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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.146
Data decisione, Autorità: 16.12.2021, ICCA
Titolo: Condono di spese processuali
SPESE GIUDIZIARIE art. 112 CPC
Incarti n. 11.2021.146 11.2021.160
Lugano 16 dicembre 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella richiesta dell'11 ottobre 2021 presentata da
IS 1
per ottenere il condono delle spese processuali poste a suo carico con sentenza emessa il 10 febbraio 2020 da questa Camera (inc. 11.2018.70) nella causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, che ha opposto il richiedente a
E__________ K__________ __________,
così come sul reclamo in materia di condono delle spese processuali presentato dal medesimo IS 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 19 novembre 2021 nella causa SO.2021.4471 (condono di spese processuali) riferite alla citata causa SO.2016.964 (protezione dell'unione coniugale);
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13 giugno 2018, emanata a protezione del-l'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha regolato le conseguenze della vita separata tra IS 1 (1968) ed E__________ K__________ (1972). Le spese processuali di complessivi fr. 10 000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili (inc. SO.2016.964). Un appello presen-tato da IS 1 contro tale decisione è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 10 febbraio 2020. Le spese di fr. 800.– sono state poste a carico dell'appellante (inc. 11.2018.70).
B. L'11 ottobre 2021 IS 1 si è rivolto all'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative, postulando il condono delle spese processuali fissate dal Pretore e da questa Camera. Relativamente alle spese di appello, l'Ufficio ha trasmesso la richiesta a questa Camera per competenza (inc. 11. 2021.146).
C. Riguardo alle spese di primo grado il Pretore ha assegnato a IS 1 il 26 ottobre 2021 un termine di 20 giorni per fornire informazioni e documentazione sulla vendita dei suoi immobili (proprietà per piani n. 24 960 e n. 24 962 della particella n. 708 RFD di __________), copia del suo contratto di lavoro e degli ultimi sei conteggi stipendio o copia delle ricerche di lavoro eseguite per i mesi di settembre-ottobre 2021, gli estratti conto bancari dal 1° gennaio 2021 e l'ultima dichiarazione e decisione di tassazione, con l'avvertenza che trascorso infruttuoso il termine “non si entrerà nel merito della domanda”. Accertato che nulla era pervenuto, con decisione del 19 novembre 2021 il Pretore ha dichiarato la richiesta di condono irricevibile, senza prelevare spese.
D. Contro la decisione appena citata IS 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 novembre 2021 in cui chiede di accogliere la propria richiesta di condono (inc. 11.2021.160). Per sua natura, il memoriale non ha formato oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: I. Sull'istanza di condono a questa Camera
Secondo l'art. 112 cpv. 1 CPC per il pagamento delle spese processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza permanente, il condono. Per “giudice” si intende, ove il diritto cantonale non disponga altrimenti, il tribunale che ha emanato la decisione sulle spese delle quali si chiede la dilazione o il condono (RtiD I-2016 pag. 688 in alto con rinvii). Tale giudice fa capo per analogia, statuendo sulla domanda di dilazione o di condono, alle norme sulla procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2018.86 del 21 agosto 2018 con richiamo).
Per ottenere un condono di spese processuali il richiedente deve rendere verosimile che il pagamento di tali oneri rischia di esporlo durevolmente a gravi ristrettezze e che nessun miglioramento della sua situazione economica – inclusi redditi e beni di cui potrebbe disporre in futuro – sia prevedibile sull'arco di dieci anni (RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii; v. anche Jenny in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 5 ad art. 112). Tali presupposti vanno esaminati con rigore (sentenza del Tribunale federale 5D_191/2015 del 22 gennaio 2016, consid. 4.1.1 in fine), il richiedente non dovendo trovarsi privilegiato rispetto a chi ottiene il beneficio del gratuito patrocinio, il quale è soggetto all'obbligo decennale di rimborso nei confronti dello Stato (art. 123 cpv. 2 CPC; RtiD I-2016 pag. 688 consid. 4.1 con rinvii).
IS 1 motiva la domanda di condono con l'impossibilità di far fronte al pagamento delle spese processuali, sottolineando di essere a carico della pubblica assistenza fin dal
Inoltre, egli soggiunge, la procedura promossa dal Cantone per l'incasso delle spese addebitategli da questa Camera è sfociata in un attestato di carenza beni.
a) In concreto il richiedente è al beneficio di prestazioni assistenziali e ha quindi documentato la propria indigenza (doc. 2). Ciò non basta tuttavia per ritenere permanenti le gravi ristrettezze in cui egli versa ed escludere a priori un ritorno a miglior fortuna (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.63 del 17 luglio 2017). Del resto, nella decisione del 10 febbraio 2020 questa Camera aveva già avuto modo di rilevare che le prestazioni assistenziali riscosse da IS 1 dall'ottobre del 2017 non supplivano, da sé sole, all'obbligo per l'interessato di rendere verosimili gli sforzi profusi al fine di trovare un'occupazione, né ciò indiziava un impedimento al lavoro. Certo, l'interessato ha oggi 53 anni e la constatazione che a distanza di quattro anni egli sia tuttora a carico della pubblica assistenza non induce a una prognosi favorevole. Sta di fatto che egli neppure accenna a eventuali sforzi intrapresi nell'ottica di un miglioramento economico né tenta di confortare una propria oggettiva impossibilità ad agire in tal senso. La stessa decisione di accoglimento delle prestazioni assistenziali per i mesi da settembre a ottobre del 2021 subordina il rinnovo del beneficio all'invio di giustificativi attestanti l'esito delle ricerche di lavoro eseguite in quel periodo. La possibilità di condono delle spese processuali in simili condizioni appare dubbia.
b) Per di più, la questione non si esaurisce nei termini descritti, giacché l'esistenza di uno stato di indigenza permanente e duraturo non si valuta unicamente sulla base della situazione finanziaria attuale, ma anche in base all'esistenza di mezzi che diventeranno disponibili o che potranno essere capitalizzati in un prossimo futuro. Una domanda di condono non può quindi essere accolta se l'attuale mancanza di mezzi potrà essere superata in futuro con adeguati sforzi (come la ricerca di un'occupazione o la vendita di beni) o grazie un prevedibile afflusso di capitali (come quelli provenienti da divisioni ereditarie, da una liquidazione del regime dei beni oppure da prestazioni assicurative: cfr. sentenza dell'Obergericht del Canton Zurigo inc. VW200008 del 16 novembre 2020 consid. 3.3 con rinvio a ZR 83 [1984] n. 75; v. anche sentenza dell'Obergericht del Canton Turgovia inc. KES.2015.52 del 1° ottobre 2015 in: RBOG 2015 pag. 235).
Ora, nella procedura davanti a questa Camera IS 1 non aveva postulato il gratuito patrocinio, beneficio che non gli sarebbe stato verosimilmente accordato ove si consideri che egli era titolare di due proprietà per piani
(n. 24 960 e n. 24 962 della particella n. 708 RFD di __________). Nel frattempo la situazione è mutata, dato che i due immobili sono stati aggiudicati ai pubblici incanti, come si evince anche dal sistema d'informazione fondiaria del Cantone Ticino (‹www.sifti.ti.ch›), di pubblica notorietà (RtiD
II-2011 pag. 760 n. 42c). Questa Camera aveva già accertato, del resto, che in seguito alla separazione IS 1 si era trasferito in un immobile prospicente l'abitazione coniugale e proprietà della madre (particella n. 344 RFD di __________). E tale immobile non può dirsi di scarso pregio. Si tratta di un fondo di 1325 m², con vista sul lago di __________, su cui sorge un'abitazione bifamiliare, il cui valore di stima è di fr. 779 354.–. Ne segue che, dandosi aspettative ereditarie di un certo rilievo, non si può ritenere sin d'ora che la situazione finanziaria del richiedente non sia suscettibile di migliorare a lungo termine. Nelle circostanze descritte non soccorrono dunque i requisiti per un condono. L'assenza di prospettiva a breve termine esclude altresì la concessione di una dilazione, nel senso di un posticipo della scadenza di pagamento o di un pagamento rateale.
c) Rimarrebbe la possibilità di una sospensione del pagamento. Non va dimenticato tuttavia che a carico di IS 1 è già stato emesso un attestato di carenza di beni riferito proprio alle spese processuali di questa Camera e alle spese processuali di primo grado (doc. 4 di reclamo). Un'eventuale sospensione del pagamento non risulterebbe dunque di particolare interesse per il richiedente, ancor meno se si pensa che prima di riattivare una procedura di riscossione l'Ufficio cantonale dell'incasso e delle pene alternative procede già a un esame preliminare della situazione finanziaria in cui versa l'escusso. Ne segue che, in definitiva, l'istanza di condono non può trovare accoglimento.
II. Sul reclamo contro la decisione del Pretore
La trattazione di un tale reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (cfr. III CCA, sentenza inc. 13.2019.49 dell'11 novembre 2019 consid. 1). Per unità della materia ed economia di giudizio giova nondimeno congiungere tale procedura con l'istanza di condono ed emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è pervenuta al richiedente il 22 novembre 2021. Introdotto quello stesso giorno, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
Così argomentando, il reclamante perde di vista tuttavia che simili obiezioni andavano sottoposte al Pretore e non sollevate per la prima volta davanti a questa Camera. In sede di reclamo, in effetti, non sono ammissibili nuovi fatti e nuove prove (art. 326 cpv. 1 CPC). Eccezioni a tale principio non ricorrono in concreto (art. 326 cpv. 2 CPC). La sentenza di questa Camera deve intervenire sulla scorta dell'identico materiale processuale esaminato dal primo giudice. E davanti al Pretore il richiedente nulla ha eccepito, benché fosse stato reso attento che la decorrenza infruttuosa del termine avrebbe comportato l'irricevibilità della richiesta. Avesse necessitato di altro tempo per procurarsi la documentazione necessaria, egli avrebbe potuto chiedere al Pretore una proroga del termine. Invece egli è rimasto passivo. In circostanze del genere il reclamo vede la sua sorte segnata.
III. Sulle spese processuali
IV. Sui rimedi di diritto a livello federale
Per questi motivi
decide: 1. Le cause inc. 11.2021.146 e 11.2021.160 sono congiunte
La richiesta di condono è respinta.
Il reclamo è irricevibile.
Non si riscuotono spese.
Notificazione a .
Comunicazione a:
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
– Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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