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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2021.87
Data decisione, Autorità: 04.08.2022, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello per desistenza
DESISTENZA art. 241 CPC
Incarto n. 11.2021.87
Lugano 4 agosto 2022/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, vicepresidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2020.281 (assunzione di prove a titolo cautelare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 18 settembre 2020 da
AO 1 (Novara) AO 2 (Varese) e AO 3 (Varese) (patrocinate dagli avv. PA 1 )
contro
PI 1 (patrocinata dall'avv. AP 2 ),
PI 1
giudicando sull'appello del 24 giugno 2021 presentato dagli
avvocati AP 3, AP 1 e AP 2
contro la decisione del 10 giugno 2021 con cui il Pretore ha respinto una richiesta di sospendere l'assunzione della prova a titolo cautelare da loro introdotta l'8 aprile 2021;
Ritenuto
in fatto: A. L__________ __________ (1940), coniugato, cittadino italiano è deceduto a , suo ultimo domicilio, il 25 dicembre 2019, lasciando la seconda moglie PI 1 (1974) e tre figlie nate dal primo matrimonio: AO 2 (1965), AO 1 (1967) e AO 3 (1970). In un testamento pubblico del 23 maggio 2012, rogato dal notaio AP 3, pubblicato il 17 gennaio 2020 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, L __________ aveva, in sintesi, diseredato le figlie nominando sua erede universale PI 1 (inc. SO.2020.48). Il 18 dicembre 2020 AO 2, AO 1 e AO 3 hanno introdotto un'istanza di conciliazione per essere autorizzate a promuovere azione di riduzione nei confronti di PI 1.
B. Nel frattempo, il 18 settembre 2020, AO 2, AO 1 e AO 3 si sono rivolte al Pretore chiedendo l'edizione in via cautelare dalla __________, __________ di una serie di documenti su relazioni bancarie intrattenute dal genitore con l'istituto di credito fra il 12 maggio 2011 e il 25 dicembre 2019. Con decisione del 10 marzo 2021 il Pretore ha ordinato alla __________, di produrre entro 20 giorni, tra l'altro quanto segue:
tutta la documentazione relativa al destino dell'importo di EUR 5 000 000.00 depositati fiduciariamente sulla relazione bancaria presso l'allora __________ intestata all'avv. AP 1 (…), di cui L__________ __________ era beneficiario economico (…).
Tale decisione è passata in giudicato (inc. CA.2020.281).
C. L'8 aprile 2021 gli avvocati AP 1, AP 2 e AP 3 hanno chiesto al Pretore di sospendere l'assunzione della prova a titolo cautelare, invocando il loro segreto professionale con l'argomento che i documenti in questione si riferiscono anche a conti bancari loro intestati fiduciariamente. Il Pretore ha deciso il 14 aprile 2021 che la documentazione prodotta nel frattempo dalla __________ rimanesse in tribunale “fino ad evasione delle istanze/richieste promosse dagli avvocati AP 1”. Invitate a esprimersi sulla richiesta degli avvocati AP 1, AO 1, AO 2 e AO 3 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre PI 1 di accoglierla. Statuendo il 10 giugno 2021, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 600.– a carico degli avvocati AP 1 in solido, tenuti a rifondere a AO 1, AO 2 e AO 3 fr. 1000.– complessivi per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata gli avvocati AP 1, AP 2 e AP 3 sono insorti a questa Camera con un appello del 24 giugno 2021 per ottenere, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la riforma della decisione impugnata nel senso di vedere accolta l'istanza. Nelle loro osservazioni del 14 luglio 2021 AO 2, AO 1 e AO 3 propongono di respingere l'appello. PI 1 non è stata chiamata a presentare osservazioni. Il presidente della Camera ha accordato all'appello effetto sospensivo il 15 giugno 2021.
E. Il 21 luglio 2022 gli avvocati AP 1, AP 2 e AP 3 hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte rinuncia unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendente-mente dai motivi che possono avere indotto quella parte a recedere dalla lite (sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 300.– sono poste, in solido, a carico degli appellanti. Le ripetibili sono compensate.
Notificazione a:
– avvocati e ; – avv. e .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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