AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2022.150
Data decisione, Autorità: 18.02.2023, ICCA
Titolo: Stralcio dell'appello per desistenza
FINE DEL PROCEDIMENTO SENZA DECISIONE DEL GIUDICERIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE art. 106 cpv. 1 CPCart. 241 cpv. 3 CPCart. 21 LTG
Incarto n. 11.2022.150
Lugano, 18 febbraio 2023/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
Ghirardelli
sedente per statuire nella causa SO.2022.3467 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 29 ottobre 2020 da
AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 ),
giudicando sull'appello del 14 ottobre 2022 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata il 30 settembre 2022 dal Pretore;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 30 settembre 2022, emessa a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1948) e AO 1 (1953) a vivere separati, condannando il primo a versare alla seconda un contributo alimentare di fr. 600.– mensili dal 29 ottobre 2019. Le spese processuali di fr. 1500.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Il marito è stato tenuto inoltre a rifondere alla moglie fr. 1253.– per ripetibili ridotte.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 ottobre 2022 per ottenere che la sentenza impugnata sia riformata nel senso di sopprimere il contributo di mantenimento in favore della moglie, subordinatamente di annullare tale sentenza e di rinviare gli atti al Pretore per nuovo giudizio, previa assunzione di determinate prove documentali. Invitata a esprimersi, nelle sue osservazioni del 31 ottobre 2022 AO 1 ha proposto di respingere l'appello. Mediante decreto del 3 novembre 2022 il vicepresidente della Camera ha conferito all'appello effetto sospensivo per quanto riguarda i contributi alimentari a carico di AP 1 dal 29 ottobre 2019 fino al 30 settembre 2022, non per quanto riguarda i contributi alimentari da lui dovuti in seguito.
C. Il 16 febbraio 2023 AP 1 ha comunicato alla Camera di ritirare l'appello, essendosi impegnato al proposito il 19 dicembre 2022 nel corso di un'udienza indetta dal Pretore nella causa di divorzio da lui promossa nel frattempo (inc. DM.2022.271). Dal verbale di quell'udienza risulta che AO 1 ha dichiarato da parte sua, contestualmente, di rinunciare a ripetibili per la procedura di appello.
Considerando
in diritto: 1. Il ritiro di un appello, ovvero la dichiarazione con cui una parte recede unilateralmente dalle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, anche se il ritiro avviene in seguito al conseguimento di un accordo (sulla nozione: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 e 4A_604/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2). Nelle condizioni descritte il giudice di appello prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC).
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
‒ avv. ; ‒ avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster