AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.113
Data decisione, Autorità: 28.08.2024, ICCA
Titolo: Protezione dell'unione coniugale: attribuzione in uso di un veicolo familiare
PROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE art. 176 cpv. 1 cf. 2 CC
Incarto n. 11.2023.113
Lugano 28 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
cancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CA.2023.39 (protezione dell'unione coniugale: provvedimenti cautelari) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 luglio 2023 da
AO1, M______ (patrocinata dall'avv. PA2, S______)
contro
ing. AP1, P______ (patrocinato dall'avv. PA1, T______),
giudicando sull'appello del 10 settembre 2023 presentato da AP1 contro il
decreto cautelare emesso dal Pretore il 30 agosto 2023;
Ritenuto
in fatto: A. AP1 (1973) e AO1 (1981) si sono sposati a P______ il 25 luglio 2008. Dal matrimonio sono nati A______ (30 dicembre 2008), G______ (7 febbraio 2012), Ge______ (30 maggio 2015) ed Elia (16 luglio 2020). Il marito, ingegnere elettrotecnico, è capoprogetto per le F_____F_____ a Biasca. La moglie, educatrice, lavora a metà tempo per la fondazione “C____F___” a Riazzino. La famiglia, che viveva a Piazzogna in un'abitazione appartenente al marito, aveva in dotazione due automobili, una VW “T6 Multivan TDI” (di 7 posti) e una BMW “i3” (di 4 posti).
B. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa il 16 aprile 2023 da AP1, con decreto cautelare del 28 giugno 2023 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 16 aprile 2023, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno) e ha obbligato AP1 a versare dal 1° luglio 2023 un contributo alimentare di fr. 780.– mensili per A______, di fr. 712.– mensili per G______, di fr. 516.– mensili per Ge______ e di fr. 502.– mensili per E______, assegni familiari non compresi. Il 1° luglio 2023 AO1 ha lasciato l'abitazione coniugale per trasferirsi con i figli in un appartamento a M______.
C. Il 6 luglio 2023 AO1, constatato che poco prima il marito aveva venduto la VW “T6 Multivan TDI” al proprio fratello D______ P______, si è rivolta telefonicamente al Pretore per ottenere l'attribuzione della BMW “i3”. Con decreto cautelare emesso inaudita parte il 6 luglio 2023, il Pretore ha accolto la richiesta. Invitato a presentare osservazioni scritte, in un memoriale del 12 luglio 2023 AP1 ha postulato la revoca del decreto cautelare e l'assegnazione a sé del veicolo. In una replica spontanea del 26 luglio 2023 AO1 ha chiesto che il marito recuperasse il veicolo venduto e lo lasciasse a disposizione di lei, potendo egli usare la BMW “i3”, subordinatamente che il marito le acquistasse un veicolo parificabile alla VW “T6 Multivan TDI” o, in via ancor più subordinata, che le fosse assegnata almeno la BMW “i3”.
D. All'udienza del 4 agosto 2023, indetta per il contraddittorio, le parti hanno confermato le loro posizioni, l'istante offrendo prove alle quali il marito si è opposto. Il verbale si è chiuso con l'indicazione che qualora avesse rinunciato ad assumere prove il Pretore avrebbe potuto decidere senza ulteriori formalità. In effetti il Pretore ha rinunciato a mezzi istruttori. Statuendo con decreto cautelare del 30 agosto 2023, egli ha poi assegnato la BMW “i3” in uso alla moglie. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto, con obbligo di rifondere all'istante fr. 700.– per ripetibili.
E. Contro il decreto cautelare appena citato AP1 è insorto a questa Camera con un appello del 10 settembre 2023 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato respingendo l'istanza cautelare della moglie e attribuendo la BMW “i3” a lui. Nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 conclude per la reiezione dell'appello. In replica e duplica spontanea del 23 ottobre e del 6 novembre 2023 le parti hanno mantenuto le loro domande.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari sono emanate con la procedura sommaria (art. 276 CPC) e sono impugnabili perciò con appello entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto si può ragionevolmente presumere che, vista la prevedibile durata della causa, davanti al Pretore l'attribuzione in uso della BMW “i3” per la durata del processo valesse almeno fr. 10 000.–. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato notificato alla patrocinatrice del convenuto il 31 agosto 2023. Cominciato a decorrere l'indomani, il termine d'impugnazione sarebbe scaduto così domenica 10 settembre 2023, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Depositato l'11 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. ..__.____, agli atti), ultimo giorno utile, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto ricevibile.
Con l'appello AP1 richiama i carteggi delle procedure intercorse tra le parti davanti al Pretore. Tali atti sono già stati trasmessi d'ufficio alla Camera, di modo che il richiamo si rivela superfluo. Alle sue osservazioni del 12 ottobre 2023 AO1 acclude una sua lettera al Pretore del 3 luglio 2023 (doc. 1), uno scambio di corrispondenza in WhatsApp tra lei e D______ P______ dal 2 al 6 luglio 2023 (doc. 2) e un analogo scambio di corrispondenza tra di lei e il marito del 6 luglio 2023 cui è allegata la fotografia di una VW “ID.Buzz” (doc. 3). Con la duplica spontanea del 6 novembre 2023 essa ha prodotto poi il verbale d'interrogatorio del marito del 19 ottobre 2023 (doc. 4) e un attestato della Fondazione “C______ F______” del 13 ottobre 2023 (doc. 5). Ora, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello se vengono addotti immediatamente e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC). In concreto la lettera del 3 luglio 2023 è già agli atti e i nuovi documenti allegati alla duplica spontanea sono ammissibili. Non sono ammissibili invece i documenti acclusi alle osservazioni, i quali non sono stati introdotti con sollecitudine.
Dal profilo formale l'appellante rimprovera anzitutto al Pretore di avere accolto l'istanza cautelare della moglie presentata solo telefonicamente, in spregio dell'art. 130 CPC.
a) In linea di principio, anche nella procedura sommaria un'istanza cautelare dev'essere presentata in forma cartacea (art. 252 cpv. 2 prima frase CPC con rinvio all'art. 130 CPC). In casi semplici o urgenti l'istanza può anche essere proposta oralmente mediante dichiarazione a verbale presso il tribunale (art. 252 cpv. 2 seconda frase CPC). Ad ogni modo, una simile richiesta non può essere formulata telefonicamente (Delabays in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 5 ad art. 112; Sutter-Somm/Seiler in: Handkommentar zur
Schweizerischen ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2021, n. 10 ad art. 252).
b) In concreto risulta dagli atti che il 3 luglio 2023 AO1, venuta a sapere che il marito aveva venduto la VW “T6 Multivan TDI”, ha personalmente scritto al Pretore deplorando l'agire del coniuge e chiedendo, in sintesi se costui, in possesso delle chiavi, potesse anche riprendersi la BMW “i3”, lasciandola senza un'automobile. A tale lettera è seguita una telefonata al Pretore, il quale con decreto supercautelare del 6 luglio 2023 ha attribuito la BMW “i3” alla moglie. In una presa di posizione spontanea del 9 luglio 2023 e nelle sue osservazioni del 12 luglio seguente AP1 ha censurato tale modo di procedere, lamentando che non erano chiare le ragioni addotte dalla moglie per vedersi attribuire il veicolo. Al contraddittorio del 4 agosto 2023 AO1* ha quindi presentato un memoriale in cui ha motivato la propria richiesta e con simile memoriale AP1 si è confrontato senza più sollevare vizi di forma. In circostanze del genere egli non può muovere ora rimostranze al proposito senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.2). Su questo pun-to l'appello è destinato così all'insuccesso.
La doglianza non è fondata. È vero che la richiesta formulata dalla moglie nella lettera del 3 luglio 2023 non era chiara. Nondimeno già nel decreto supercautelare del 6 luglio 2023 il Pretore aveva espressamente indicato l'oggetto della rivendicazione (la BMW “i3”). Inoltre nel suo allegato del 4 agosto 2023 l'istante, dopo avere chiesto che il marito recuperasse e le consegnasse la VW “T6 Multivan TDI” o acquistasse una vettura parificabile, tenendo per sé la BMW “i3”), ha ribadito che in ultima analisi, non fosse entrata in considerazione nessuna delle due possibilità, essa avrebbe potuto solo “chiedere la conferma dell'attribuzione a lei della BMW “i3” quale male minore”. E il Pretore, non potendo obbligare il convenuto a consegnare all'istante una vettura sostitutiva (de Weck-Immelé in: Bohnet/Guillod [curatori], Droit matrimonial, Fond et procédure, Basilea 2015, n. 182 ad art. 176 CC), ha accolto per finire la domanda formulata dalla moglie in estremo subordine. Non si può dunque affermare che egli abbia ecceduto la richiesta di giudizio.
Dal profilo sostanziale il Pretore, ricordato che nel concetto di “suppellettili domestiche” a norma dell'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC rientrano anche i veicoli dei coniugi, ha rilevato che per l'assegnazione pendente causa di uno di tali veicoli non è decisiva la proprietà, ma “chi abbia la necessità prevalente di usarlo”. Appurato che durante la comunione domestica i coniugi disponevano di due automobili, la VW “T6 Multivan TDI” adoperata per gli spostamenti comuni della famiglia e una BMW “i3”, secondo il Pretore dopo la separazione andava attribuito l'uso di un veicolo a ciascun coniuge. Se non che, egli ha continuato, la vendita della VW “T6 Multivan TDI” da parte del marito “comporta l'attribuzione in uso alla moglie della BMW ‛i3’, visto che essa ha la necessità di utilizzare un veicolo per lavoro e per gli spostamenti dei figli”. Egli non ha trascurato che il marito necessita a sua volta di un veicolo, ma ha ritenuto che la mancata attribuzione del veicolo rimasto “è dovuta unicamente al suo agire”. Onde, in definitiva, l'accoglimento dell'istanza cautelare.
Riassunta la fattispecie, AP1 ribadisce che la BMW “i3”, omologata per quattro posti, non è adatta al trasporto di cinque persone, sicché non è adeguata per la moglie, “tant'è che [essa] non la utilizza”. A suo parere, anche se per la consorte tale vettura costituisce ‟il male minoreˮ, il Pretore non avrebbe dovuto attribuirla alla medesima, poiché “non le serve”. L'appellante sostiene poi di avere venduto la VW “T6 Multivan TDI” perché né l'uno né l'altro coniuge necessita di un veicolo di sette posti, un'automobile di cinque posti essendo sufficiente per la moglie e i quattro figli. Egli contesta inoltre di avere alienato il mezzo prima che il Pretore potesse attribuirlo all'istante, già per il fatto che mai prima di allora la consorte ne aveva rivendicato l'uso. Il convenuto ricorda di necessitare anch'egli di un veicolo per recarsi al lavoro e rileva come la moglie stessa abbia confer-mato che la BMW “i3” era da lui utilizzata durante la comunione domestica, sicché con la decisione pretorile “la moglie avrà un'automobile non adatta e il marito si troverà senza”.
L'appellante rimprovera altresì al Pretore di non avere considerato la sua situazione economica. Fa valere che, essendo obbligato a versare “alti contributi alimentari per i figli”, egli non poteva più permettersi la VW “T6 Multivan TDI”. In realtà, a suo dire, lo scopo della moglie è di disporre di quel veicolo, senza dover affrontare spese, per trasportare anche il suo nuovo compagno e il figlio di lui. Egli riafferma infine che la vettura è di sua proprietà e che la moglie non adopererà il mezzo con le dovute cautele, di modo che in caso di incidenti o infrazioni potranno sorgere infinite discussioni. In conclusione, egli ritiene che l'attribuzione a sé dell'automobile sia la soluzione più adeguata.
L'art. 176 cpv. 1 n. 2 CC sull'attribuzione dell'abitazione coniugale e delle suppellettili domestiche dopo la separazione dei coniugi, si applica – come indica il Pretore – anche alle automobili dei coniugi, le quali che fanno parte del relativo tenore di vita (DTF 114 II 18 consid. 4; v. anche Meier/Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 7ª edizione, n. 7a ad art. 176; Rieben in: Commentaire romand, CC I, 2ª edizione, n. 14 ad art. 176). Come in caso di attribuzione dell'alloggio coniugale pendente causa, anche per quel che è delle automobili il giudice veglia così affinché ogni coniuge disponga di ciò che gli è necessario e pondera i contrapposti interessi facendo capo al suo potere d'apprezzamento per giungere alla soluzione più adeguata, tenendo conto delle circostanze del caso specifico (cfr. RtiD I-2015 pag. 878 consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.40 del 22 marzo 2024 consid. 5). In sostanza, il giudice esamina a chi il veicolo sia più utile. Ciò implica l'attribuzione dell'automobile al coniuge che ne trae oggettivamente il maggior beneficio in vista delle proprie esigenze (de Weck-Immelé, Droit matrimonial, op. cit., n. 180 ad art. 176 CC; Six, Eheschutz, 2ª edizione, pag. 164 n. 2.190).
Nella fattispecie è pacifico che durante la comunione domestica i coniugi utilizzavano due automobili di proprietà del marito, una VW “T6 Multivan TDI” (sette posti) usata dalla moglie e dai coniugi per gli spostamenti della famiglia e una BMW “i3” (quattro posti) utilizzata principalmente dal marito. Durante la procedura a tutela dell'unione coniugale i coniugi hanno tentato in un primo momento una custodia alternata dei figli con avvicendamento anche dei veicoli (doc. BBB). Risultato infruttuoso il tentativo, con decreto cautelare del 28 giugno 2023 il Pretore ha affidato i figli alla madre e ha concesso un ampio diritto di visita al padre. Anche dopo la separazione i coniugi potevano contare dunque sui due veicoli. Non è infine controverso che ai primi di luglio del 2023, dopo uno scambio di automobili e senza avvertire la moglie, nonostante questa gli avesse comunicato il 28 giugno 2023 l'intenzione di andare in vacanza con i figli utilizzando la VW “T6 Multivan TDI” (doc. 10), il marito ha venduto l'automobile a suo fratello D______ P______ (doc. 4 di appello; interrogatorio di AP1 del 19 ottobre 2023). Rimanendo una sola vettura a disposizione dei coniugi, occorre determinare pertanto se la BMW “i3” sia più utile alla moglie (come ha stabilito il Pretore) o al marito (come sostiene l'appellante).
a) AO1 ha la custodia di quattro figli in età compresa fra 4 e 16 anni e per svolgere la sua attività di educatrice per la fondazione “C______ F______” a R______ essa deve far capo a un veicolo (doc. 5 di appello). L'appellante tenta in questa sede di sminuirne tale circostanza, ma invano. Poco importa che la consorte non abbia mai chiesto l'attribuzione del veicolo prima del luglio del 2023, ove appena si pensi che fino alla cessione di una delle due vetture familiari essa poteva far capo alla VW “T6 Multivan TDI” e non aveva motivo per chiedere l'attribuzione della BMW. Non si disconosce che per le esigenze della moglie il veicolo di sette posti sarebbe stato più adatto, ma non si può dire che in mancanza di esso la BMW “i3” non possa supplire in qualche modo alle necessità dell'interessata. Intanto quest'ultima non deve trasportare per forza tutti i quattro i figli contemporaneamente (la figlia maggiore dispone, da parte sua, di un abbonamento generale ai trasporti pubbici). Inoltre il veicolo è necessario a AO1 anche per ragioni professionali. Quanto all'argomento secondo cui l'automobile servirebbe all'istante per trasportare anche il suo nuovo compagno e il figlio di lui, l'assunto si esaurisce in una congettura.
b) Quanto a AP1, egli lavora all'80% per le Ferrovie Federali Svizzere a B______. È possibile che per recarsi al lavoro gli sia utile un mezzo privato, così com'è verosimile che in seguito al notorio incidente ferroviario nella galleria di base del S______ G______ si sia resa necessaria una sua maggiore presenza in sede. Per tacere del fatto nondimeno che tale situazione sta per risolversi, l'interessato ha ammesso di poter gestire autonomamente il suo tempo di lavoro e di poter lavorare anche da casa (doc. 4 di appello; interrogatorio del 19 ottobre 2023, pag. 8). Egli è titolare inoltre di un abbonamento generale ai mezzi pubblici. Per di più, egli non nega di possedere attualmente una VW “ID.Buzz”, come assevera la moglie (osservazioni all'appello, pag. 7 e doc. 3 di appello). Egli si limita a opporre che le considerazioni su altri veicoli ‟non si attagliano alla fattispecieˮ e che ‟il doc. 3 [raffigurante il veicolo] non significa nullaˮ.
c) L'appellante sottolinea che la nota BMW “i3” è di sua proprietà, ma ciò poco giova ai fini del giudizio, come ha rilevato il Pretore (Meier/Schwander, op. cit., n. 8 ad art. 176 CC; Rieben, op. cit., n. 14 ad art. 176 CC; Six, op. cit., pag. 164 n. 2.190). Né l'appellante spiega perché la separazione dei beni vigente tra i coniugi sarebbe di rilievo per l'attribuzione del veicolo pendente causa. Che poi possano sorgere discussioni tra coniugi sull'uso del mezzo, in proprietà del marito ma utilizzato dalla moglie, è possibile, ma ciò è insito nell'attribuzione di un bene domestico a un solo coniuge.
d) Non si trascuri infine che le modalità di vendita della VW
“T6 Multivan TDI” da parte del convenuto al fratello D______ P______ destano serie perplessità. La vendita è avvenuta infatti repentinamente, senza alcuna comunicazione alla moglie, lasciando moglie e figli senza un mezzo di trasporto. L'appellante invoca difficoltà finanziarie, ma a un sommario esame nulla si desume dagli atti. Nell'istanza a tutela dell'unione coniugale del 16 aprile 2023 AP1 aveva dichiarato di guadagnare fr. 6814.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo “allargato” di fr. 3346.– mensili, comprendente l'assicurazione e l'imposta di circolazione dei due veicoli. Una volta versati i contributi di mantenimento per i figli, di complessivi fr. 2510.– mensili, gli rimanevano ancora fr. 988.– mensili. Nemmeno costa infine che il fratello di lui necessitasse di un minibus, tant'è che nel frattempo parrebbe essersene già spossessato (doc. 4 di appello: interrogatorio di AP1 del 19 ottobre 2023, pag. 8).
e) Nelle condizioni descritte, per quanto il veicolo litigioso possa apparire utile a entrambi i coniugi, nel complesso la decisione del Pretore, il quale reputa AO1 trarre oggettivamente maggior beneficio dall'attribuzione in vista delle proprie esigenze concrete, resiste di conseguenza alla critica. Ne discende che l'appello vede la sua sorte segnata.
Le spese dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). AO1, che ha presentato osservazioni all'appello e una duplica spontanea per il tramite di una patrocinatrice, ha diritto inoltre a un'adeguata indennità per ripetibili.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), spetterà all'appellante dimostrare in un ricorso in materia civile al Tribunale federale che il valore litigioso raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, in ogni modo, a livello federale il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 800.–, sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà a AO1 fr. 2000.– per ripetibili.
Notificazione a:
– avv. PA1, T______; – avv. PA2, S______.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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