AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.125
Data decisione, Autorità: 26.10.2023, ICCA
Titolo: Diffida ai debitori: minimo esistenziale del diritto esecutivo
DIFFIDA AI DEBITORIMANTENIMENTO DELLA FAMIGLIAMINIMO ESISTENZIALE art. 177 CCart. 291 CC
Incarto n. 11.2023.125
Lugano, 26 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2023.1271 (protezione dell'unione coniugale: diffida ai debitori) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 14 agosto 2023 da
AO 1, ,
PA 2 )
contro
AP 1
PA 1 ),
giudicando sull'appello del 28 settembre 2023 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 14 settembre 2023;
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 14 luglio 2023, emanato nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha condannato AP 1 (1968) – fra l'altro – a versare dal 1° giugno 2023 a AO 1 (1971) contributi alimentari di fr. 1803.– mensili per lei medesima, di fr. 1900.– mensili per il figlio S__________ (23 gennaio 2013) e di fr. 1455.– mensili per il figlio J__________ (11 ottobre 2018), assegni familiari non compresi. Contro tale decreto AO 1 è insorta il 25 luglio 2023 a questa Camera. L'ap-pello, che non riguarda i contributi alimentari, è tuttora pendente (inc. 11.2023.90).
B. Il 14 agosto 2023 AO 1 si è rivolta al Pretore con un'istanza cautelare, lamentando che il marito non le avesse
ancora versato contributi alimentari, salvo un unico acconto di fr. 4000.– sul totale maturato fino ad allora di fr. 15 474.–. Essa ha chiesto così di ordinare alla ditta N__________ SA, __________, di trattenere dalle pigioni pagate a AP 1 per la locazione di una villa di lui a __________ la somma di fr. 5158.– mensili, riversandola su un conto bancario a lei intestato. Al contraddittorio del 4 settembre 2023 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza, precisando di avere saldato nel frattempo i contributi alimentari del mese di giugno. Il Pretore ha acquisito agli atti i documenti prodotti dalle parti e ha avvertito queste ultime che avrebbe giudicato senza ulteriori formalità.
C. Statuendo il 14 settembre 2023, il Pretore ha accolto l'istanza cautelare e ha impartito alla N__________ SA l'ordine richiesto da AO 1. Le spese processuali di fr. 1000.– sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere alla moglie fr. 1350.– per ripetibili.
D. Il 28 settembre 2023 AP 1 ha impugnato davanti a questa Camera il decreto cautelare appena citato per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – il decreto in questione sia riformato nel senso di respingere l'istanza cautelare. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un'istanza di “diffida ai debitori” è trattata con la procedura sommaria, sia essa promossa come provvedimento cautelare nell'ambito di un processo principale (protezione dell'unione coniugale, divorzio, mantenimento) – ed è il caso in esame – o come provvedimento autonomo, fuori di esso. La relativa decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'ammontare e la durata (indeterminata) della trattenuta in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto al patrocinatore del convenuto il 18 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. __________, agli atti). Inoltrato il 28 settembre
seguente, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Nel decreto cautelare impugnato il Pretore ha accertato che nella fattispecie AP 1 non contestava l'intervenuta trascuranza dei doveri alimentari, né pretendeva di avere versato contributi di mantenimento dopo il giugno del 2023 o di poterne versare in futuro. Egli faceva valere unicamente di trovarsi nell'impossibilità materiale di onorare l'obbligo per mancanza di mezzi e invocava la tutela del proprio fabbisogno minimo. Nondimeno – ha continuato il Pretore – già al momento in cui sono stati fissati i contributi di mantenimento nel decreto cautelare del 14 luglio 2023 (contributi che non sono stati impugnati) l'interessato accusava nel fabbisogno minimo un ammanco da lui stesso calcolato in fr. 6717.55 mensili. In quel decreto era stato appurato ad ogni buon conto che con il suo reddito di fr. 3318.– mensili (locazione della villa a __________) e la sua sostanza disponibile (portafoglio di fr. 297 346.– in criptovalute) egli era in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo (fr. 4650.– mensili), quello di moglie (fr. 3605.– mensili) e quello dei figli (fr. 1553.– mensili complessivi) almeno fino al termine dell'istruttoria. Nulla risultava essere mutato da allora, tranne una rivalutazione delle criptovalute in fr. 331 079.– complessivi. La diffida ai debitori risultava pertanto giustificata.
L'appellante sostiene che in realtà egli non può disporre del capitale in criptovalute, consegnato alla banca __________ SA in garanzia del deprezzamento subìto da metalli preziosi posti in garanzia di un debito lombard, poiché in tal caso la banca verrebbe a sapere del suo stato di insolvenza e disdirebbe la
relazione, con grave danno per lui. Inoltre la trattenuta delle pigioni versate dalla N__________ SA per la locazione della villa a __________ pregiudicherebbe il rinnovo del mutuo
ipotecario di fr. 1 550 000.– gravante l'immobile e quello di
fr. 2 149 000.– (stando agli atti) gravante la casa da lui abitata a __________, stabili che egli ha messo in vendita finora infruttuosamente. Ciò gli creerebbe ulteriore pregiudizio, a maggior ragione ove si consideri che la moglie ha già promosso contro di lui due esecuzioni per complessivi fr. 25 474.– destinate all'incasso di contributi alimentari arretrati. Infine l'appellante ricorda di avere consegnato alla moglie nel giugno del 2023, per l'immediato, un kg di oro. Non sussisterebbero pertanto, suo dire, gli estremi che legittimerebbero la trattenuta decretata dal Pretore.
Certo, l'appellante si duole che in seguito alla trattenuta sulle pigioni il proprio fabbisogno minimo resti ampiamente scoperto. Tale circostanza però era già stata considerata dal Pretore nel decreto cautelare del 14 luglio 2023 (pag. 12 a metà), non impugnato da una parte né dall'altra. Né il giudice preposto a una diffida ai debitori può scostarsi – come riconosce anche l'appellante (memoriale, pag. 5 nel mezzo) – dai contributi fissati dal giudice a protezione dell'unione coniugale nell'ultima sua decisione, a meno che – ma l'ipotesi è estranea al caso specifico – siano subentrati fatti nuovi dopo di allora (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4 con rinvio a DTF 110 II 15 consid. 4; DTF 145 III 264 consid. 5.5.2). In concreto il denaro per erogare i contributi alimentari a moglie e figli sussiste. Non v'è ragione dunque di distanziarsi da quanto ha deciso il giudice a protezione dell'unione coniugale con il decreto cautelare del 14 luglio 2023.
Ribadisce l'appellante che quanto gli rimane delle pigioni versate dalla N__________ SA dopo la trattenuta litigiosa (fr. 1242.– mensili) offende il suo fabbisogno minimo di fr. 4650.– mensili. Già nel decreto cautelare del 14 luglio 2023 il Pretore ha invitato l'appellante nondimeno a rimediare l'ammanco attingendo al noto portafoglio in criptovalute. L'interessato prospetta un danno ingente ove riduca le garanzie consegnate alla banca __________ SA, la quale potrebbe disdire l'investimento in Bitcoin, i quali per di più nel frattempo si sono deprezzati. Se non che, come si è spiegato, l'interessato antepone una volta ancora ai fabbisogni minimi di moglie e figli i propri interessi economici, i quali invece devono cedere il passo. I fabbisogni minimi di moglie e figli, in altri termini, non possono essere chiamati a partecipare in sede di trattenuta all'azzardo di investimenti unilaterali del marito, tanto meno se ad alto rischio. Anche in proposito l'appello manca perciò di consistenza.
L'appellante fa notare di avere consegnato alla moglie nel giugno del 2023, per l'immediato, un kg di oro (due lingotti da 500 g). La circostanza potrebbe anche essere di rilievo se AP 1 si trovasse in difficoltà economiche meramente temporanee, destinate a risolversi rapidamente, sicché moglie e figli potrebbero supplire nel frattempo alla mora nel pagamento dei contributi alimentari realizzando il metallo prezioso. Il problema è che nella fattispecie l'appellante non prospetta nulla di concreto né fornisce assicurazioni sulla sua prevedibile capacità di erogare contributi di mantenimento, neppure a breve termine (“verserà gli arretrati non appena riuscirà a liquidare almeno una parte della sua sostanza”: memoriale, pag. 5 in alto). La dazione dei due lingotti non è sufficiente così per ostare alla trattenuta litigiosa.
Se ne conclude che, privo di fondamento, l'appello vede la sua sorte segnata. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili, AO 1 non essendo stata invitata a formulare osservazioni.
L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto l'istanza di effetto sospensivo contenuta nell'appello.
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge anche la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Contro decreti cautelari, ad ogni modo, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF).
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.
Le spese processuali di fr. 750.– sono poste a carico dell'appellante.
Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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