AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2011.97
Data decisione, Autorità: 18.07.2011, ICCA
Titolo: Privazione della custodia parentale
PRIVAZIONE DELLA CUSTODIA PARENTALE art. 310 cpv. 1 CC
Incarto n. 11.2011.97
Lugano, 18 luglio 2011/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
Chietti Soldati
sedente per statuire nella causa n. 192.2011/R.22.2011 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)
alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
per quanto riguarda la privazione della custodia parentale su
M__________ __________ (1996), ,
figlia sua e di
AO 1
(patrocinato dall' PA 1),
giudicando sul ricorso (“appello”) del 16 giugno 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 maggio 2011 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1965) e AP 1 (1959) hanno due figli: M__________, nato il 4 aprile 1993, e M__________, nata il 31 gennaio 1996. Dopo 18 anni di vita in comune la coppia si è separata nell'aprile del 2010, quando AP 1 è andata ad abitare per conto proprio, mentre i figli sono rimasti con il padre. Il 14 ottobre 2010 AP 1 si è rivolta alla Commissione tutoria regionale 6, esprimendo inquietudine per la situazione dei figli, e il 22 dicembre successivo ha chiesto di reintegrare entrambi i ragazzi nella sua custodia siccome unica titolare dell'autorità parentale (art. 298 cpv. 1 CC).
B. Sentiti genitori e figli, con decisione cautelare del 28 febbraio 2011 – dichiarata immediatamente esecutiva – la Commissione tutoria regionale ha revocato “temporaneamente” la custodia parentale alla madre, trasferendola al padre, e ha conferito a AP 1 un diritto di visita ai figli di quattro ore ogni fine settimana, il sabato o la domenica. Inoltre essa ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, __________, di procedere entro tre mesi a una valutazione socio-ambientale della situazione e ha affidato al Servizio medico-psicologico, __________, il compito di accertare le capacità parentali dei genitori. In esito alla decisione essa non ha prelevato tasse né spese.
C. Adita l'11 marzo 2011 da AP 1, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha confermato il 16 maggio 2011 la decisione della Commissione tutoria regionale, respingendo il ricorso nella misura in cui era ricevibile. La tassa di giustizia e le spese (fr. 300.– complessivi) sono state poste a carico della ricorrente, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 500.– per ripetibili.
D. Il 16 giugno 2011 AP 1 ha impugnato a questa Camera la decisione dell'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo di riformarla – previo conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso (“appello”) – affinché siano “immediatamente ripristinati l'affidamento e l'esclusiva autorità parentale di M__________ __________ alla madre”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele dal 1° gennaio 2011 in poi sono impugnabili a questa Camera con ricorso – e non più con “appello”, come figura nell'indicazione dei rimedi giuridici della decisione impugnata – entro 30 giorni dalla notifica (nuovo art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Davanti a questa Camera inoltre non si applica più la procedura civile (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1), bensì il nuovo art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo. Introdotto l'ultimo giorno utile, il ricorso in esame è tempestivo.
L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ricordato anzitutto che la decisione impugnata, adottata nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il Servizio medico-psicologico assolvano il compito loro affidato, ha carattere meramente provvisionale, ma può essere impugnata perché suscettiva di arrecare un danno non altrimenti riparabile (art. 44 LPAmm, cui rinvia l'art. 21 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Ciò posto, essa ha rilevato che il figlio M__________ era diventato maggiorenne in pendenza di ricorso, di modo che nei suoi riguardi la decisione della Commissione tutoria regionale è senza oggetto. La privazione temporanea della custodia parentale riguarda solo M__________ che, quindicenne, rifiuta categoricamente di trasferirsi dalla madre, con cui ha cattivi rapporti. L'Autorità di vigilanza sulle tutele ha dato atto che l'applicazione dell'art. 310 cpv. 1 CC non dipende solo dalla volontà del figlio, ma dev'essere il risultato di un apprezzamento d'insieme che consideri tutte le circostanze del caso. In concreto nondimeno – essa ha proseguito – il desiderio di M__________ era condiviso a suo tempo anche dal fratello, mentre allo stadio attuale della procedura non trovano riscontro i rimproveri di incapacità alla custodia mossi dalla ricorrente a AO 1. Infine per la custodia temporanea al padre depone – ha soggiunto l'Autorità di vigilanza – il criterio della stabilità, la figlia essendo vissuta “sotto la custodia del padre per un periodo prolungato”.
A ogni punto del memoriale l'interessata pospone richieste di prova volte all'acquisizione di non meglio precisati “documenti”, all'interrogatorio formale di AO 1, al richiamo “dalla CTR 6 dell'intero incarto concernente M__________ e M__________” e all'audizione di L__________, primogenita che la ricorrente ha avuto nel 1982 dal defunto marito. Un ricorso davanti al terzo grado di giudizio tuttavia non è una petizione, nel senso che AP 1 avrebbe dovuto indicare almeno quali fatti intenda dimostrare con quali prove. Senza dimenticare che la decisione presa il 28 febbraio 2011 dalla Commissione tutoria regionale è meramente provvisionale (art. 26 cpv. 1 della nota legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele) e poggia quindi su un esame di semplice verosimiglianza. Sotto questo profilo la documentazione agli atti – che comprende il fascicolo integrale dell'Autorità di vigilanza sulle tutele e quello della Commissione tutoria regionale – è senza dubbio sufficiente ai fini della decisione.
La ricorrente censura una violazione del suo diritto di essere sentita per esserle stata rifiutata “la possibilità di prendere visione del verbale d'ascolto dei figli”. La doglianza è caduca per quanto riguarda M__________, divenuto maggiorenne. Per quel che è di M__________, agli atti figurano due verbali redatti dalla Commissione tutoria regionale, l'uno del 27 gennaio 2011 e l'altro, assunto in pendenza di ricorso all'Autorità di vigilanza, del 26 aprile 2011 (doc. 9 e 10). Ammesso e non concesso che AP 1
avesse il diritto di esaminarli e non solo quello di ottenerne un resoconto scritto (DTF 122 I 53), non consta ch'essa abbia chiesto invano di consultare gli atti né durante il termine di ricorso all'Autorità di vigilanza né durante il termine di impugnazione a questa Camera. Non può lamentare pertanto una violazione del suo diritto di esprimersi.
Nella fattispecie il dispositivo n. 1 della decisione adottata il 28 febbraio 2011 dalla Commissione tutoria regionale è redatto in maniera infelice (“La custodia su M__________ e M__________ è temporaneamente affidata al signor AO 1 e contestualmente revocata alla signora PI 2”). Giuridicamente esso va inteso nel senso che la custodia parentale è stata temporaneamente tolta alla madre, la quale ha conservato unicamente l'autorità parentale. La custodia parentale è passata temporaneamente alla Commissione tutoria regionale, che ha ricoverato temporaneamente M__________ dal padre (per quanto riguarda M__________ il collocamento è superato). La custodia parentale vera e propria è continuata a rimanere alla Commissione tutoria regionale. AO 1 ha acquisito unicamente una custodia “di fatto”, con tutti i limiti che questa comporta (DTF 128 III 10 consid. 4b). Nella misura in cui chiede di essere reintegrata nell'autorità parentale su M__________ (M__________ è diventato maggiorenne – come detto – nel corso della procedura), AP 1 formula di conseguenza una richiesta senza oggetto, tale attribuzione non essendole mai stata tolta.
I criteri cui deve ispirarsi l'autorità tutoria per proteggere il bene del figlio nel caso di genitori conviventi non sposati che si separino sono essenzialmente analoghi – come detto – a quelli cui deve far capo il giudice chiamato a statuire sull'affidamento dei figli nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale o in cause di divorzio (Chaix in: Commentaire romand, Code civil I, Basilea 2010, n. 19 ad art. 176 con rinvio alla nota 55). Primario e decisivo è il bene del figlio (DTF 131 III 212 consid. 5). Per salvaguardarlo occorre ponderare le relazioni personali del figlio stesso con i genitori, le capacità parentali dei genitori, la loro attitudine a prendersi cura personalmente del figlio e di occuparsene, così come quella di favorire i contatti vicendevoli. Tutto ciò allo scopo di trovare una soluzione che, tenuto conto di tutte le circostanze, garantisca al figlio la stabilità necessaria per un armonioso sviluppo fisico, psichico e intellettuale (DTF 136 I 180 consid. 5.3). Se entrambi i genitori sono idonei alla custodia, la preferenza va data a quello che ha maggiore disponibilità di tempo, rispettivamente a quello che offre maggiore stabilità (DTF 117 II 355, 114 II 203 consid. 5; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.146 del 22 ottobre 2010, consid. 6).
Nel caso in esame la Commissione tutoria regionale ha tolto la custodia parentale a AP 1 in via provvisionale – appunto – nell'attesa che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni e il Servizio medico-psicologico adempiano il loro incarico, l'uno valutando la situazione della figlia dal profilo socio-ambientale e l'altro accertando le capacità parentali dei genitori. La questione è di sapere se tale assetto denoti, nel complesso e a un giudizio di apparenza, le premesse più favorevoli perché M__________ possa rimanere nel proprio ambiente durante la procedura. A un sommario esame la risposta è univoca. L'ambiente della figlia è quello in cui essa si trova tuttora, dopo che la madre è andata ad abitare per conto proprio nell'aprile del 2010. Lì essa vuole rimanere e lì continua ad abitare il fratello che, divenuto maggiorenne, non ha alcuna intenzione di trasferirsi dalla madre. Quanto alle relazioni personali della ragazza con il padre, esse sono eccellenti, come quelle con il fratello, mentre sono di chiaro rigetto verso la madre, al punto che M__________ cerca di evitare gli incontri con lei durante il fine settimana. AO 1 esercita un'attività professionale, ma la sua presenza in casa è costante e l'età della figlia non richiede più un accudimento assiduo. Ove debba assentarsi per lavoro, egli si è organizzato in modo che la figlia possa essere ospitata da una vicina (verbale d'udienza 9 dicembre 2010, 2° foglio, nel fascicolo della Commissione tutoria regionale, rubrica “Verbali/Incontri”).
Soggiunge la ricorrente che AO 1 è inidoneo a
educare la figlia, come dimostrano immagini apparse in Facebook di feste tenute da M__________ in assenza di lui, durante le quali si sono consumate quantità spropositate di birra e si è fatto uso di droghe leggere. Ora, che in una circostanza i figli abbiano profittato dell'assenza del padre per una bravata di eccessi adolescenziali è pacifico. A prescindere dalla circostanza tuttavia che ciò risulta essere accaduto una sola volta e che il padre afferma di avere adottato provvedimenti perché simili episodi non si ripetano, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (decisione impugnata, consid. 5b) tale singola vicenda non basta a rendere verosimile l'incapacità di AO 1 a occuparsi della figlia. La ricorrente reitera addebiti di “gravi lacune educative” con riferimento a “scuola, alimentazione, salute, abitudini e comportamenti”, ma invano essa cerca di anticipare la valutazione del Servizio medico-psicologico sulla base di tali generici addebiti, per di più senza alcuna competenza in materia. Quando essa rimprovera poi all'ex compagno di avere “drasticamente alterato la relazione madre-figli, allontanando la madre da casa e
ostacolando il ristabilimento di tale relazione” (memoriale, pag. 12), essa formula accuse prive di qualsiasi riscontro oggettivo. Recriminazioni siffatte non meritano altra disamina.
Se ne conclude che, sprovvisto di fondamento, il ricorso è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale. Per quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese dell'attuale decisione, esse seguono il principio della soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia).
Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), una privazione della custodia parentale può formare oggetto di ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF) senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
decide: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione:
–; –; –.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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