AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2020.167
Data decisione, Autorità: 23.09.2021, ICCA
Titolo: Contributo alimentare per un figlio maggiorenne
CONTRIBUTO DI MANTENIMENTOMAGGIORENNEMANTENIMENTO DA PARTE DEI GENITORI art. 277 cpv. 2 CC
Incarto n. 11.2020.167
Lugano 23 settembre 2021/rg
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SE.2017.388 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 5 maggio 2017 da
AO 1 (già patrocinata dall'avv. )
contro
AP 1 (ora patrocinato dalla solicitor dott. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 12 novembre 2020 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto il 13 ottobre 2020 e sull'appello incidentale del 9 febbraio 2021 presentato da AO 1contro la medesima sentenza;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1958) e AP 1 (1963), cittadina britannica, si sono sposati a __________ il 23 agosto 1993. Dal matrimonio sono nati B__________, il 6 ottobre 1995, e J__________, il 26 gennaio 1999. I coniugi vivono separati dal dicembre del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione familiare di __________ (particella n. 1233 RFD, allora comproprietà dei coniugi in ragione di un mezzo ciascuno) per trasferirsi in un appartamento, sempre a __________, e poi in un appartamento a __________.
B. Il 15 settembre 2006 AP 1 ha promosso azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Sospesa la causa per trattative, i coniugi hanno stipulato il 19 dicembre 2007 una convenzione sugli effetti del divorzio in virtù della quale il marito si impegnava a versare un contributo alimentare di fr. 1850.– mensili per ogni figlio sino al 12° compleanno e di fr. 2050.– in seguito, fino alla maggiore età. Se non che, il 4 febbraio 2008 quegli ha revocato l'accordo alla convenzione. Riattivato il processo, il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale.
C. In pendenza di causa il Pretore ha emanato varie decisioni cautelari. Quanto ai figli, con decreto superprovvisionale del 14 febbraio 2011 egli ha obbligato AO 1 a versare dal marzo del 2011 contributi alimentari di fr. 1605.– mensili in favore di B__________ e di fr. 1305.– mensili in favore di J__________ (assegni familiari non compresi). Per finire la procedura di divorzio è stata stralciata dal ruolo il 10 gennaio 2018 in seguito a perenzione processuale (art. 351 cpv. 2 vCPC ticinese).
D. Il 26 gennaio 2017 AO 1, che a quel momento frequentava la terza classe nel liceo __________, è diventata maggiorenne e dal febbraio 2017 il padre non le ha più versato il contributo alimentare di fr. 1305.– mensili. Essa ha citato così AP 1 il 5 maggio 2017 per un tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che il genitore fosse tenuto a corrisponderle un contributo alimentare di fr. 2440.30 mensili (assegni familiari non compresi). Con decreto cautelare del 10 maggio 2017 il Pretore aggiunto ha obbligato AP 1, inaudita parte, a erogare alla figlia dal 1° maggio 2017 un contributo alimentare di fr. 1305.– mensili, assegni familiari non compresi. Constatata all'udienza del 22 giugno 2017 l'impossibilità di raggiungere una conciliazione, egli ha rilasciato quel giorno a AO 1 l'autorizzazione ad agire.
E. Il 20 ottobre 2017 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottenere dal 1° febbraio 2017, previo conferimento del gratuito patrocinio, un contributo alimentare di fr. 3170.25 mensili (assegni familiari compresi). Identica richiesta essa ha avanzato già in via cautelare. Invitato a esprimersi per scritto, nelle sue osservazioni del 4 dicembre 2017 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 21 febbraio 2018, indetta per il dibattimento e il contraddittorio cautelare, le parti hanno confermato le loro domande, l'attrice aumentando finanche la richiesta di contributo alimentare a fr. 3735.20 mensili (assegni familiari compresi).
Entrambe le parti inoltre hanno notificato prove. Il Pretore aggiunto ha emanato l'ordinanza sulle prove il 4 ottobre 2018, dando avvio all'istruttoria.
F. Nel frattempo, conseguita la maturità al liceo cantonale di __________ nel giugno del 2018, AO 1 si è iscritta nel gennaio del 2019 al __________ di __________ (Massachusetts, USA). Statuendo con decisione del 13 maggio 2019, il Pretore aggiunto ha respinto le richieste di gratuito patrocinio da lei formulate nella procedura di conciliazione e nella causa di merito.
Il 18 luglio 2019 AO 1 ha preteso così dal padre una provvigione ad litem di fr. 15 000.–. Nelle sue osservazioni del 12 agosto 2019 AP 1 ha proposto di respingere l'istanza. In una replica spontanea del 30 agosto 2019 l'istante ha ribadito la richiesta. Altrettanto ha fatto il convenuto in una duplica spontanea del 16 settembre 2019.
G. Chiusa l'istruttoria il 20 gennaio 2020, le arringhe finali sono state sostituite in ragione dell'emergenza sanitaria, d'accordo le parti, da conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 maggio 2020 AO 1 ha ribadito la domanda di petizione, chiedendo di condannare AP 1 a versarle dal 1° febbraio 2017 un contributo alimentare di fr. 3170.25 mensili (assegni familiari compresi). Nel proprio memoriale del 20 maggio 2020 il convenuto ha proposto una volta ancora di respingere l'azione.
H. Il 27 agosto 2020 AO 1 ha promosso egli medesimo causa di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4 (inc. DM.2020.210). Il processo si trova in fase istruttoria.
I. Sull'azione di mantenimento il Pretore aggiunto ha statuito con sentenza del 13 ottobre 2020, accogliendo parzialmente la petizione e condannando AP 1 a versare alla figlia un contributo alimentare di fr. 1765.– mensili dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2022, assegni familiari non compresi. A AO 1 egli ha ordinato inoltre di informare tempestivamente il padre sull'andamento degli studi e sull'esito degli esami, indicativamente almeno una volta alla fine di ogni semestre, confermando al convenuto l'avvenuta iscrizione all'inizio di ogni semestre. Il primo giudice ha stabilito altresì che nel caso in cui l'attrice avesse disatteso tali prescrizioni, AP 1 sarebbe stato autorizzato a sospendere il pagamento del contributo alimentare corrispondente al mese d'inizio del semestre e ai mesi successivi, tranne dover versare poi tali somme ove la figlia producesse in seguito l'attestato di frequenza. Identica decisione il Pretore aggiunto ha emanato in via cautelare, a valere fino al passaggio in giudicato della decisione di merito. La richiesta di provvigione ad litem avanzata da AO 1è stata invece respinta. Le spese processuali di merito, di fr. 2000.–, come pure quelle del procedimento cautelare e quelle della provvigione ad litem, di complessivi fr. 600.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 12 novembre 2020 nel quale chiede che la petizione sia interamente respinta e che le spese processuali di fr. 2000.– siano addebitate all'attrice, con obbligo per quest'ultima di rifondergli un'adeguata indennità a titolo di ripetibili. In subordine egli postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare a “un importo inferiore o uguale” a fr. 865.– mensili, con addebito di nove decimi delle citate spese processuali all'attrice. Nelle sue osservazioni dell'8 febbraio 2021 AO 1 propone di respingere l'appello e con appello incidentale chiede di porre tutte le spese processuali a carico del genitore, senza contestare la compensazione delle ripetibili. In una replica del 22 febbraio 2021 AP 1 ha ribadito il proprio punto di vista. AO 1 non ha duplicato.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
Le sentenze emanate dai Pretori con la procedura semplificata sono impugnabili con appello entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che, qualora si tratti di controversie patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è dato, ove appena si consideri l'entità e la durata del contributo alimentare in discussione. Quanto alla tempestività dell'appello principale, la decisione impugnata è pervenuta al precedente patrocinatore del convenuto il 14 ottobre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 13 novembre 2020 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti), ultimo giorno utile, il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
All'appello principale AP 1 acclude, oltre ad atti processuali che già figurano nel carteggio trasmesso dalla Pretura, un messaggio di posta elettronica del 3 novembre 2020 inviato dalla figlia (doc. E di appello). Da parte sua AO 1 produce con le osservazioni all'appello varia documentazione già rubricata agli atti, una sentenza del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, del 27 gennaio 2021 in materia di fallimento (inc. SO.2020.5734, doc. A9 delle osservazioni) e un messaggio di posta elettronica del 13 gennaio 2021 indirizzato al padre con i relativi allegati (doc. A11 delle osservazioni). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie i documenti in questione sono successivi all'emanazione della sentenza impugnata. Si tratta quindi di atti ricevibili e di tali documenti si terrà conto nella misura in cui appariranno utili per il giudizio.
Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha reputato ammissibile, anzitutto, la richiesta di contributo alimentare maggiorata rispetto a quanto AO 1 postulava in sede di conciliazione (da fr. 2440.30 mensili, assegni familiari non compresi, a fr. 3170.25 mensili, assegni familiari compresi). Ciò posto, egli ha ritenuto lecito che la figlia procedesse contro il solo padre (senza convenire la madre), pur essendo riuscita nel frattempo a mutuare da un terzo il finanziamento necessario per continuare la formazione scolastica. Quanto alle relazioni personali tra le parti, il Pretore aggiunto ha accertato che gli ultimi incontri risalgono al 2015, che sussiste una “chiara ostilità dell'attrice nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo”, che non sono date “allo stadio attuale le premesse per un'evoluzione favorevole nel senso di una ripresa dei contatti” e che, anzi, la figlia si immedesima nell'astio che la madre nutre verso il convenuto e fa proprie le verità soggettive della genitrice sulla disunione dei coniugi.
D'altro lato il primo giudice ha considerato che tale stato di cose si riconduce all'annoso dissidio che coinvolge i genitori, contrapposti fra loro in decine di cause civili ed esecutive. Egli è giunto così alla conclusione che la mancanza di relazioni tra le parti non può imputarsi unicamente alla figlia, la quale conserva in tal modo il diritto al mantenimento. Riguardo al fabbisogno in denaro di lei, il Pretore aggiunto l'ha determinato in fr. 1765.– mensili, senza tenere calcolo delle rette e delle spese scolastiche, non quantificate dall'attrice. Ed egli ha stimato equo porre tale fabbisogno a carico del convenuto, il cui patrimonio ammontava nel 2018 a circa un milione di franchi e può sopportare il relativo onere. Infine il Pretore aggiunto ha posto a carico di AO 1 obblighi di informazione e di documentazione verso il padre circa l'assolvimento dei propri doveri scolastici, respingendo per converso l'istanza di provvigione ad litem poiché l'interessata avrebbe potuto farsi sovvenzionare le spese di causa dalla madre, la quale possiede sostanza immobiliare per 3.5 milioni di franchi.
Soggiunge poi l'appellante che il suo patrimonio è “in caduta libera”, ridotto ormai a liquidità nell'ordine di fr. 600 000.–, che egli deve versare un contributo alimentare anche alla moglie, che la figlia andrebbe tenuta a sostentarsi con l'esercizio di un'attività lucrativa, ch'egli non può essere chiamato a consumare la propria sostanza se analogo sacrificio non si impone in ugual misura alla moglie e che il fabbisogno in denaro della figlia calcolato correttamente non eccede fr. 865.– mensili. Ne segue che, non andasse – per avventura – completamente annullato il contributo alimentare posto a suo carico dal primo giudice, per l'appellante tale contributo andrebbe fissato a non più di fr. 865.– mensili.
in cui una simile formazione possa normalmente concludersi (art. 277 cpv. 2 CC). Come questa Camera ha già avuto modo
di rammentare, l'obbligo di mantenimento verso un figlio maggiorenne dipende dall'insieme delle circostanze, comprese le relazioni personali tra genitore e figlio. Ove la mancanza di rapporti personali si ricolleghi alla sola condotta del figlio per essersi questi sottratto ai doveri che gli incombono in virtù del diritto di famiglia, il contributo di mantenimento può essere rifiutato. Particolare riserbo si impone tuttavia qualora il comportamento del figlio si riconduca a un divorzio conflittuale dei genitori. Se, nondimeno, dopo la maggiore età il figlio continua a manifestare ostilità al genitore, pur comportandosi questi correttamente verso di lui, ciò configura una colpa. In tal caso una richiesta di contributo alimentare può essere respinta (RtiD I-2015 pag. 883 n. 14c con particolare riferimento a DTF 129 III 379 consid. 4.2 e a Piotet in: Commentaire romand, CC I, Basilea 2010, n. 16 ad art. 277; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2019.108 del 27 ottobre 2020 consid. 10b e sentenza inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a con richiami a Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª edizione, pag. 1048 nota 3736 e pag. 1051 n. 1613 e a Aeschlimann/Schweighauser in: FamKomm Scheidung, vol. I, 3ª edizione, n. 68 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC).
Per quanto riguarda, in specie, comportamenti oggettivamente riprovevoli di un figlio maggiorenne dovuti alle emozioni che il divorzio dei genitori può avere generato in lui e delle tensioni che ne possono essere seguite, questa Camera ha precisato – nel solco della giurisprudenza testé riassunta – che simili comportamenti devono essere valutati con cautela, soprattutto ove la maggiore età del figlio sia appena intervenuta. Più il tempo trascorre, nondimeno, più si può esigere che il figlio acquisisca distacco dal passato e sappia gestire in modo equanime la situazione. Secondo Meier/Stettler, le conseguenze riconducibili a una violazione dell'art. 277 cpv. 2 CC da parte del figlio andrebbero modulate in funzione dell'età e della colpa del ragazzo. A mente loro, tali conseguenze andrebbero attenuate, indicativamente tra i 18 e i 22 anni, riducendo per esempio l'ammontare
o la durata del contributo alimentare, senza rifiutare del tutto il contributo (op. cit., pag. 1050 n. 1612).
mese prima la Camera aveva avuto occasione di valutare il comportamento di una figlia ventenne che, dopo avere appoggiato le posizioni della madre in seguito a un divorzio combattuto e avere ignorato il padre per anni, lasciava intravedere qualche timida apertura alle sollecitazioni del genitore. La Camera ha ritenuto che non tutto sembrava perduto e ha riconosciuto alla figlia il diritto al mantenimento, non senza rilevare però che quello spiraglio di riavvicinamento non bastava e che le relazioni personali con il padre andavano decisamente migliorate (sentenza citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30a). Diversamente la Camera ha respinto una richiesta di contributo alimentare avanzata da un figlio di 25 anni che continuava a rigettare ogni tentativo di approccio da parte del padre, dal cui divorzio egli non aveva mai preso le distanze. La Camera ha rimesso in tal caso il figlio alle proprie responsabilità, il ruolo del padre non potendo essere sminuito a quello di semplice ente pagatore (sentenza citata inc. 11.2018.59 del 6 luglio 2020 consid. 30b).
In concreto gli ultimi incontri fra padre e figlia risalgono al 2015, quando AO 1 era ancora minorenne. L'attrice sostiene invero che “ci sono stati diversi scambi di messaggi e incontri tra me e mio padre dal 2015 in avanti”, ma agli atti non figura alcun incontro, se non in tribunale. Quanto agli scambi di messaggi, l'interessata medesima riconosce che “non sono mai finiti bene per diversi motivi” (osservazioni all'appello, pag. 4 in basso). Il Pretore aggiunto ha poi accertato – senza essere contraddetto dall'interessata – che ancora nel corso del processo “si sono confermati la chiara ostilità dell'attrice nei confronti del padre e il suo marcato rifiuto di incontrarlo” (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). Al punto che “non sussistono allo stadio attuale le premesse per un'evoluzione favorevole nel senso di una ripresa dei contatti”, né “l'interessata (…) prospetta un atteggiamento diverso per il futuro” (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Del resto, la stessa figlia ammette che “a me fa sbigottire dandomi il voltasto-maco il modo in cui parla sempre mio padre ogni volta che proviamo a vederci” (osservazioni all'appello, pag. 9 in alto).
Nelle osservazioni all'appello l'attrice pretende di essere “sempre disposta ad avere rapporti con mio padre” (pag. 12 in alto), rimproverando al convenuto di mancarle di rispetto e di essere perciò responsabile dell'incresciosa situazione. Il Pretore aggiunto ha dato atto invece che AP 1 ha “evidenziato i propri sforzi e le occasioni create ad arte per riconciliarsi con la figlia, rimaste incontestate” (sentenza impugnata, pag. 7 verso l'alto). Riguardo alle colpe del convenuto verso l'attrice, inoltre, esse non appaiono tanto gravi, per lo meno alla luce del tempo trascorso, da far apparire ineluttabile l'interruzione di ogni contatto. Certo, AO 1 accusa il padre di avere tenuto comportamenti arroganti e insolenti durante la sua infanzia e adolescenza, di non interessarsi della sua formazione scolastica, di privilegiare economicamente il fratello (rimasto con lui dopo la separazione dei coniugi, nel dicembre del 2003), di avere creato difficoltà alla madre ritardando pagamenti dovuti giudizialmente, di accompagnarsi a giovani donne sostenendone finanziariamente le famiglie all'estero, di avere concepito un terzo figlio segreto, di detenere capitali occulti, di ingannare le autorità riscuotendo indennizzi di disoccupazione indebiti. È comprensibile che, fossero veri, tali comportamenti possono avere offeso l'attrice nell'animo, ma ciò non basta per giustificare l'interruzione di qualsiasi contatto personale da parte di una figlia maggiorenne che postula contributi alimentari.
Ne segue che, nonostante la separazione dei genitori risalga al dicembre del 2003 e l'attrice abbia compiuto 22 anni il 26 gennaio 2021, il tempo trascorso non è bastato a AO 1 per mettere da parte il risentimento – e, a tratti, il disprezzo – nei confronti del genitore e trovare con lui un accettabile modus vivendi. Il Pretore aggiunto ha rilevato addirittura che “in corso di causa è emersa in modo preoccupante l'identificazione [della figlia] con le posizioni materne, delle quali è stata (…) portavoce attraverso il processo che l'ha contrapposta al padre” (sentenza impugnata, pag. 7 in fondo). Per di più, l'attrice si trova ormai fuori dalla fascia di tolleranza successiva alla maggiore età (fino a 22 anni) prospettata in dottrina perché si conceda ancora a un maggiorenne renitente nei confronti del genitore il diritto a un contributo alimentare ridotto o limitato nel tempo (sopra, consid. 5 in fine). L'interessata sembra deplorare, da parte sua, di non essere stata sentita dal Pretore aggiunto, ma non pretende di avere offerto il proprio interrogatorio come mezzo di prova né di non essersi potuta esprimere appieno nelle osservazioni all'appello (17 pagine). Quanto alla prognosi, si è visto che essa è negativa, non essendo data a divedere, foss'anche nel dubbio, una minima ripresa delle relazioni personali tra padre e figlia. Se ne conclude che nelle circostanze descritte non soccorrono le premesse poste dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 277 cpv. 2 CC. La petizione deve quindi essere respinta.
La presente sentenza non riguarda l'assetto cautelare decretato dal Pretore aggiunto contestualmente al sindacato di merito, assetto cautelare che non è oggetto di appello. Il dispositivo n. 2 della decisione in rassegna non è toccato pertanto dall'attuale sentenza, quantunque si estingua con la notifica della medesima. I provvedimenti cautelari decadono in effetti, per legge, con il passaggio in giudicato della decisione di merito (art. 268 cpv. 2 prima frase CPC). E il passaggio in giudicato dell'attuale decisione avviene al momento della sua notifica (DTF 146 III 287 consid. 2.3.4).
II. Sull'appello incidentale
L'appello incidentale è di per sé ricevibile, quantunque verta sulle sole spese processuali (I CCA, sentenza inc. 11.2020.36 del 21 giugno 2021, consid. 10 con rinvio; v. anche Reetz/Hilber in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 43 ad art. 313 con richiami). Dal momento però che la petizione è destinata a essere respinta, le spese processuali vanno per principio a carico dell'attrice, non del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). L'appello incidentale vede così la sua sorte segnata.
III. Sulle spese e le ripetibili
Le spese dell'appello incidentale andrebbero addebitate una volta ancora all'attrice, ma per equità si giustifica di rinunciare a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato comunicato a AP 1 per osservazioni.
IV. Sui rimedi giuridici al livello federale
Per questi motivi,
decide: I. L'appello principale è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
La petizione è respinta.
Le spese della causa di merito, di fr. 2000.–, sono poste a carico dell'attrice, compensate le ripetibili.
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Le spese dell'appello principale, ridotte a fr. 1000.–, sono poste a carico di AO 1, che rifonderà all'appellante principale fr. 2000.– per ripetibili.
III. L'appello incidentale è respinto.
IV. Non si riscuotono spese per l'appello incidentale.
V. Notificazione:
– solicitor dott. ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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