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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.38
Data decisione, Autorità: 04.05.2021, ICCA
Titolo: Memorie difensive divenute senza oggetto
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICEMEMORIA DIFENSIVA art. 242 CPCart. 270 CPC
Incarto n. 11.2021.38
Lugano, 4 maggio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Chietti Soldati
vista la memoria difensiva del 22 marzo 2021 presentata da
IS 1 (Novara) IS 2 (Varese), e IS 3 (Varese) (patrocinate dall'avv. PA 1 )
perché sia rifiutato il conferimento dell'effetto sospensivo a un eventuale appello introdotto da
CO 1 (patrocinata dall'avv. )
contro le decisioni CA.2020.280, CA.2020.281, CA.2020.282 e CA.2020.283 (assunzione di prove a titolo cautelare) emanate il 10 marzo 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, su istanze introdotte il 18 settembre 2020 dalle tre litisconsorti;
preso atto che le citate decisioni con cui il Pretore ha ordinato l'edizione di documenti all'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano, alla E__________ __________ di , al C __________ SA di __________ e alla Banca __________ di __________ non sono state appellate nemmeno nel termine di 30 giorni (Chabloz/Copt in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 17 in fine ad art. 158);
considerato che, ciò premesso, le memorie difensive sono divenute senza interesse e vanno tolte dal ruolo (art. 242 CPC);
ritenuto che in simili circostanze si giustifica di rinunciare al prelievo di spese, la caducità delle memorie non essendo dovuta al comportamento delle litisconsorti, ma alla circostanza che CO 1 ha rinunciato ad appellare;
decreta: 1. Le memorie difensive sono dichiarate prive d'oggetto e sono stralciate dal ruolo.
Non si riscuotono spese.
Notificazione all'avv. .
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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