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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.3
Data decisione, Autorità: 13.08.2021, ICCA
Titolo: Revisione di una sentenza di appello
REVISIONE art. 328 cpv. 1 let. a CPC
Incarto n. 11.2021.3
Lugano, 13 agosto 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire sulla domanda di revisione del 7 gennaio 2021 presentata da
IS 1 (patrocinato dalla MLaw studio legale dott. PA 1 )
contro la sentenza del 27 ottobre 2020 (inc. 11.2019.108) con cui questa Camera ha statuito nella causa DM.2017.5 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura del Distretto di Riviera che ha opposto lo stesso IS 1 a
CO 1 ,
giudicando ora sul contributo di mantenimento in favore del figlio
J__________
(patrocinato dall'avv. PA 2 );
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 19 agosto 2019 il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il divorzio tra IS 1 (1966) e AO 1 (1966). IS 1 è stato condannato a versare per il figlio J__________, nato il 22 dicembre 2001, un contributo alimentare di fr. 1588.– mensili indicizzati (assegni familiari non compresi) “sino al compimento del percorso formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC”.
B. Contro la sentenza appena citata IS 1 ha introdotto il 19 settembre 2019 un appello a questa Camera per ottenere – tra l'altro – l'annullamento del contributo di mantenimento in favore del figlio. Statuendo il 27 ottobre 2020, la Camera ha respinto la richiesta, ma ha stabilito che dopo la maggiore età il contributo alimentare è da corrispondere direttamente a J__________ e non più alla madre. Tale decisione non è stata impugnata.
C. Il 7 gennaio 2021 IS 1 ha presentato a questa Camera una domanda di revisione in cui fa valere di avere riscontrato un errore nella decisione del 27 ottobre 2020, il figlio J__________ essendo apprendista cuoco al terzo anno e non solo al primo anno di formazione, di modo che lo stipendio di lui non è di fr. 1020.– mensili, bensì di fr. 1550.– mensili. Prospettando un “errore puramente tecnico e di calcolo”, egli chiede di modificare la sentenza impugnata come segue:
Il signor IS 1 verserà alla signora CO 1, a titolo di contributo alimentare per il figlio J__________, fr. 1028.– (assegni familiari non compresi), anticipatamente entro il 5 di ogni mese, sino al compimento del percorso formativo ai sensi dell'art. 277 cpv. 2 CC.
Nelle sue osservazioni del 4 marzo 2021 J__________ __________, rappresentato dalla madre (la quale esibisce una procura), propone di respingere la domanda di revisione.
Considerando
in diritto: 1. Una parte può chiedere al giudice che ha statuito sulla causa in ultima istanza la revisione di una decisione passata in giudicato (art. 328 cpv. 1 CPC) se ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la decisione (lett. a), se da un procedimento penale risulta che la decisione a lei sfavorevole è stata influenzata da un crimine o da un delitto (lett. b) o se fa valere che un'acquiescenza, una desistenza o una transazione giudiziaria è inefficace (lett. c). Sul contributo alimentare per J__________ __________ ha “statuito in ultima istanza” questa Camera, la quale ha integrato al riguardo il dispositivo del Pretore. Presentata entro 90 giorni dalla pretesa scoperta del motivo di revisione (art. 329 cpv. 1 CPC), la domanda in esame è di per sé tempestiva.
do essere apprendista cuoco nell'Ospedale __________ di __________, i salari minimi per apprendisti fissati dal Dipartimento ticinese dell'educazione, della cultura e dello sport prevedono, per cuochi al primo anno di formazione, uno stipendio di fr. 1020.– mensili. Nel quadro di una futura azione di modifica del contributo alimentare – ha soggiunto questa Camera – IS 1 potrà chiedere perciò che si tenga calcolo del reddito da attività lucrativa conseguito dal figlio (sentenza citata, consid. 10d).
In concreto IS 1 non invoca alcun titolo di revisione a norma dell'art. 328 cpv. 1 CPC. Lamenta un “errore puramente tecnico e di calcolo” nella sentenza di questa Camera, ciò che potrebbe giustificare – se mai – un'istanza di rettifica (art. 334 cpv. 1 CPC). Sta di fatto che la Camera non ha commesso errore di sorta. Ha constatato semplicemente che J__________ __________ lavora come apprendista cuoco per l'Ospedale __________ di __________. Non ha accertato ch'egli guadagni effettivamente fr. 1020.– mensili (agli atti non figurava alcun certificato di salario). Ha rilevato che un apprendista cuoco è retribuito fr. 1020.– mensili sin dal primo anno e che quindi, nell'ambito di una futura azione di modifica, IS 1 avrebbe potuto pretendere che del reddito conseguito dal figlio si tenesse calcolo nella determinazione del nuovo contributo. Quel guadagno non poteva entrare in linea di conto invece ai fini della sentenza emanata dalla Camera. Nell'appello IS 1 non pretendeva infatti che il figlio contribuisse al proprio mantenimento con una parte del suo stipendio. Si limitava a rifiutare ogni contributo alimentare perché il figlio non intrattiene relazioni personali con lui. Poco importa dunque che un apprendista al terzo anno di formazione guadagni fr. 1550.– mensili e non solo fr. 1020.– mensili.
Si aggiunga che l'esito dell'attuale giudizio non muterebbe neppure se IS 1 sostenesse di essere venuto a conoscenza solo dopo la decisione di questa Camera che il figlio è al terzo anno di apprendistato, onde un fatto nuovo e rilevante che egli non avrebbe potuto allegare nella precedente procedura (art. 328 cpv. 1 CPC). Già nell'appello del 19 settembre 2019 egli si doleva invero che nessuno lo aveva avvertito dell'attività lucrativa iniziata da J__________ presso l'Ospedale __________ di . Già allora egli sapeva perciò che il figlio lavorava. Del resto egli non asserisce nemmeno di non aver potuto far valere tale circostanza davanti al Pretore. Anzi, nelle osservazioni alla domanda di revisione J __________ rammenta che al punto 3 del memoriale conclusivo sottoposto al Pretore, del 14 gennaio 2019, il padre affermava: “Il figlio J__________ ha iniziato un apprendi-stato e percepisce uno stipendio”. La circostanza era quindi nota all'attore.
Ne segue che, comunque la si esamini, la domanda di revisione vede la sua sorte segnata. Le spese processuali seguono la soccombenza di IS 1 (art. 106 cpv. 1 CPC). J__________ __________, che ha formulato osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà al ricorrente rendere verosimile in caso di ricorso che il valore litigioso raggiunge fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di revisione è respinta.
Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico di IS 1, che rifonderà a J__________ __________ fr. 1000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– MLaw ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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