particella n. 1177 RFD
di __________, così come al progetto di cui alla licenza edilizia 9 dicembre
1998 del Municipio di __________”. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese di fr. 6093.90 sono
state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere agli attori fr.
30 000.–
complessivi per ripetibili.
B. Contro
la sentenza appena citata la AP 1 ha presentato un appello del 27 novembre 2006
in cui ha chiesto di annullare il giudizio impugnato. Nelle loro osservazioni
del 16 gennaio 2007 gli attori hanno proposto di respingere l'appello. Il giorno
stesso le parti hanno postulato una sospensione della procedura di appello in vista
di comporre la lite nelle vie amichevoli. Con ordinanza del 23 gennaio 2007 il
presidente di questa Camera ha accolto la richiesta e ha sospeso la causa fino
al 31 agosto 2007, avvertendo le parti che, decorso infruttuoso il
termine, la procedura si sarebbe riattivata d'ufficio.
C. Il 23
luglio 2007 la convenuta ha dichiarato di ritirare l'appello per intervenuta
transazione e il 26 luglio 2007 ha fatto seguire alla Camera un esemplare originale
dell'accordo stipulato con gli attori il 3 luglio 2007.
Considerando
in diritto: 1. Nel
Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza pongono esse
medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto con cui
il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera portata
dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che la transazione
stragiudiziale conclusa dalle parti il 3 luglio 2007 ha posto termine essa
medesima alla lite (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con
richiamo), sostituendo per volontà delle parti la sentenza impugnata.
- Ciò
posto, rimane da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili in esito allo
stralcio della causa dai ruoli. Ora, giusta l'art. 151 CPC se una causa è tolta
per desistenza, transazione o acquiescenza, le tasse, le spese e le ripetibili
sono fissate e suddivise, a richiesta di parte, dal giudice adito. Dandosi
transazione, il giudice non si scosta senza necessità da quanto le parti
medesime hanno liberamente concordato, tanto meno in materia di ripetibili. Simile
principio trova applicazione anche nel caso in esame. Circa l'entità della
tassa di giustizia e delle spese di primo grado, non è il caso di intervenire
nemmeno sul dispositivo del Pretore, la transazione non incidendo minimamente sui
relativi ammontari. Va adeguatamente ridotta invece la tassa di giustizia in
appello, la procedura terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio
all'art. 21 LTG). Le ripetibili, come detto, seguono il contenuto dell'accordo davanti
a entrambi i gradi di giurisdizione.
Per questi motivi,
richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: I. Si
prende atto della seguente
convenzione
conclusa tra
la CC 1, __________
(rappresentata
dal sottoscritto __________ PA 2, __________)
e
singolarmente i signori
AO 1, __________
AO
2, __________
AO
3, __________
AO
4, __________
AO
5, __________, e
AO
6, __________
(tutti
pure rappresentati dal sottoscritto __________ PA 2, __________)
per una
parte
e
la AP 1, __________
(rappresentata
dal sottoscritto __________ PA 1, __________)
per
l'altra parte;
– premesso
che le parti alla presente convenzione sono pure parti in una vertenza che le
vede opposte e di cui alla sentenza 6 novembre 2006 del Pretore di Locarno Città (inc. OA.1999.90), al decreto supercautelare 3
novembre 1998 dello stesso Pretore (inc. DI.1998.281) e all'attuale procedura
d'appello (inc. 11.2006.140),
– ritenuto
che le parti intendono ora mettere definitivamente fine a detta vertenza, con
parziale modifica di quanto pronunciato dal Pretore di Locarno Città nella
sentenza 6 novembre 2006 (inc. OA.1999.90),
si
conviene quanto segue:
-
È
fatto divieto alla AP 1, __________, di procedere a interventi edilizi di
qualsivoglia natura nelle proprietà per piani n. 7321 e 7322 del fondo base
particella n. 1177 RFD di __________, volti a trasformare in superfici abitabili
tali unità condominiali.
-
È
consentita l'attuale utilizzazione abitativa della proprietà per piani n. 7320
del fondo base particella n. 1177 RFD di __________.
Dal
momento della conclusione della presente convenzione la AP 1 si impegna a
liberare il locale dall'attuale inquilino (v. i problemi di emanazioni di fumo
e di rumore), sostituendolo con un altro inquilino più rispettoso della
comunione dei comproprietari (presumibilmente che fungerebbe anche da
portinaio) entro il primo termine utile di disdetta dell'attuale contratto di
locazione.
Si
rinuncia a chiedere alla AP 1 sia i rimborsi per i proventi delle pigioni da
essa percepite con l'utilizzazione abitativa della proprietà per piani n. 7320,
sia il pagamento dei conguagli spese accessorie e oneri comuni che sarebbero
dovuti venir fissati tenendo conto della maggiore utilizzazione quale spazio
abitativo della proprietà per piani n. 7320, utilizzazione non corrispondente
pertanto alla quota di 250/1000 finora fissati per
regolamento.
A
seguito della trasformazione della proprietà per piani n. 7320 in locale abitativo
la AP 1 procederà al ricalcolo della ripartizione dei millesimi, con relativo
aggiornamento del regolamento della proprietà per piani e delle iscrizioni a
registro fondiario, a proprie spese, e l'amministrazione della proprietà per
piani sarà tempestivamente e regolarmente informata di ciò.
AP
1 dovrà procedere con queste modifiche subito dopo la firma della presente
convenzione. AP 1 sopporterà ogni costo ad essa connessa, fermo restando che
gli altri condomini non accetteranno nessun addebito.
Il
nuovo ricalcolo della ripartizione dei millesimi avrà effetto (ev. retroattivamente)
dal 1° luglio 2007 per quanto riguarda le spese e gli oneri comuni (punto 2.10
e 2.11 del regolamento della proprietà per piani), nonché per quanto riguarda i
contributi per il fondo di riserva (punto 2.12 del regolamento della proprietà
per piani).
- È
fatto divieto alla AP 1, __________, di procedere alla ristrutturazione dei
rustici, subalterni D, E e F della particella n. 1177 RFD
di __________, così come al progetto di cui alla licenza edilizia 9 dicembre
1998 del Municipio di __________.
Per
più precisazioni su quest'ultimo aspetto si rinvia a quanto esposto dal Pretore
al punto 2.2 delle motivazioni della sentenza 6 novembre 2006 (inc.
OA.1999.90).
- Considerato
quanto concordato ai punti precedenti, nonché quanto previsto al punto 3 della
sentenza 6 novembre 2006 del Pretore di Locarno Città (inc. OA.1999.90), la AP
1 verserà complessivamente in favore dell'altra parte un importo di fr. 67 000.– (sessantasettemila) entro 10 giorni dalla conclusione del
presente accordo, secondo le seguenti modalità:
– fr. 16 684.25
sul conto corrente bancario dell'__________ PA 2, __________ (v. indicazione in
calce al presente accordo);
– fr. 50 315.75
a favore di tutto il “__________”
(conto/i comune/i che verranno indicati dall'amministrazione).
-
Dal
momento della conclusione del presente accordo ognuna delle parti è abilitata a
richiedere lo stralcio della procedura d'appello inc. 11.2006.140; eventuali
tasse e spese restano a carico dell'appellante AP 1, compensate le ripetibili.
-
La
presente convenzione è stesa e sottoscritta in due esemplari, una per ogni
parte.
PA 2 __________ PA 1
Locarno,
3 luglio 2007
II. Si prende
atto che in seguito alla transazione sopra riprodotta la Casavita Stiftung
dichiara di ritirare l'appello, il quale è stralciato dai ruoli.
III. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
450.–
sono
posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.
IV. Gli oneri
processuali di prima sede, consistenti nella tassa di giustizia di fr. 8000.– e
nelle spese di fr. 6093.90, da anticipare dagli attori in solido, sono posti a
carico della AP 1. Le ripetibili sono compensate.
V. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster