AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.127
Data decisione, Autorità: 25.09.2024, ICCA
Titolo: Rapporti di vicinato: eccezione di regiudicata
ASSENZA DI REGIUDICATASCOLO DELLE ACQUE art. 59 cpv. 2 CPC
Incarto n. 11.2022.127
Lugano, 25 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliere:
Sciuchetti
sedente per statuire nella causa SE.2022.4 (rapporti di vicinato) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 9 febbraio 2022 da
AO 1 (patrocinato dall' PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' PA 1 ),
giudicando sull'appello del 3 settembre 2022 presentato da AP 1 contro la decisione incidentale (assenza di res iudicata) emanata dal Pretore il 7 luglio 2022;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 è proprietario delle particelle n. 2018 e 2019 RFD di Ri______, sezione di O______. La particella n. 2019, sulla quale sorge un rustico adibito a residenza di vacanza, confina a est con la particella n. 2018, su cui si trova un deposito di legna e attrezzi. Quest'ultimo fondo confina, sempre a est, con la particella n. 2017 appartenente a AP 1, su cui si trova un altro rustico. La situazione dei terreni è caratterizzata da una forte pendenza e da una sensibile differenza di quota tra i terreni confinanti di AO 1, a valle, e di AP 1, a monte.
B. La morfologia dei terreni ha sempre comportato problemi di deflusso delle acque meteoriche e i proprietari hanno attuato interventi, di volta in volta, per ovviare a tale situazione. Nel 2018, senza essere autorizzata da un permesso di costruzione, AP 1 ha sistemato un muro di sostegno della sua terrazza e ha eseguito una pavimentazione impermeabile della medesima. In esito a tali lavori uno scarico pluviale a nord-est del manufatto è stato deviato verso un pozzetto di raccolta del pluviale a nord-ovest. Secondo AO 1 ciò provoca un deflusso delle acque piovane provenienti dal fondo di AP 1 direttamente sui suoi fondi, arrecando danni. Così, all'inizio di novembre del 2018 AO1 è intervenuto direttamente sulla proprietà di AP 1, senza consenso, scavando nella pavimentazione in piode una canaletta di drenaggio e posando un raccordo in PVC tra la canaletta e il tubo di scarico tramite un foro nel muro a secco.
C. Il 12 dicembre 2018 AP 1 ha adito il Giudice di pace del circolo di Ri______, chiedendo che AO 1 ristabilisse la situazione anteriore. Il tentativo di conciliazione è decaduto infruttuoso il 7 giugno 2019, di modo che il Giudice di pace ha rilasciato il 18 giugno 2019 a AP 1 l'autorizzazione ad agire. Ripristinate le opere in questione, il 13 settembre 2019 AP1 ha promosso davanti al medesimo Giudice una petizione non motivata per ottenere da AO 1 il pagamento di fr. 1500.– con interessi. Nella sua risposta del 1° ottobre 2019 il convenuto ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha chiesto di ordinare a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “prendere le misure necessarie affinché venga cessata qualsivoglia molestia sul fondo del signor AO1, in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e 2019”, con riferimento a quanto figura in una perizia di parte del 27 settembre 2019 da lui commissionata allo studio d'ingegneria R______ e G______ di A______. AP1 ha proposto di respingere la riconvenzione.
D. Constatato che il valore litigioso della riconvenzione ammonta ad almeno fr. 10 000.–, il 4 febbraio 2020 il Giudice di pace ha trasmesso gli atti al Pretore del Distretto di Riviera per competenza.AP 1 non ha ottemperato all'invito, di modo che con decreto del 22 luglio 2020 il Pretore ha stralciato l'azione principale dal ruolo. La causa è continuata di conseguenza sulla sola domanda riconvenzionale. Terminata l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 25 novembre 2020 AO1 ha ribadito la propria richiesta, nel senso di ordinare a AP1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “prendere le misure necessarie” per far cessare ogni molestia nei suoi confronti, “in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e 2019”, e ciò “sulla scorta di quanto indicato nella perizia R______ e G______ del 27 settembre 2019 e nel rispetto dei dettagli esecutivi indicati nel documento accompagnatorio ‛Modalità esecutive, presa di posizione e indicazioni’ del 29 ottobre 2019”. Nel proprio allegato conclusivo del 9 dicembre 2020 AP1 ha proposto una volta ancora di respingere la riconvenzione.
E. Statuendo con sentenza dell'11 febbraio 2021, il Pretore ha respinto la riconvenzione. A mente sua – e in sintesi –AO 1 non aveva sufficientemente dimostrato “il carattere eventualmente eccessivo del nuovo scolo” eseguito da AP1 per evacuare le acque meteoriche, sia perché la perizia di parte da lui prodotta – contestata – costituiva una semplice allegazione, sia perché le proposte del perito di parte per risolvere il problema non apparivano sufficientemente “esaustive”. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico dell'attore riconvenzionale, senza indennità d'inconvenienza alla controparte. Tale decisione è passata in giudicato (inc. SE.2020.2).
F. Il 2 marzo 2021 AO1 ha sottoposto al medesimo Pretore un'istanza di prove a titolo cautelare, postulando l'esecuzione di una perizia per far accertare i danni e le cause delle infiltrazioni d'acqua nei suoi rustici. AP1 ha proposto di respingere la richiesta. Con decisione del 23 aprile 2021 il Pretore ha accolto l'istanza e ha ordinato a titolo cautelare l'allestimento di una perizia geologica per chiarire se le infiltrazioni e i danni rilevati da AO1 “si sono creati nel tempo oppure se sono la conseguenza di infiltrazioni d'acqua a partire dal 2018, ovvero se sono la conseguenza diretta della creazione della terrazza di piode sul fondo particellare n. 2017 a monte”. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante, riservata una diversa ripartizione in esito all'eventuale causa di merito (inc. SE.2020.44).
G. Incaricato di eseguire la perizia, l'ing. J______ F______ K______ della Ge______ SA di F______ ha fatto seguire il proprio referto il 1° luglio 2021 e l'ha completato il 30 novembre successivo (inc. SO.2021.44). Alla luce di ciò, AO 1 si è rivolto il 13 dicembre 2021 al Segretario assessore del Distretto di Riviera per un tentativo di conciliazione nei confronti di AP 1 inteso a ottenere che fosse ordinato a quest'ultima “di porre in atto, dietro comminatoria dell'art. 292 CP, le misure di cui al referto peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione del 30 novembre 2021 interessanti il mappale n. 2017”. Subordinatamente, nel caso in cui AP 1 non avesse dato seguito all'ingiunzione, egli ha chiesto di essere autorizzato, a spese della controparte, “a porre in atto, dietro comminatoria dell'art. 292 CP, le misure di cui al referto peritale Ge______ SA del 1° luglio 2021 e del referto di delucidazione del 30 novembre 2021 interessanti il mappale n. 2017”. Constata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante il 19 gennaio 2022 l'autorizzazione ad agire, senza riscuotere spese (inc. CM.2021.23).
H. Con petizione del 9 febbraio 2022 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al medesimo Pretore, avanzando con procedura semplificata le stesse richieste di giudizio formulate in sede conciliativa. Nella sua risposta del 28 febbraio 2022 la convenuta ha proposto anzitutto di dichiarare la petizione irricevibile in base al principio ne bis in idem, facendo valere che la nuova causa promossa da AO1 si fonda sui medesimi fatti, contiene le medesime richieste di giudizio e poggia sulle medesime motivazioni dell'azione precedente, respinta dal Pretore l'11 febbraio 2021. Subordinatamente la convenuta ha instato per il rigetto della petizione nel merito. Al contraddittorio dell'11 maggio 2022 AO1 ha prodotto un memoriale di replica, confermando le proprie richieste di petizione. AP1 ha prodotto un memoriale di duplica, reiterando le domande della sua risposta. Il Pretore ha deciso seduta stante di limitare il processo all'accertamento del presupposto processuale contestato dalla convenuta. Non sono state assunte prove.
I. Statuendo il 7 luglio 2022, il Pretore ha respinto l'eccezione sollevata da AP1. Egli ha dato atto che la nuova procedura si fonda “sullo stesso substrato fattuale (la copertura e l'impermeabilizzazione della terrazza sul fondo di AP1) e sulla stessa fattispecie giuridica (un preteso maggior afflusso di acque meteoriche sui fondi dell'attore a seguito di una modifica dello scolo naturale da parte della convenuta)” della precedente senza che siano intervenuti fatti nuovi e importanti. Tuttavia – egli ha proseguito – con la precedente riconvenzione AO1 sollecitava “in sostanza il ripristino dello status quo”, mentre con l'attuale petizione egli “chiede ora di intervenire puntualmente sullo stato attuale per modificare nuovamente il deflusso delle acque dal fondo AP1 che, secondo quanto da lui allegato e che dovrà dimostrare, generano una turbativa e un danno continuati, destinati ad aumentare nel tempo, come accertato peritalmente”. Trattandosi così di “qualcosa di diverso rispetto alla precedente vertenza”, il Pretore ha dichiarato l'azione ricevibile. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico di AP1, tenuta a rifondere all'attore fr. 500.– per ripetibili.
L. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 5 settembre 2022 a questa Camera per ottenere la riforma del giudizio in questione nel senso che la sua eccezione sia accolta e che la petizione di AO1 sia dichiarata irricevibile. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2022 l'attore propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un giudice, dopo avere limitato il procedimento a una singola questione (art. 125 lett. a CPC), accerta
l'esistenza di un presupposto processuale nel senso dell'art. 59 CPC, ha natura incidentale (art. 237 CPC), mentre la decisione con cui il giudice accerta la mancanza di un presupposto processuale è finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (RtiD I-2016 pag. 716 n. 39c consid. 1a e 2b; Steck/Brunner in: Basler Kom-mentar, ZPO, 3ª edizione, n. 8 ad art. 237). Finali o incidentali, le decisioni emanate con la procedura semplificata sono impugnabili ad ogni modo con appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie l'attore ha indicato il valore litigioso in fr. 22 500.– (petizione, pag. 1 in fondo), pari al costo degli interventi necessari, secondo il perito giudiziario, per evitare l'aggravarsi dei danni (referto, pag. 33 in basso). L'importo non è contestato e non appare d'acchito inverosimile. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è stata notificata al patrocinatore di AP 1 il 9 luglio 2022 (traccia dell'invio n. ..., agli atti). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2022 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC e sarebbe scaduto venerdì 9 settembre 2022. Introdotto il 5 settembre 2022 (traccia dell'invio n. ..____.____, agli atti), l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Sia come sia, a parere dell'appellante non è ammissibile ripresentare una seconda identica azione giudiziaria mediante semplice produzione di una nuova e diversa perizia, tanto meno ove lo scopo di entrambi i referti sia – come in concreto – il medesi-mo, cioè “proporre misure di ripristino/adeguamento”. Quanto al secondo procedimento, l'appellante fa notare che in tale ambito AO1 non ha postulato l'adozione di misure precise, ma ha chiesto unicamente di domandare al secondo perito se condividesse le conclusioni del primo. In definitiva – epiloga l'appellante – nessuna differenza distingue le domande riconvenzionali formulate da AO1 nel primo processo rispetto a quelle che figurano nella petizione del secondo processo. E se non ha instato per l'esecuzione di una perizia giudiziaria nel primo processo né ha appellato la sentenza pretorile dell'11 febbraio 2011, l'attore non può più rimediare adesso a tali “volontarie inazioni”.
Un tribunale non entra nel merito di una controversia se questa forma già oggetto di una decisione passata in giudicato (art. 59 cpv. 2 lett. e CPC). Scopo della norma è di evitare pronunciati contraddittori in una stessa causa fra gli stessi soggetti (“autorità di cosa giudicata”: DTF 140 III 281 consid. 3.3 con richiami). Il principio riguarda l'identità delle parti e l'identità dell'oggetto litigioso, la quale si determina in base alle richieste di giudizio e al complesso dei fatti su cui le domande si fondano. L'identità va intesa da un punto di vista sostanziale e non meramente grammaticale. Una nuova domanda, in qualsiasi modo essa sia formulata, concerne perciò lo stesso oggetto di una domanda già giudicata se l'oggetto in questione risultava già contenuto in una domanda precedente o se nel nuovo procedimento una parte sostenga l'esatto contrario (DTF 142 III 213 consid. 2.1 con riferimenti). Poco importa che una richiesta di giudizio sia stata formulata in via principale e l'altra sia formulata in via riconvenzionale o viceversa (DTF 140 III 281 consid. 3.3). Inoltre soltanto il dispositivo di una decisione beneficia dell'autorità di cosa giudicata (DTF 146 III 257 consid. 2.1.3), anche se a volte può essere necessario determinarne la portata facendo capo ai considerandi (DTF 121 III 478 in alto).
Nel caso specifico il primo e il secondo processo (inc. SE.2020.2 e SE.2022.4) riguardano pacificamente le stesse parti. Il problema è sapere se riguardino anche lo stesso oggetto litigioso.
a) Le domande riconvenzionali formulate da AO1 nella prima causa erano le seguenti (memoriale conclusivo del 1° ottobre 2019):
1.1 È pertanto fatto ordine con la comminatoria dell'art. 292 CP alla signora AP 1 di prendere le misure necessarie affinché venga cessata qualsivoglia molestia sui fondi del signor AO1, in particolare riferita al deflusso delle acque sui mappali n. 2018 e n. 2019 RFD O______, e ciò sulla scorta di quanto indicato nella perizia R______ e G______ del 27 settembre 2019 e nel rispetto dei dettagli esecutivi indicati nel documento accompagnatorio “Modalità esecutive, presa di posizione e indicazioni” del 29 ottobre 2019.
1.2 I costi delle misure di cui sopra dovranno essere posti a carico esclusivamente di AP 1.
AO 1, nella misura in cui la signora AP1 non intervenisse risolvendo il problema entro il 30 maggio 2021, è autorizzato ad intervenire, a spese della signora AP1, sul suo fondo, in applicazione della misura indicata al punto 6.B nella perizia R______ e G______ del 27 settembre 2019.
La perizia di parte R______ e G______ raccomandava, per ovviare al deflusso di acque meteoriche dalle particelle n. 2018 e 2019 verso la particella n. 2017, due provvedimenti da attuare singolarmente o – preferibilmente – insieme: togliere la pavimentazione in piode della terrazza eseguita da AP1, ripristinando in sua vece il terreno erboso con lastre puntuali, e – possibilmente – creare una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede del muro della terrazza per far confluire le acque meteoriche attraverso un tubo in un pozzetto a griglia verso nord, evitando in tal modo fenomeni di erosione (doc. 3 dell'inc. SE.2020.2, pag. 12).
b) Le richieste di giudizio nella seconda causa sono invece così formulate (replica dell'11 maggio 2022, domande identiche a quelle della petizione 9 febbraio 2022):
In via principale
In via subordinata e nella misura in cui la signora AP1 non desse seguito a quanto richiesto:
Nella perizia del secondo processo l'ing. J______ F______ K______ della Ge______ SA ha dichiarato di “non condivi-dere le misure proposte nel [primo] referto” (pag. 28 a metà), proponendo da parte sua gli interventi che seguono:
– posa di una canaletta entro l'orlo della terrazza, posa di un muretto di cordolo sull'orlo del terrazzo sulla particella n. 2017 RFD per deviare le acque verso nord-ovest e posa di un bauletto di raccolta delle acque;
– realizzazione di una trincea di drenaggio sul sentiero con ripristino del manto erboso per la deviazione delle acque verso nord;
– posa di una canaletta a monte dell'edificio sulla particella n. 2019 RFD con scarico delle acque su due lati (nel pendio a nord della particella n. 2019 e nel giardino a sud);
– posa di uno strato di impermeabilizzazione a tergo del muro dell'edificio sulla particella n. 2018
(doc. B dell'inc. SE.2022.4, pag. 33).
Ciò posto, non fa dubbio che – come rileva l'appellante – la seconda causa promossa da AO1 tende alla cessazione di una molestia (“scolo delle acque”: art. 689 CC) mediante l'esecuzione di misure indicate da tecnici. Sotto questo profilo essa ricalca dunque il fine ultimo della prima (rimediare all'eccesso di acque meteoriche che defluiscono dai fondi di AP1). Se non che, i provvedimenti chiesti al Pretore per raggiungere tale obiettivo sono diversi, al punto che il secondo perito si è dissociato apertamente dalle proposte del primo. Nel primo processo invero AO1 postulava “quanto indicato nella perizia R______ e G______ del 27 settembre 2019”, cioè due interventi cumulativi o – almeno – alternativi: rimozione delle piode che pavimentano la terrazza di AP1 e/o formazione di una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede del muro della terrazza per far confluire le acque meteoriche in un tubo che le convogli in un pozzetto a griglia verso nord. Nel secondo processo l'attore chiede invece “le misure di cui al referto peritale Ge______ SA”, ossia un insieme di altri provvedimenti: installazione di canalette, costruzione di un muretto, realizzazione di una trincea di drenaggio e posa di uno strato di impermeabilizzazione a tergo del muro dell'edificio sulla particella n. 2018. Non si può dire perciò che i provvedimenti richiesti con il primo processo contenessero già le richieste del secondo.
L'appellante sostiene che in concreto la seconda azione riguarda “la stessa cosa” della riconvenzione nel primo processo, “ossia la cessazione di una molestia mediante l'esecuzione di misure suggerite da tecnici”. L'affermazione potrebbe anche essere con-divisa se con la riconvenzione del primo processo AO1 si fosse limitato a chiedere “provvedimenti” per evitare danni delle acque provenienti dai due fondi vicini, senza formulare conclusioni precise. E ciò sarebbe stato un suo diritto, nelle azioni degli art. 679 segg. CC (“responsabilità del proprietario”) l'attore non essendo tenuto a indicare quali provvedimenti adottare; spetta in tal caso al giudice determinare quali misure si impongano per evitare danni (Bohnet, Actions civiles, 2ª edizione, vol. I, n. 54 al § 46 con rinvii di dottrina e giurisprudenza; testuale: DTF 111 II 445 a metà). Nella fattispecie per contro AO1 ha precisato sin dall'inizio la singola misura da lui richiesta, facendo espresso riferimento alla perizia di parte (rimozione delle piode che pavimentano la terrazza di AP1 e/o formazione di una cunetta a cielo aperto con lastre o simili al piede del muro della terrazza). Il Pretore non è stato chiamato a individuare altri possibili interventi, che di conseguenza non ha nemmeno considerato. E siccome non ha ritenuto la pretesa riconvenzionale sufficientemente comprovata, egli si è limitato a respingerla senza ulteriore disamina. La richiesta di giudizio dell'azione riconvenzionale non comprendeva quindi, neppure implicitamente, la richiesta di giudizio oggetto del secondo processo. Ne discende che, non riscontrandosi identità dell'oggetto litigioso tra i due procedimenti in rassegna, la richiesta riconvenzionale respinta dal Pretore con la sentenza dell'11 febbraio 2021 non comporta l'irricevibilità della successiva azione principale.
Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'attore, che ha introdotto un memoriale di osservazioni tramite un avvocato, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Il valore litigioso dell'azione principale non raggiunge tuttavia la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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