AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.112
Data decisione, Autorità: 14.09.2021, ICCA
Titolo: Stralcio di un appello dal ruolo per desistenza
DESISTENZA art. 242 CPC
Incarto n. 11.2021.112
Lugano, 14 settembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2021.186 (provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 15 giugno 2021 dall'
AP 1
contro
AO 1 (rappresentato dal presidente , e patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 17 agosto 2021 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 5 agosto 2021 dal Pretore aggiunto;
Ritenuto
in fatto: A. AP 1 ha inoltrato il 15 giugno 2021 un'istanza cautelare e “supercautelare” al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché fosse vietato al comitato del AO 1 di convocare un'assemblea generale ordinaria fino al momento in cui non fosse intervenuta una sentenza definitiva sulla sua richiesta di inserire la trattazione di determinati argomenti all'ordine del giorno. L'istanza “supercautelare” è stata respinta con decreto del 16 giugno 2021 dal Pretore aggiunto. Ripresentata il 18 giugno 2021, essa è stata nuovamente respinta dal Pretore aggiunto il 21 giugno successivo. Statuendo con decreto del 5 agosto 2021, il Pretore aggiunto ha poi respinto anche l'istanza cautelare. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere al AO 1 fr. 600.– per ripetibili.
B. Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorto con un appello del 17 agosto 2021 a questa Camera per ottenere che il giudizio in questione fosse riformato vietando al AO 1 la convocazione di un'assemblea generale ordinaria finché non fosse intervenuta una pronuncia definitiva sulla sua domanda volta a introdurre la trattazione dei citati oggetti all'ordine del giorno. Previamente egli ha postulato l'emanazione di provvedimenti “supercautelari” perché fosse proibito all'associazione – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di convocare un'assemblea generale ordinaria fino alla sentenza della Camera, subordinatamente di convocare un'assemblea generale ordinaria senza gli oggetti da lui proposti all'ordine del giorno. La richiesta di provvedimenti “supercautelari” è stata respinta dal presidente della Camera con decreto del 26 agosto 2021.
C. L'8 settembre 2021 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, divenuto a suo avviso senza interesse giuridico.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster