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Numero d'incarto:
11.2006.37
Data decisione, Autorità:
14.09.2006, ICCA
Titolo:
Diffida ai debitori: competenza del giudice svizzero
Incarto n.
11.2006.37
Lugano
14 settembre
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2006.50 (diffida
ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza
del 18 gennaio 2006 da
AP 1
(patrocinata dall'avv.
PA 1 )
contro
AO 1 ,
giudicando
ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dall'istante il 18 gennaio 2006;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso (“appello”) del 6 aprile 2006
presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2006 in luogo e vece
del Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al
ricorso;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 10 giugno 2005 il Tribunale di __________, 1ª sezione civile, ha modificato le
condizioni di separazione personale decretate dal medesimo tribunale l'11
giugno 2001, obbligando AO 1 a versare alla moglie AP 1 € 400.00 mensili indicizzati
a titolo di contributo di mantenimento.
B. Il 18
gennaio 2006 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, dolendosi
del mancato pagamento del contributo e chiedendo, previo beneficio dell'assistenza
giudiziaria, che fosse ordinato alla __________di trattenere dal salario
spettante al marito AO 1 fr. 620.– mensili da riversare direttamente a lei. Identica domanda essa ha formulato già in via
provvisionale. Con decreto cautelare del 25 gennaio 2006, emanato senza contraddittorio
in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la richiesta provvisionale.
All'udienza del 28 marzo
2006, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere
l'istanza. Non essendovi prove da assumere, le parti hanno proceduto seduta
stante alla discussione finale, confermando i loro punti di vista.
C. Statuendo
il 4 aprile 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario
assessore ha accolto l'istanza e ha ordinato il provvedimento richiesto. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti
in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La domanda di assistenza
giudiziaria introdotta dall’istante è stata respinta.
D. Contro
la decisione appena citata AP 1è insorta con un appello del 6 aprile 2006 nel quale propone che, in riforma del
giudizio impugnato, gli oneri processuali e le ripetibili siano poste a carico
del convenuto, come pure che le sia conferita l'assistenza giudiziaria. Analogo
beneficio essa postula in questa sede. AO 1 non ha presentato osservazioni
all'appello.
Considerando
in diritto: 1. L'istante ha motivato la competenza per territorio del giudice adito
invocando l'art. 10 LDIP, stando al quale un tribunale svizzero può prendere provvedimenti
cautelari anche se non è competente nel merito. In realtà l'avviso ai
debitori degli art. 132, 177 e 291 CC non è un provvedimento cautelare, bensì una
misura di esecuzione privilegiata sui generis (DTF 130 III 492 consid.
1.3 con rimandi, 110 II 13 consid. 1d e 1e), cui si applicano per analogia i
principi relativi al pignoramento dei redditi (DTF 110 II 15 consid. 4;
sentenza del Tribunale federale 5P.414/2004 del 21 marzo 2005, consid. 3.3). Trattandosi
in simili casi di diffidare il debitore domiciliato in Svizzera di un coniuge domiciliato
all'estero, di principio la competenza per territorio del giudice svizzero è
data (Hausheer/Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 177 CC),
tanto più che nella fattispecie il convenuto si è costituito in giudizio senza
riserve (art. 6 LDIP).
- Il
Segretario assessore – come detto – ha ordinato la trattenuta di stipendio,
rifiutando all'istante l'assistenza giudiziaria. Quanto alle spese, egli le ha ripartite
in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili. L'appellante chiede
di porre tutti gli oneri processuali a carico del marito, rivendicando
un'adeguata indennità per ripetibili di entrambe le sedi. A ragione, giacché il
primo giudice non poteva addebitare spese all'istante per il rigetto dell'assistenza
giudiziaria. La relativa procedura è infatti gratuita, salvo ipotesi di
temerarietà estranee alla fattispecie (art. 4 cpv. 2 Lag). L'istanza di
trattenuta essendo stata accolta, il Segretario assessore avrebbe dovuto porre tutte
le spese a carico del soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC). In proposito l'appello
è dunque fondato.
Quanto
alle ripetibili, l'appellante si limita a protestarle, ma non indica nemmeno approssimativamente
quale sarebbe l'indennità rivendicata. Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo
di precisare che in caso di contestazioni pecuniarie un appellante non può
limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep.
1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente,
sul piano federale: Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia
di ripetibili, poco importando il fatto che il Pretore le compensi (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 10 e 11 ad art. 309). In concreto l'appellante non
quantifica alcunché. Carente di motivazione, su questo punto l'appello va
pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al
cpv. 5).
- Per
quel che concerne l'assistenza giudiziaria, il Segretario assessore ha negato il
beneficio poiché l'istante “non ha sufficientemente comprovato di essere
indigente ai sensi dell'art. 3 Lag”, agli atti figurando unicamente un formulario relativo al reddito
personale compilato da lei medesima, “mentre tutta la documentazione non è aggiornata, risalendo al
periodo 2002/03” (decisione impugnata, pag. 2 verso il basso). La ricorrente fa
valere di essere invalida, di non avere redditi e di vivere con il padre pensionato.
a) Questa Camera ha stabilito recentemente che il gratuito patrocinio non
occorre per postulare una trattenuta di stipendio in favore di figli minorenni,
poiché in simili evenienze il creditore può ottenere un aiuto appropriato e
gratuito, per legge, da parte dell'autorità tutoria (art. 290 CC; RtiD I-2006
pag. 678 n. 39c). L'art. 131 cpv. 1 CC prevede un analogo aiuto all'incasso anche
per contributi alimentari in favore di un coniuge. Se non che, a prescindere
dal fatto che quest'ultimo aiuto non è necessariamente gratuito, esso giova di
principio al solo creditore domiciliato nel luogo dove l'aiuto è chiesto (Bastons Buletti, Les moyens d'exécution des contributions d'entretien après divorce
et le prestations d'aide sociale in: Pichonnaz/Rumo-Jungo, Droit patrimonial de
la famille, Ginevra/Zurigo/Basilea 2004, pag. 64). Non consta che il Cantone
Ticino abbia esteso l'aiuto anche a coniugi stranieri con domicilio all'estero.
Nulla induce a credere pertanto che nella fattispecie l'istante potesse fruire
di un servizio pubblico gratuito.
b) Il
beneficio dell'assistenza può essere chiesto in ogni stadio di causa
da ogni “persona fisica
indigente” (art. 3 cpv. 1 Lag) mediante domanda scritta e motivata cui vanno
allegati tutti i documenti giustificativi, l'apposito certificato e l'eventuale
dichiarazione di svincolo di terzi dal segreto d'ufficio e fiscale (art. 4 cpv.
1 Lag). Che il richiedente sia un cittadino straniero
domiciliato all'estero, in linea di principio, nulla muta (DTF 120 Ia 217
consid. 1; I CCA, sentenza inc. 11.20021.129 del 29 agosto 2002, consid. 2).
Nel caso in esame l'interessata ha documentato la circostanza che nell'ottobre del 2002 essa è stata dichiarata invalida all'80% per
psicosi ossessiva (doc. F), che dall'aprile 2003 essa è iscritta quale invalida
civile nell'“elenco collocamento
mirato disabili di Varese”
(doc. G) e che il Tribunale di Varese ha accertato le sue limitate prospettive
di lavoro proprio in ragione delle condizioni di salute (doc. B). Sta di fatto
però che lo stesso tribunale ha accertato come essa avrebbe anche avuto diritto
di riscuotere un assegno d'invalidità e come essa viva in un immobile
appartenente al padre senza dover sopportare alcuna spesa (doc. B: sentenza 10
giugno 2005, pag. 3 in alto).
Rendere
verosimile il proprio stato di ristrettezza corredando l'istanza della documentazione
necessaria incombe anzitutto al richiedente (Rep. 1994 pag. 131 con rinvii; v.
anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181
in fondo). Nella fattispecie l'interessata ha sì fornito determinata
documentazione, ma nulla di oggettivo ha prodotto circa le sue entrate o il proprio
fabbisogno, né essa può seriamente pretendere che l'autorità accetti giustificativi
vecchi di anni. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza
giudiziaria è governata dal principio inquisitorio, nel senso che il giudice
contribuisce alla raccolta delle prove necessarie (I CCA, sentenza inc.
11.2006.28 del 20 marzo 2006, consid. 3 con riferimento). In concreto non si
tratterebbe però di completare semplicemente documentazione lacunosa, ma di rimediare
alla più totale carenza di documentazione, ciò che non è ammissibile (Rep. 1994
pag. 311 con rinvii; I CCA, sentenza inc. 11.2006.25 del 17 marzo 2006, consid.
4). Si aggiunga che il beneficio sarebbe divenuto finanche senza oggetto ove l'interessata
si fosse vista, in esito all'accoglimento della sua istanza di trattenuta, riconoscere
una congrua indennità per ripetibili con cui retribuire il proprio legale. E verosimilmente
essa avrebbe anche ottenuto siffatta indennità se al proposito l'appello non risultasse
inammissibile (sopra, consid. 2).
- Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art. 148
cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa vinta sulla tassa di giustizia e le
spese, ma non sulle ripetibili. Ciò giustificherebbe di suddividere equamente i
costi del processo in ragione di metà ciascuno, compensando le ripetibili. Il
convenuto tuttavia non si è opposto all'appello e non può reputarsi soccombente
(Rep. 1987 pag. 135). Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso non è parte
in causa e non può essere tenuto al versamento di ripetibili (loc. cit.). Nelle circostanze descritte si giustifica pertanto
di soprassedere al prelievo di tasse o spese, rinunciando all'assegnazione di
ripetibili. Quanto alla richiesta di assistenza
giudiziaria avanzata dall'appellante, essa non può essere accolta. Certo,
l'appello appariva parzialmente provvisto sin dall'inizio di esito favorevole (art.
14 cpv. 1 lett. a Lag), ma come si è appena spiegato l'interessata non ha reso
verosimile la propria indigenza, ciò che osta al conferimento del beneficio.
Per questi motivi,
in applicazione analogica dell'art. 313bis
CPC,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo
n. 4 della sentenza impugnata è così riformato:
La tassa di giustizia e le spese di
complessivi fr. 200.– sono poste a carico del convenuto. Le ripetibili sono
compensate.
Per
il resto la decisione impugnata è confermata.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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