AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1994.14
Data decisione, Autorità:
24.02.1995, IICCA
Incarto n.
12.94.00014
Lugano
24 febbraio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. no. 78/91 (congiunto con
l'inc. no. 54/91) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con petizione 24
giugno 1991 da
rappr.
dallo studio legale avv. __________
Contro
avv.
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di fr. 20’110.90 oltre interessi al 6% e il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano 1.
circondario (saldo della mercede dell’appaltatore);
domande avversate dal convenuto, che ha postulato
l’integrale reiezione della petizione, e sulle quali il Pretore con sentenza 7
novembre 1994 si è così pronunciato:
- La petizione è accolta.
Il
convenuto è condannato a versare alla __________ l’importo di fr. 20’110.90
oltre interessi al 5% a far capo dal 14 febbraio 1991.
-
Per tali importi è rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________dell’UE di Lugano
-
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese, da
anticipare dalla parte attrice, sono a carico del convenuto che rifonderà a
controparte fr. 2’000.- di ripetibili.
Appellante il convenuto, che con atto di appello del
28 novembre 1994 chiede in via preliminare la congiunzione della presente
procedura ricorsuale con quella presentata contro la sentenza 54/91 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente le due petizioni o in
subordine di accoglierle limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il
tutto, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la parte attrice con osservazioni del 20
gennaio 1995 postula la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili.
Letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in
fatto
A. L’avvocato __________, qui convenuto, è proprietario
di due rustici siti rispettivamente nei Comuni di __________ e di __________.
Negli
anni 1981-1983 egli fece eseguire dalla società __________, qui attrice,
importanti lavori di ristrutturazione per entrambi gli immobili, per una spesa
complessiva di fr. 298’997.-.
B. Con petizione 24 giugno 1991 l’attrice ha chiesto la
condanna del convenuto al pagamento di fr. 20’110.90 oltre interessi al 6% dal
14 febbraio 1991 a saldo delle opere eseguite a __________ e a __________.
In
realtà, il saldo a suo favore ammonterebbe a fr. 28’360.90 (cfr. doc. C e D);
in questa sede l’attrice ha tuttavia limitato la sua richiesta a fr. 20’110.90,
atteso che la rimanenza di fr. 8’250.-, che lei ritiene compensata da un
credito di pari importo vantato dall’avv. __________ nei suoi confronti per
prestazioni legali e notarili, è oggetto di un’altra causa (inc. 54/91 della
medesima Pretura): vista la connessione tra le due procedure, ne chiede
preliminarmente la congiunzione.
C. Con risposta 3 settembre 1991 il convenuto si è
opposto alla petizione, protestando spese e ripetibili.
In
via preliminare, dopo aver sollevato l’eccezione di litispendenza -con riferimento
alla causa inc. 54/91- e quella di prescrizione, asserendo che nel caso di
specie ai crediti dell’attrice si applicava la prescrizione quinquennale
prevista dall’art. 128 cifra 3 CO, dato che si trattava di lavori artigianali,
egli si oppone alla congiunzione delle due procedure.
Nel
merito, egli osserva che le fatture esposte dalla controparte sono state
regolarmente pagate; la richiesta di saldo sarebbe inoltre contraria al
principio della buona fede, in quanto avvenuta per ritorsione dopo che egli
aveva a sua volta chiesto il pagamento degli onorari per prestazioni legali e
notarili.
D. Mentre in replica l’attrice si è limitata a contestare
le tesi di controparte ed in particolare l’applicazione nel caso concreto della
prescrizione quinquennale, nella duplica il convenuto ha dapprima fatto notare
nella documentazione allegata da controparte una discordanza tra gli acconti da
lui versati (doc. 1 e D); a suo parere, il riconoscimento delle pretese attoree
sarebbe infine escluso per la carente progettazione riscontrata e per l’assenza
di una direzione lavori.
E. Con decisione 7 dicembre 1993 il Pretore ha respinto
l’eccezione di litispendenza e ha decretato la congiunzione di questa causa con
quella di cui all’inc. 54/91.
Nei
memoriali conclusivi, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
F. Con sentenza 7 novembre 1994 il Pretore ha accolto la
petizione e di conseguenza condannato il convenuto al pagamento di fr.
20’110.90 oltre interessi, somma per cui ha rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta al PE n. __________dell’UE di Lugano 1. circondario
(doc. F), mettendo infine a suo carico la tassa di giustizia di fr. 1’000.- e
le ripetibili di fr. 2’000.-.
Il
giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che nel caso di specie alle
pretese dell’attrice si applicasse la prescrizione decennale e non quella
quinquennale, visto e considerato che i lavori di ristrutturazione dei due
rustici non erano qualificabili come artigianali: ne discendeva che la
richiesta attorea non era prescritta. Non avendo il convenuto provato di aver
saldato le fatture, la cui entità per altro era rimasta incontestata, la
domanda dell’attrice è stata integralmente accolta, tranne per il saggio degli
interessi che è stato riconosciuto nella misura del 5%. Le eccezioni in punto
alla qualità dei lavori non sono state esaminate, in quanto irritualmente
sollevate solo in sede di conclusioni.
G. Con appello 28 novembre 1994 il convenuto ha chiesto
in via preliminare la congiunzione della presente procedura ricorsuale con
quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1, e nel merito la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente le due petizioni o in subordine di accoglierle
limitatamente a fr. 10’110.90 oltre interessi; il tutto, con protesta di spese
e ripetibili di primo e secondo grado.
Con
la richiesta di congiunzione l’appellante postula che, contrariamente da quanto
fatto dal Pretore, questa Camera emani un solo giudizio, imponendo quindi una
sola tassa di giustizia e una sola indennità per ripetibili.
Nel
merito egli riformula la tesi secondo cui nel caso di specie sia applicabile la
prescrizione quinquennale, ritenuto come l’attrice abbia svolto un’attività
artigianale. Quanto alla sussistenza del debito, il Pretore non ha tenuto conto
degli acconti non registrati dall’attrice, non ha speso una parola sui motivi
per cui l’attrice ha atteso così tanto tempo prima di sollecitare il saldo
delle fatture, né ha chiarito perché il convenuto sia stato stralciato dai
libri contabili dell’attrice o ancora perché per __________ non fu concesso
nessuno sconto.
H. Delle osservazioni 20 gennaio 1995 dell’attrice con
cui si postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si
dirà se necessario nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
- Dando seguito alla richiesta formulata dall’appellante
in via preliminare nel gravame, questa Camera, sulla base delle argomentazioni
già addotte dal Pretore nel giudizio 7 dicembre 1993 -che trovano applicazione
per analogia- conferma la congiunzione della presente procedura ricorsuale con
quella presentata contro la sentenza 54/91 della Pretura del distretto di
Lugano, Sezione 1 (inc. IICCA 57/95).
L’appellante
sembra invero rimproverare al primo giudice -e per questo motivo riformula tale
richiesta in sede di appello- di aver violato il principio dell’economia
processuale per il fatto di aver emesso due sentenze con due giudizi su tasse e
spese, nonché duplice assegnazione di ripetibili. Ora, nel caso di specie, il
principio dell’economia processuale non è tuttavia stato violato (Rep.
1990 p. 272), in quanto la congiunzione ha permesso di effettuare una sola
istruttoria, ciò che ha indubbiamente comportato una riduzione delle spese
giudiziarie. Nulla impedisce al giudice, se lo ritiene opportuno, di allestire
due giudizi con rispettivi giudicati su spese e ripetibili; lo stesso
appellante ammette del resto che, se il giudice riunisce in una sola sentenza
due cause congiunte, i dispositivi restano comunque separati e possono essere
impugnati singolarmente (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 3 ad art. 72): ciò
significa che, anche in quel caso, vi dovrà essere un doppio giudizio su spese
e ripetibili.
Nel
giudizio sull’appello, preso atto della congiunzione precedentemente decretata
e dell’impugnazione della sentenza nella causa congiunta, questa Camera, per
comodità di motivazione, procederà pure con due distinte sentenze.
- Prima di esaminare specificatamente la questione dei
termini di prescrizione applicabili alle pretese della parte attrice, si
tratterà di stabilire esattamente quale sarà il credito che potrà eventualmente
esserle riconosciuto.
2.1 In virtù dell’art. 8 CC, l’onere della prova circa
l’esistenza di una pretesa creditoria, incombe a chi intende far valere tale
pretesa.
Nella
fattispecie l’attrice sostiene di essere creditrice del convenuto in
conseguenza di due contratti di appalto, relativi alla ristrutturazione di due
rustici a __________ e a __________, il cui saldo non è stato ancora soluto: a
riprova dell’esistenza e dell’ammontare della pretesa ella ha versato agli atti
tutta una serie di fatture, nonché un conteggio riassuntivo delle stesse (doc.
C e D). Il convenuto, dal canto suo, non ha contestato l’ammontare delle
fatture, segnatamente eccependo che le opere fatturate non fossero state
eseguite o lo fossero state solo in parte o ancora che gli importi esposti
fossero eccessivi.
Ne
discende che l’esistenza e l’ammontare delle fatture devono ritenersi provate.
2.2 L’appellante ritiene per contro che il saldo di fr.
28’360.90, che controparte considera insoluto, in realtà non costituisca un
debito, atteso che l’importo è stato parzialmente pagato (fr. 10'000.--),
rispettivamente è stato condonato come sconto.
L’onere
della prova circa l’esistenza di tali circostanze, che attestano la sua
liberazione dal debito, incombe al debitore convenuto (IICCA 26 febbraio
1992 in re H./C.).
2.2.1 Questa Camera ha già avuto modo di precisare che il
testo di un documento allestito da una parte equivale ad un’affermazione della
stessa parte: quanto viene spontaneamente riconosciuto nello stesso cessa
pertanto di essere un fatto contestato e vale come da lei ammesso (art. 170
cpv. 2 CPC; IICCA 10 giugno 1994 in re T./R. & K. SA in liq.).
A
giusta ragione, l’appellante chiede quindi che la pretesa di controparte venga
diminuita di fr. 10’000.-, atteso che dalla documentazione allegata
dall’attrice risulta che quest’ultima ha omesso di registrare nel conteggio di
cui al doc. D due acconti di fr. 5’000.- ciascuno, pagamenti avvenuti il 6
giugno e il 23 novembre 1981 (cfr. doc. 1).
Tale
conclusione si impone, tanto più che la stessa parte attrice non ha a suo tempo
eccepito di falso quel documento, mentre la tesi secondo cui ella sarebbe
incorsa in un errore di scritturazione nell’allestimento dello stesso, oltre
che irritualmente proposta per la prima volta con le osservazioni all’appello -e
pertanto proceduralmente irrita (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini, op. cit.,
N. 2, 13 ad art. 78)- è inoltre rimasta allo stadio di puro parlato.
2.2.2 Con l’appello il convenuto ripropone inoltre la tesi
sollevata per la prima volta con le conclusioni, secondo cui gli sarebbe stato
concesso uno sconto pari al saldo, sia per i numerosi errori commessi
dall’appaltatore nell’esecuzione dell’opera, sia per il fatto che lo stesso era
stato concesso per i lavori di __________.
Tali
considerazioni, in quanto proposte tardivamente al di fuori degli allegati
preliminari, sono tuttavia proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC; Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 2, 13 ad art. 78), oltre che per nulla provate.
2.2.3 L’appellante ritiene infine che controparte non
avrebbe provato la sua pretesa, il che sarebbe pure provato dal fatto che dal
1983 al 1987 essa non sollecitò in alcun modo il convenuto e dal fatto che
quest’ultimo non risultava più nella contabilità dell’attrice.
Mentre
la circostanza secondo cui il convenuto non era più registrato tra i debitori
dell’attrice non è assolutamente vera (cfr. doc. V e W), il fatto che l’attrice
abbia atteso fino al 1987 per chiedere il saldo della fattura non risulta
determinante: il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il fatto
che un creditore attenda a far valere una pretesa entro il termine di
prescrizione non costituisce di per sé stesso un motivo per ammettere
l’esistenza di un abuso di diritto da parte sua, a meno che naturalmente altre
circostanze parlino per una violazione del principio della buona fede (DTF
116 II 431, 94 II 41). Ora, nella fattispecie il convenuto si è limitato ad
asserire che la richiesta del saldo è avvenuta per ripicca, poiché egli, a sua
volta, avrebbe “osato” fatturare le sue prestazioni legali e notarili: poiché
tuttavia le parti non hanno ritenuto opportuno illustrare i motivi per cui i
rapporti tra di loro si sono modificati (risposta p. 4 e replica p. 4), non si
può ora rimproverare al giudice per non essere stato in grado di valutare se la
fatturazione sia avvenuta per ripicca o per altri motivi che potrebbero
eventualmente costituire un abuso di diritto. La mancanza di una prova in tal
senso va anche in questo caso a sfavore dell’appellante e convenuto, che da
tale circostanza intendeva far valere dei diritti (art. 8 CC).
- L’art. 128 cifra 3 CO invocato dal convenuto prevede
un termine di prescrizione abbreviato di 5 anni “per lavori d’artigiani”.
3.1 L’onere della prova per il compiersi della
prescrizione spetta a colui che la eccepisce (Kummer, Commentario bernese,
N. 165 ad art. 8 CC). Se viene invocato il compimento di un termine di
prescrizione più breve di quello ordinario, l’eccipiente è di conseguenza
tenuto a dimostrare anche l’esistenza delle premesse dell’applicabilità della
noma eccezionale, alla quale egli fa riferimento (IICCA 5 novembre 1993
in re V. SA/R.).
Nella
fattispecie spetta perciò al convenuto dover fornire la prova della natura
artigianale della prestazione dell’attrice.
3.2 La norma deroga al termine ordinario di 10 anni (art.
127 CO) e riveste pertanto carattere di eccezione. Ne consegue che dovrà essere
esaminato con rigore se ricorrano le premesse per la sua applicazione (DTF
109 II 115, 109 II 431; IICCA 5 novembre 1993 in re V. SA/R., 18 maggio
1994 in re F. R. SA/Z.).
Secondo
il Tribunale federale l’unico criterio determinante in proposito è la natura
dell’opera che l’appaltatore si è impegnato ad allestire nell’ambito del
contratto di appalto in questione. In questo senso il lavoro d’artigiano è
caratterizzato dall’attività manuale, assistita da semplici attrezzi o
apparecchi e nella quale vi è poco spazio per l’utilizzazione di macchinari,
attività che si contrappone alla produzione meccanica in serie (IICCA 6
dicembre 1991 in re G./I. SA). Siffatto lavoro deve perciò in concreto essere
prevalente o almeno equivalente alle altre prestazioni dell’appaltatore, in
particolare agli aspetti intellettuali e scientifici, organizzativi e
amministrativi del suo adempimento (DTF 116 II 428 e segg., 109 II 115 e
116; IICCA 6 luglio 1988 in re Z./A. R. SA, 3 settembre 1991 in re R.
SA/S. SA, 5 novembre 1993 in re V. SA/R., 18 maggio 1994 in re F. R. SA/Z.; Vaucher,
La prescription des actions des artisans pour leur travail, in JDT 1963
I p. 230 e segg.; Gauch, Der Werkvertrag, 3. ed., Zurigo 1985, N. 871 e
segg.).
3.3 Per quanto concerne l’attività dell’impresario
costruttore, questa Camera, sulla base dalla giurisprudenza del Tribunale
federale, ha già avuto modo di stabilire che il credito dell’imprenditore edile
per la costruzione di una casa non va soggetto alla prescrizione quinquennale dell’art.
128 cifra 3 CO e ciò a prescindere dalla circostanza che l’edificazione dello
stabile sia stata adempiuta da un solo imprenditore o da un’impresa generale
facente capo a subappaltatori, l’attività propriamente manuale e tecnica
essendo in questo caso dominata, o quanto meno compensata, “da un importante
contributo intellettuale, organizzativo e amministrativo indispensabile per
l’edificazione corretta e razionale del fabbricato” (cfr. IICCA 6 luglio
1988 in re Z. /A. R. SA; DTF 109 II 116, 98 II 184; Rep. 1984 p.
145; Becker, Commentario bernese, 1941, N. 9 ad art. 128 CO; Oser/Schönenberger,
Commentario zurighese, N. 7 ad art. 128 CO).
Le
medesime considerazioni valgono evidentemente nel caso, come quello in esame,
in cui l’attrice ha effettuato importanti lavori di ristrutturazione in due
rustici con una spesa complessiva di poco inferiore a fr. 300’000.- (doc. C e
D; Rep. 1984 p. 145): non va infatti dimenticato che anche in questo
caso l’attrice ha agito in pratica come un’impresa generale, portando a termine
in particolare le opere da capomastro, da tagliapietre, da carpentiere, da gessatore,
sottofondi per pavimenti, canalizzazione fosse, muri di sostegno e sistemazione
esterna (doc. I); l’attrice ha altresì curato la direzione lavori, ha svolto le
mansioni di architetto (doc. I), per i suoi interventi ha dovuto allestire
numerosi piani (doc. J-Q e Z) -anche se poi la particolarità dell’intervento ne
ha limitato l’uso- ha fatto capo nel limite del possibile a macchinari (menzi muck,
duper, betumiera, impianto cantiere e nastro trasportatore); il tutto, in due
cantieri che sono rimasti aperti per oltre sei mesi (cfr. al proposito le
testimonianze __________ e __________).
In
tali circostanze, il fatto che, per le limitate dimensioni dell’immobile, sul
cantiere lavoravano al massimo quattro operai, non può bastare per ritenere
artigianali le opere eseguite.
Ne
consegue l’ammissione anche in questo caso dell’applicabilità del termine
decennale di prescrizione, termine che nella fattispecie non risulta essersi
compiuto.
- In parziale accoglimento dell’appello, il convenuto
sarà pertanto tenuto a versare a controparte fr. 10’110.90 oltre interessi.
Le
spese e le ripetibili di prima e seconda istanza seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 28 novembre 1994 dell’avv. __________ è
parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 7 novembre 1994 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1, è così riformata:
- La petizione è parzialmente accolta.
Il
convenuto è condannato a versare alla __________ l’importo di fr. 10’110.90
oltre interessi al 5% a far capo dal 14 febbraio 1991.
-
Per tali importi è rigettata in via definitiva
l’opposizione al PE n. __________dell’UE di Lugano
-
La tassa di giustizia di fr. 1’000.- e le spese, da
anticipare dalla parte attrice, restano per metà a suo carico e per l’altra
metà sono poste a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 780.-
b)
spese fr. 20.-
Totale
fr. 800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per metà e per l’altra metà
vanno caricate alla parte appellata, compensate le ripetibili di appello.
III. Intimazione a: __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster