Legal aid refused for lack of indigence

11.2007.104Altro tribunale20 ago 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

AP 1 appealed the refusal of legal aid in a joint-divorce case before the Lugano District Preture. The Ticino Court of Appeal held that the appeal was timely but unfounded. It found that the appellant had not shown indigence: after paying his bills he still had about CHF 2,900 monthly, while alleged extra expenses were not made plausible and could not prevent payment of the modest court-cost contribution, especially since installment payment could be requested. The appeal was dismissed, the refusal of legal aid was confirmed, and no court fees were charged.

Massima Omnilex

Art. 3 cpv. 1 Lag; legal aid and indigence; the applicant is indigent only if he cannot meet litigation and legal costs from income and assets without encroaching on the minimum needed for himself and family. The assessment is made in light of all circumstances, not solely the debt-enforcement minimum, including the complexity and urgency of the case and the amount of advances required. Alleged extraordinary expenses must be made plausible; a remaining disposable monthly surplus may justify denial of legal aid, all the more so where payment by instalments remains available (consid. 3). An appeal against refusal of legal aid is timely if filed within 15 days to the higher authority (consid. 1).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2007.104

Data decisione, Autorità: 20.08.2007, ICCA

Titolo: Assistenza giudiziaria: requisito dell'indigenza

Incarto n. 11.2007.104

Lugano 20 agosto 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.753 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 novembre 2006 da

AO 1 ,

e

AP 1 ,

giudicando ora sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dai coniugi contestualmente all'istanza di divorzio;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso del 6 luglio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 26 giugno 2007, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 26 giugno 2007 il Segretario assessore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto in luogo e vece del Pretore il matrimonio contratto il 13 aprile 1984 da AP 1 (1955) e AO 1 (1958), omologando la convenzione sulle conseguenze del divorzio e ponendo la tassa di giustizia di fr. 800.– con le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dai coniugi limitatamente alla dispensa dal pagamento degli oneri processuali, avendo essi rinunciato al patrocinio di legali, è stata respinta.

B. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 6 luglio 2007 nel quale chiede il conferimento del beneficio litigioso e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Il ricorso non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Contro il rifiuto – totale o parziale – dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag), ovvero all'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

  1. In concreto il Segretario assessore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, rilevando che il 31 maggio 2007 il marito

aveva sul suo conto privato presso l'__________ di __________ un saldo attivo di fr. 7689.65, il che non rendeva verosimile alcuna indigenza. Tanto più – egli ha soggiunto – che postulata era solo la dispensa dal pagamento degli oneri processuali, le parti non essendosi avvalsi di patrocinatori, e che tali oneri apparivano senz'altro commisurati alla capacità finanziaria del richiedente. Il ricorrente obietta che in realtà la somma mensile rimanente a sua disposizione sul conto bancario “dopo aver onorato tutte le fatture” è di fr. 2922.25. Inoltre egli prospetta imminenti spese straordinarie (fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr. 867.70 per il conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione). Infine egli annuncia di voler trascorrere quattro giorni di vacanza a __________ con la figlia __________, soggiorno che comporterà un esborso di circa fr. 700.–. Osserva quindi che, a conti fatti, ben poca liquidità gli rimane per vivere in modo dignitoso.

  1. Il presupposto dell'indigenza è dato, ai fini dell'assistenza giudiziaria (art. 3 cpv. 1 Lag), quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti; RtiD I-2004, pag. 33 consid. 2.2). Ciò non si valuta solo in considerazione del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze del caso, come la complessità della causa, la possibile urgenza e l'entità degli anticipi giudiziari, oltre agli impegni finanziari del richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215).

Nella fattispecie si cercherebbe invano di capire perché mai, con un residuo di circa fr. 2900.– disponibile ogni mese sul suo conto corrente “dopo aver onorato tutte le fatture”, il ricorrente si troverebbe in una situazione di grave ristrettezza. Certo, egli adombra spese straordinarie (manutenzione dell'automobile, conguaglio delle spese accessorie in materia di locazione, vacanza con la figlia), ma non ne rende verosimile l'ammontare né l'imminenza, limitandosi a semplici asserzioni. A parte ciò, si ammettesse pure che egli sarà chiamato a spendere ben presto fr. 600.– per la manutenzione dell'automobile, fr. 870.– per il conguaglio delle spese accessorie e fr. 700.– per le vacanze a __________, mal si comprenderebbe come mai il noto residuo mensile non gli permetterebbe di pagare anche fr. 400.– per la quota relativa alla tassa di giustizia stabilita dal Segretario assessore. Quanto alle spese processuali, neppure se ne conosce l'importo, di modo che il ricorrente non può presumersi nell'impossibilità di farvi fronte. Tutto ciò senza considerare che, se ne manifestasse la necessità, l'interessato potrà ancora chiedere al Segretario assessore una ragionevole rateazione del dovuto. Nelle circostanze descritte il ricorrente non può, in definitiva, reputarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag. La decisione del Segretario assessore merita dunque conferma.

  1. La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e nel caso in esame non v'è ragione di scostarsi da tale precetto (art. 4 cpv. 2 Lag).

  2. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. Una causa riguardante

unicamente effetti patrimoniali del divorzio ha natura pecuniaria, onde l'importanza del valore litigioso ai fini di un ricorso in materia civile al Tribunale federale (art. 74 LTF). Se però tali effetti vanno disciplinati – com'era il caso in concreto davanti al Segretario assessore – nell'ambito della sentenza di divorzio, essi divengono parte integrante della causa di stato e il valore litigioso non ha più rilievo (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2 con rinvio a Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil­sachen, Zurigo 1992, § 58 pag. 80). Ne deriva che la presente sentenza è impugnabile con ricorso in materia civile senza riguardo al valore litigioso.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse né spese.

  2. Intimazione a , .

Comunicazione a: – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6; – , .

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

legal aidindigencecivil proceduredivorcecourt costsinstallment payment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the denial of legal aid was timely and admissible.

Decisione estratta

The appeal was filed within the 15-day period and was admissible.

Motivazione estratta

A refusal of legal aid may be challenged within 15 days before the higher authority; the appeal met that deadline.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was indigent within the meaning of the legal aid statute.

Decisione estratta

The appellant was not indigent and therefore had no right to legal aid.

Motivazione estratta

With a remaining monthly balance of about CHF 2,900 after bills, the appellant failed to make the alleged extraordinary expenses plausible and could still pay the court-cost contribution or request installments.

Questione giuridica chiave

How costs of the appeal proceedings should be allocated.

Decisione estratta

No court fees or costs were charged.

Motivazione estratta

The legal-aid procedure is generally free, and there was no reason to depart from that rule.

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