AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.2023.131
Data decisione, Autorità: 06.11.2023, ICCA
Titolo: Diffida ai debitori senza probabilità di successo
DIFFIDA AI DEBITORIGRATUITO PATROCINIOPROTEZIONE DELL'UNIONE CONIUGALE art. 177 CPC
Incarti n. 11.2023.131 11.2023.132
Lugano, 6 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Giamboni
vicecancelliera:
Gaggini
sedente per statuire nella causa SO.2023.856 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 29 agosto 2023 da
contro
Davide AO 1
PA 2 ),
giudicando sull'appello del 12 ottobre 2023 presentato da AP 1 contro la sentenza emanata dal Pretore aggiunto il 3 ottobre 2023 (inc. 11.2023.131),
come pure sulle contestuali richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio (inc. 11.2023.132);
Ritenuto
in fatto: A. Il 29 agosto 2023 AP 1 (1973) si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna perché ordinasse alla ditta __________ GmbH di __________, presso cui lavora il marito AO 1 (1972), di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 2500.– mensili a titolo di contributo alimentare pattuito il 24 aprile 2021 in una convenzione a tutela dell'unione co-niugale omologata dal Pretore del Distretto di Vallemaggia, river-sandole l'importo su un conto postale a suo nome. Contestualmente essa ha postulato una provvigione ad litem di fr. 1200.– e il beneficio del gratuito patrocinio.
B. Con decisione del 1° settembre 2023 il Pretore aggiunto ha respinto sia l'istanza di provvigione ad litem sia la domanda di gratuito patrocinio nella misura in cui tali richieste si riferivano ai costi di avvocato. Statuendo poi il 12 settembre 2023 in via cautelare e senza contraddittorio, egli ha ordinato la diffida ai debitori. Invitato a formulare osservazioni scritte, AO 1 ha proposto il 14 settembre 2023 di respingere tanto l'istanza di diffida ai debitori quanto la richiesta di provvigione ad litem nella misura in cui questa si riferiva ai costi processuali. AP 1 ha replicato spontaneamente il 19 settembre successivo, AO 1 ha duplicato spontaneamente il 2 ottobre 2023, ognuno mantenendo le proprie posizioni.
C. Statuendo il 3 ottobre 2023, il Pretore aggiunto ha respinto l'istanza di diffida ai debitori e ha revocato il decreto “supercautelare” del 12 settembre precedente. Le spese processuali di fr. 300.– sono state poste a carico di AP 1, tenuta a rifondere al marito fr. 1000.– per ripetibili. Le domande di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio per spese processuali sono state anch'esse respinte.
D. Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 ottobre 2023 in cui conclude per la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere confermato il decreto “supercautelare” del 12 settembre 2023, previa concessione di una provvigione ad litem e del gratuito patrocinio. Preliminarmente essa chiede inoltre che all'appello sia conferito effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Un'istanza di “diffida ai debitori” è trattata con la procedura sommaria, sia essa promossa come provvedimento cautelare nell'ambito di un processo principale (protezione dell'unione coniugale, divorzio, mantenimento) o come provvedimento autonomo, fuori di esso, come in concreto. La relativa decisione è appellabile nel termine di 10 giorni (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso sia di almeno fr. 10 000.– secondo l'ultima conclu-sione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale requisito è dato, ove si consideri l'ammontare (fr. 2500.– mensili) e la durata (senza limiti di tempo) della trattenuta in discussione davanti al Pretore. Quanto alla tempe-stività del rimedio giuridico, il decreto cautelare è pervenuto alla patrocinatrice dell'istante il 18 settembre 2023 (tracciamento dell'invio n. 98__________, agli atti). Inoltrato il 28 set-tembre seguente, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che la somma di fr. 2500.– mensili oggetto della trattenuta corrisponde al contributo alimentare pattuito dai coniugi per convenzione, come pure che dall'ottobre del 2022 AO 1 corrisponde alla moglie fr. 2250.– mensili invece dei fr. 2500.– mensili previsti. Inoltre egli ha constatato che il debitore giustifica tale deduzione con il fatto che dall'ottobre del 2022 il figlio N__________ (nato il 9 luglio 2003) vive con lui e non più con la madre, senza che costei gli abbia mai riversato i fr. 250.– mensili dell'assegno familiare (di formazione), e che AP 1 si oppone a tale compensazione invocando l'art. 125 n. 2 CO. Tuttavia – ha continuato il primo giudice – l'art. 125 n. 2 CO vieta unicamente la compensazione di debiti alimentari con crediti del debitore fino a concorrenza di quanto il titolare del credito ha diritto di vedersi garantire a tutela del proprio fabbisogno minimo in virtù del diritto esecutivo, non per quanto eccede tale ammontare (richiami di dottrina in: Jeandin/Hulliger, Commentaire romand, CO I, 7ª edizione, n. 8 ad art. 125 e rimandi; Aepli in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 74 ad art. 125 CO). Con un reddito di circa fr. 2000.– mensili e un fabbisogno minimo di fr. 3683.50 mensili AP 1 accusa un disavanzo di fr. 1683.50 mensili. Il versamento di fr. 2250.– mensili da parte del marito le assicura con qualche margine, pertanto, il minimo esistenziale del diritto esecutivo. La compensazione con quanto lei dovrebbe riversare al convenuto a titolo di assegno familiare (fr. 250.– mensili) non lede così l'art. 125 n. 2 CO. Onde la reiezione dell'istanza di diffida ai debitori.
Nell'appello AP 1 sostiene anzitutto che il Pretore aggiunto le rimprovera a torto di non avere contestato quanto obietta il marito, ovvero che dall'ottobre del 2022 essa trattiene indebitamente gli assegni familiari in favore del figlio. Essa ricorda di avere fatto valere nella duplica spontanea “che le buste paga prodotte [dal convenuto] sono unicamente del mese di marzo e aprile 2023”, sicché, “contrariamente a quanto asserito dal ma-rito”, tali buste non comprovano che essa “avrebbe a far tempo da ottobre 2022 incassato gli assegni familiari”. Se non che, un conto è sapere quanto il marito ha o non ha reso verosimile, un altro è sapere se l'istante ha chiaramente contestato di avere percepito gli assegni familiari dall'ottobre del 2022 in poi. Il Pretore aggiunto ha rilevato che AP 1 eccepiva la lacunosità della documentazione prodotta dal convenuto, ma non contestava di trattenere per sé gli assegni periodici sin dall'ottobre del 2022. Ora, una contestazione dev'essere chiara ed esplicita. AO 1 potrà anche avere documentato unicamente la percezione degli assegni familiari da parte della moglie nel marzo e nell'aprile del 2023, ma costei non ha contestato di riscuotere quelle prestazioni dall'ottobre del 2022. L'opinione del primo giudice è pertanto corretta. Al riguardo l'appello manca di consistenza.
L'appellante adduce inoltre che dall'ottobre del 2022 all'agosto del 2023 il convenuto le ha sì versato fr. 24 750.– complessivi (fr. 2250.– per 11 mesi), ma che il pagamento del settembre 2022 (doc. 3) si riferiva in realtà al contributo alimentare di quello stesso mese di settembre, non al contributo di ottobre. L'affermazione potrà anche essere vera, ma nulla muta alla circostanza che negli ultimi 11 mesi precedenti l'istanza di diffida ai debitori AO 1 ha regolarmente corrisposto alla moglie l'importo di fr. 2250.– mensili (fr. 2500.– meno l'assegno familiare di fr. 250.– percepito dalla moglie medesima). In condizioni del genere non soccorrono, di conseguenza, gli estremi per ordinare una trattenuta di stipendio.
In terzo luogo l'appellante censura l'ammontare del proprio reddito e del proprio fabbisogno minimo accertati dal Pretore aggiunto. Il primo giudice ha stimato quei dati, in mancanza d'altro, fondandosi su quanto risultava dalla convenzione stipulata dai coniugi il 24 aprile 2021 (reddito circa fr. 2000.– mensili, fabbisogno minimo fr. 3683.50). L'interessata asserisce ora che il proprio fabbisogno minimo è di fr. 3692.37 mensili sulla base di documenti contenuti in un incarto CA.2023.6 fra le stesse parti, da lei richiamato nell'istanza. Ci si può domandare se ciò sia ammissibile, nell'istanza di diffida ai debitori i documenti in questione non essendo nemmeno menzionati. Comunque sia, foss'anche il fabbisogno minimo dell'interessata di fr. 3692.37 mensili, nulla muterebbe ai fini del giudizio. L'appellante allega invero che il proprio reddito è calato a complessivi fr. 1530.63 mensili, sicché essa registra un ammanco di fr. 2161.74 mensili. Sta di fatto che con il versamento di fr. 2250.– mensili da parte del con-venuto il suo fabbisogno minimo secondo il diritto esecutivo ri-mane coperto. Anche su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.
In diritto l'istante ribadisce che il marito non può dedurre dal contributo di mantenimento da lui dovuto l'assegno familiare da lei percepito perché creditore dell'assegno familiare è unicamente il figlio, mentre una compensazione presuppone che ogni parte sia al tempo stesso creditrice e debitrice dell'altra (art. 120 CO). In concreto si evince nondimeno che da quando il figlio è andato ad abitare con il padre (ottobre del 2022) questi provvede all'intero fabbisogno in denaro di lui, compreso quindi l'ammontare dell'assegno familiare che spetta al figlio e che è parte del fabbisogno in denaro. Così facendo, egli è surrogato nei diritti del figlio per l'ammontare di tale prestazione. Giusta l'art. 110 n. 2 CO il terzo che soddisfa un creditore è surrogato per legge nei diritti del creditore fino a concorrenza della somma pagata quando il debitore partecipa al creditore che il terzo pagante prende il posto del creditore. Non occorre una dichiarazione formale. Basta che il figlio si renda conto che, ricevendo l'ammontare dell'assegno dal padre, sia consapevole di non essere più creditore della somma verso la madre e sia d'accordo (v. Tevini in: Commentaire romand, 3ª edizione, n. 31 ad art. 125 CO con riferimenti; Weber/ von Graffenried in: Berner Kommentar, 2ª edizione, n. 39 ad art. 110 CO).
Nella fattispecie il figlio, ventenne, non si è mai opposto al fatto di vedersi finanziare dal padre l'intero fabbisogno in denaro fin dall'ottobre del 2022 benché la madre tenga l'assegno familiare per sé. Nemmeno egli risulta ignorare che il padre gli anticipi
l'equivalente della somma in luogo e vece della madre, la quale riscuote l'assegno familiare e lo trattiene. Né sussistono indizi per arguire ch'egli abbia a presumere una remissione di debito da parte del genitore, nel senso che il padre intenda lasciare l'assegno familiare alla madre, integrando a proprie spese il fabbisogno in denaro del figlio. Nemmeno l'appellante, del resto, prospetta una tesi del genere. Ne segue che il finanziamento di AO 1 a beneficio del ragazzo comporta una surrogazione, ovvero un cambio di creditore. Il convenuto è legittimato così a far valere la pretesa del figlio nei confronti della madre e a compensarla con quanto egli deve alla madre medesima per il contributo alimentare, tale compensazione non ledendo – come si è visto – il fabbisogno minimo di lei. Anche in proposito l'appello è destinato perciò all'insuccesso.
Intanto l'opposizione del convenuto alla richiesta di provvigione ad litem non può reputarsi tardiva, come l'interessata pretende. Il Pretore aggiunto ha impartito al convenuto il 29 agosto 2023 un termine di dieci giorni “per formulare eventuali osservazioni” all'istanza in cui AP 1 sollecitava tanto la trattenuta di stipendio quanto la provvigione ad litem. L'11 settembre successivo il convenuto ha postulato una proroga del termine, che il Pretore aggiunto ha accordato l'indomani. AO 1 ha poi presentato un memoriale di osservazioni il 14 settembre 2023, postulando la reiezione dell'istanza, compresa la richiesta di provvigione ad litem. Che la citata proroga del termine si riferisse alla sola domanda di trattenuta di stipendio non figurava nell'ordinanza del Pretore aggiunto, né il convenuto aveva ragione di supporlo, né l'interessata ha eccepito alcunché nella duplica spontanea. E un'istanza senza prospettive di buon diritto non giustificava una provvigione ad litem (I CCA, sentenza inc. 11.2022.110 del 24 maggio 2002 consid. 10 con rinvii) né, tanto meno, il beneficio del gratuito patrocino (art. 117 lett. b CPC).
Rimane da domandarsi se l'istanza di diffida ai debitori fosse effettivamente senza probabilità di successo, come ritiene il Pretore aggiunto. La risposta è affermativa. Da un lato, il convenuto risultava avere versato dall'ottobre del 2022 all'agosto del 2023 fr. 2250.– per gli 11 mesi e il fatto che i pagamenti fossero “sfasati” di un mese rispetto alla loro scadenza poteva formare oggetto di un'esecuzione ordinaria per la mensilità mancante, ma non appariva bastare per una diffida ai debitori. Dall'altro, l'istante risultava poter coprire il proprio fabbisogno minimo, in base ai dati da lei stessa forniti, già con il versamento di fr. 2250.– mensili. In circostanze siffatte mal si intravede quali probabilità di esito positivo potesse avere un'istanza di diffida ai debitori, sicché la valutazione del Pretore aggiunto merita di essere condivisa.
giudice dovendo esercitare il proprio potere d'apprezzamento a norma dell'art. 107 cpv. 1 lett. c CPC con criteri restrittivi (Stoudmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021, n. 33 ad art. 107 con rinvii di giurisprudenza). Le mere difficoltà economiche in cui può versare l'istante non bastano. Anche sotto questo profilo l'appello denota perciò la sua infondatezza.
appello non possono, a loro turno, trovare accoglimento, già per il fatto che la stessa istanza di diffida ai debitori appariva – come si è visto – sprovvista sin dall'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC). Delle eventuali difficoltà finanziarie in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, fissando le spese processuali senza considerare l'elevato valore litigioso della trattenuta di stipendio (DTF 137 III 195 consid. 1.1). Non si pone invece questione di ripetibili, AO 1 non essendo stato chiamato a formulare osservazioni all'appello.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
Le spese processuali di fr. 650.– sono poste a carico dell'appellante.
Le richieste di provvigione ad litem e di gratuito patrocinio sono respinte.
Notificazione:
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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