AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.20
Data decisione, Autorità: 22.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00020
Lugano 22 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, vicepresidente Zali e Pellegrini, quest'ultimo in sostituzione del giudice Cocchi, escluso
segretario:
Petrini
sedente per giudicare il ricorso per nullità 14 dicembre 1994 (art. 36 CIA) di
rappr. dall'avv. __________
Contro
il lodo arbitrale 10 novembre 1994 dell'arbitro unico, avv. __________, prolato nella procedura che oppone il ricorrente al
rappr. dall'avv. __________
lette le osservazioni al ricorso del __________;
esaminati gli atti dell’incarto;
considera
in fatto e in diritto:
La vertenza che ha portato al lodo impugnato è sorta in seguito all’esigenza dell’aeroporto di rispettare determinate norme di sicurezza del traffico aereo, ovvero di provvedere all’eliminazione di ostacoli - tecnicamente definiti per quanto riguarda le quote - alle manovre di decollo e di atterraggio, ostacoli che quindi possono trovarsi anche su fondi di terzi.
Nel caso particolare, essi erano rappresentati da un certo numero di platani, radicati oltre i limiti geografici dell’aeroporto, quindi anche nella proprietà __________. Parte di essi - in date diverse - ha dovuto essere capitozzata per garantire le quote di sicurezza; sennonché buona parte delle piante, a dipendenza di tale intervento e di altri fattori di cui si dirà, sono state infettate dal “cancro colorato del platano” che ne ha causato la morte. Pur tenendo conto di tutti gli interventi di ripristino della superficie alberata, effettuati sul suo fondo dal __________, il proprietario chiede alla Città un risarcimento danni di almeno fr. 585’178.50, per quel che concerne la quota di allontanamento (limite di sicurezza) del 4 %, ossia gli interventi dipendenti dal rispetto di tale quota, e di almeno fr. 497’492.-, per quel che concerne la quota del 2,4 % (cfr. Completazione di conclusioni 23 marzo 1993).
Il __________ o, oltre a postulare la reiezione della domanda avversaria, chiede che venga fatto ordine ad __________ di eliminare, rispettivamente di capitozzare gli ultimi quattro platani che si trovano sul suo fondo, affinché possa essere rispettata la quota del 2,4 %, richiesta dall’utenza dell’aeroporto.
a) avrebbe tagliato raso-suolo le piante secche trovantesi sul fondo __________;
b) avrebbe provveduto alla capitozzatura degli alberi, giusta le vigenti norme ICAO, al fine di garantire la linea di sicurezza del 4 %;
c) avrebbe risarcito il signor __________ con un’adeguata indennità, “qualora a seguito di capitozzatura, le piante dovessero subire danni o perire”. La determinazione del risarcimento sarebbe stata effettuata da un arbitro unico.
Infine, il 25 novembre 1987, le parti decisero - tra l’ altro - di chiedere all’ing. __________ del Servizio fitosanitario cantonale “di valutare quali piante (platani) del __________ interessate dalle misure di sicurezza dell’aeroporto devono essere tagliate perché malate rispettivamente capitozzate secondo il piano 13 aprile 1987/ XII.87 sulla base della superficie di avvicinamento del 4 %; inoltre di indicare il valore delle piante eliminate, rispettivamente da capitozzare, tenendo conto non solo del valore del legno, ma anche in relazione all’ambiente ed alla funzione delle piante nel campeggio”.
Contestualmente davano il via alla presente procedura, affidando all’avv. __________ l’incarico di dirimere nelle forme dell’arbitrato di diritto le seguenti questioni:
“a) se ed eventualmente in quale misura è dovuta un’indennità a titolo di risarcimento danni dal __________ al signor __________ a dipendenza delle misure di sicurezza per l’aeroporto in seguito alla capitozzatura rispettivamente eliminazione delle piante a qualsiasi titolo (come ad esempio svalutazione dei siti, mancato guadagno, danno estetico, immissioni moleste, ecc.);
b) se ed eventualmente in quale misura è dovuta un’indennità come al punto precedente nel caso in cui si dovesse procedere al taglio completo e/o capitozzatura sulla base della superficie di allontanamento (2,4 %);
c) a chi le spese e le ripetibili”:
Le sue spiegazioni sulla natura della malattia contratta dai platani e sulle vie di contagio sono poi state integrate nel corso di un’audizione orale.
Prima di affrontare le specifiche domande delle parti, l’arbitro ha premesso i limiti della propria indagine a dipendenza della carenza di elementi istruttori chiari, dipendenti da momenti diversi: fra questi la mancata prova, da parte dell’attore principale __________, del numero originario di platani esistenti sul fondo del campeggio precedentemente ai primi interventi di capitozzatura, collocabili cronologicamente attorno al 1984 e le discordanze fra gli elementi raccolti in sede istruttoria, ossia la difficile valutazione dell’entità dei successivi interventi, così come parzialmente riprodotti, rispettivamente dai testi, dall’ing. __________, dai rilevamenti del geometra revisore, ecc. Giunge comunque, in base a diversi elementi e deduzioni, a determinare in 59 l’effettivo verosimile dei platani esistenti originariamente sul sedime __________.
Nel merito, accoglie parzialmente la richiesta del __________ considerando legittima l’esigenza dell’ente pubblico di poter disporre di uno spazio di sicurezza fino a una quota del 2,4 %. Pertanto lo autorizza, a sue spese, ad eliminare due platani e a capitozzarne altri due (tutti corrispondenti al no. 14 sul piano del geometra __________); inoltre lo obbliga, a sue spese, a rimuovere una pianta (no. 13) e ceppaie (no. 15).
Accoglie parzialmente, in misura tuttavia notevolmente ridotta rispetto alla domanda, le richieste di __________. In sostanza respinge la pretesa dell’attore principale, intesa a vedersi risarcito per oltre fr. 500’000.-, pari al valore
Passando in rassegna i presupposti d’ applicazione degli art. 41 e segg., rispettivamente 97 e segg. CO, l’arbitro ha stabilito:
che gli interventi del Comune sulla vegetazione del fondo __________ sono stati da questi autorizzati, fin dalle prime volte;
che gli interventi in esame costituiscono solo una causa concorrente con altre al diffondersi della malattia, presente nella zona verosimilmente fin dal 1980. Pertanto, l’eventuale risarcimento dev’essere calcolato applicando gli art. 43 e 44 CO - in virtù del rimando di cui all’art. 99 cpv. 3 CO - ossia procedendo in modo equitativo;
che, per quanto riguarda le capitozzature effettuate nel 1984, il Comune non può avere colpa poiché a quell’epoca nessuno era ancora a conoscenza dell’esistenza di quella malattia, la cui manifestazione nel nostro Cantone è stata provata solo nel 1986;
che, dopo il 1986 sono state adottate tutte le misure preventive al diffondersi della malattia, onde anche per gli interventi del 1987 non v’è colpa del __________ che, tuttavia, deve rispondere nei confronti di __________ in virtù della convenzione 9 aprile 1987.
Nel seguito considera il risarcimento dovuto all’attore principale per i diversi gruppi di alberi, le deduzioni per lavori di ripristino già eseguiti e altre poste di computo (p. 19 - 24 del lodo).
Da ultimo si china sulle indennità e i risarcimenti connessi con la garanzia della quota di sicurezza del 2,4 %.
Di tutto questo si dirà, se necessario, nel seguito.
Le censure mosse da __________ al lodo verranno esposte nel seguito, in sede di discussione delle stesse, tenendo conto altresì delle osservazioni al ricorso presentate dal __________.
Il ricorso per nullità costituisce un rimedio di carattere straordinario che, come la cassazione, è proponibile solo ed in quanto sia dimostrata la ricorrenza degli estremi di uno o più motivi previsti dalla legge (Guldener, Das Schweizeriche Zivilprozessrecht, pag. 478; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, pag. 524; SJZ 1976, pag. 248; II CCA 28 aprile 1993 in re P./C.; I CCA 20 dicembre 1989 in re R./R. e llcc).
Ne deriva che a questa Camera, per quanto investita del ricorso per nullità ai sensi dell'art. 36 lit. f CIA, compete solo l'obbligo di vagliare se la decisione querelata sia inficiata di arbitrio per grave violazione di una norma o principio giuridico, o se i fatti posti alla base del giudizio siano palesemente in contrasto con gli atti e le risultanze processuali.
In sostanza, ai sensi della predetta norma, il giudizio arbitrale può essere impugnato con un ricorso per nullità quando appaia fondato su accertamenti fattuali manifestamente contrari alle risultanze processuali o pronunciato in evidente violazione al diritto o all’equità (Rep 1985, pag. 149; Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l’arbitrage, n. 93-95 ad art. 36 CIA; Rüede/ Hadenfedlt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2. edizione, pag. 345 e segg.).
Stanti queste premesse, il solo fatto che esista una soluzione alternativa preferibile a quella adottata esclude la censura di arbitrio.
In quest’ultima evenienza l’autorità investita di un ricorso per nullità non può distanziarsi dalla decisione querelata a meno che la stessa appaia insostenibile, in evidente contraddizione con la motivazione fattuale o svestita di una motivazione oggettiva (IICCA 25 agosto 1992 in re G./D. e llcc.; 30 aprile 1984 in re O./O.; cfr. anche l’art. 3 cpv. 3 del Decreto Legislativo di applicazione del concordato intercantonale del 17 febbraio 1991 che dichiara applicabili le norme relative al ricorso per cassazione civile).
Orbene, nel lodo si legge al proposito che “tale osservazione” (relativa al numero delle piante), “in quanto non contestata dalla controparte (__________), dev’ essere considerata corretta” (p. 10).
L’appunto del ricorrente, di natura processuale, è in sé esatto: infatti, non si può pretendere che l’attore introduca un allegato di replica - di natura facoltativa - per contestare le allegazioni di risposta della controparte, in particolare la contestazione a una propria affermazione (II CCA 30 marzo 1994 in re R./R.). Nel caso concreto, il __________ - nella sua risposta - ha fatto questa affermazione o precisazione, senza far esplicito ricorso a supporti probatori.
Tuttavia, questo stesso appunto non risulta di nessun rilievo pratico; innanzitutto, il ricorrente non può dimenticare che - dallo stretto profilo processuale - egli ha avuto ben altre possibilità di esprimersi su questo tema particolare o comunque di fornire all’arbitro - se del caso - prova contraria all'affermazione del __________: ciò però non è avvenuto né per il tramite delle audizioni testimoniali, ovvero in particolare in sede di audizione del perito ing. __________, né nell’allegato conclusionale, né - al limite - nel complemento a quelle conclusioni, presentato dopo il sopralluogo del 4 marzo 1993.
Inoltre, la conclusione dell’arbitro non è determinante nemmeno in vista di stabilire il risarcimento dovuto al signor __________. Infatti, non è quello il motivo per cui la responsabilità del Comune è stata esclusa relativamente alla perdita di queste piante. Esse sono catalogate dall’ arbitro negli ultimi due gruppi come segue: “ Gruppo 7: comprende 15 dei 33 alberi eliminati con gli interventi effettuati nel 1987, e meglio quelli che, a giudizio del __________ si trovavano all’interno della zona di sicurezza”, rispettivamente: “ Gruppo 8: comprende le ultime 18 piante delle 33 sradicate nel 1987; queste ultime erano ubicate al di fuori della zona di sicurezza”. A parte il fatto che, con queste indicazioni, si dà atto che l’appartenenza o meno alla zona di sicurezza trova effettivamente origine soltanto in un’allegazione del Comune, determinante è la motivazione che conclude il considerando 7 (p. 20 del lodo). Essa non si riferisce a un solo gruppo; le piante appartenenti a entrambi i gruppi - 7 e 8
Il ricorrente non sostiene invece che i 33 alberi di cui si parla siano stati capitozzati solo nel 1987.
La censura pertanto risulta irrilevante per l’esito del giudizio impugnato.
A proposito delle informazioni (perizia) fornite dall’ ing. __________, ancora nella fase preprocessuale, va detto - di transenna - che, contrariamente al parere del __________ , proprio l’arbitro ne ha tenuto conto, malgrado le scelte dello specialista potessero apparire discutibili. E’ vero che il lodo ha un esito diverso da quanto il ricorrente si attendesse, ma per tutt’altri motivi che non il riconoscimento della validità di quelle informazioni tecniche ed economiche.
Orbene, l’assunzione dell’onere di risarcimento di cui al capoverso 2 della lettera b), punto 4 della Convenzione fa parte di un discorso complesso e si colloca in un determinato momento dei rapporti con il signor __________. Senza dover compiere una disamina più approfondita delle circostanze, la sola sistematica della pattuizione indica un nesso sicuro fra quell’impegno e gli interventi di capitozzatura, giusta le norme ICAO “che determinano una linea del 4 % ecc. ...” (punto 4, lett. b) che sarebbero stati compiuti in futuro, ossia dopo il 9 aprile 1987. In altre parole, si tratta di interventi su alberi non ancora toccati, per quanto possa risultare, da interventi precedenti; comunque il ricorrente non lo pretende. Nel concreto, l’impegno del Comune non è sorto con nessuna pretesa di retroattività. Sarebbe poi stato l’ing. __________, in conformità con il verbale 25 novembre 1987, a indicare quali piante del campeggio, interessate dalle misure di sicurezza, avrebbero dovuto essere capitozzate ai fini del rispetto della superficie d’avvicinamento del 4 % e quali invece avrebbero dovuto essere tagliate, perché malate (cfr. verbale, punto 1), verosimilmente - e soprattutto per quanto afferma il ricorrente - in seguito a precedenti interventi dell’uomo, tali da favorire il diffondersi della malattia.
Non v’è pertanto nessuna contraddizione fra l’impegno della Città e la distinzione operata dall’arbitro relativamente all’appartenenza o meno all’area di sicurezza, di cui s’è già detto al considerando 7 del presente esposto.
Questa censura, più d’ogni altra, appare ingiustificata.
Vista nel suo complesso, la decisione arbitrale tiene nel debito conto il peso che gli interventi di taglio possono avere avuto sul danneggiamento della piantagione. Senza stare a considerare nel dettaglio l’elenco delle concause elencate dall’ arbitro, appare indubitabile che ben diversi motivi possano aver portato alla morte di un così alto numero di platani: l’ ing. __________, sentito oralmente, ha affermato che, nella zona interessata, la malattia sarebbe giunta verosimilmente già gli inizi degli anni 80; che le prime manifestazioni nel Ticino risalgono al 1986; che solo da quel momento sono state emanate direttive per evitarne il propagarsi in particolare in occasione del taglio di platani; ma ha detto anche che la malattia si propaga per contatto tra le piante, in particolare attraverso le radici, oltre che con la potatura con attrezzi infetti. Se le sue affermazioni non sono chiarissime, se in particolare - per quanto riguarda il campeggio __________ - egli sembra dare maggior peso all’intervento umano come causa del contagio, non può essere revocata in dubbio la trasmissibilità per mezzi diversi, tant’è che nel suo rapporto 11 gennaio 1988, tra l’altro riferisce:
“ ..non è escluso che prima o poi anche queste piante si ammalino in seguito al contatto diretto delle loro radici con quelle di piante ammalate o attraverso ferite di varia natura che favoriscono la penetrazione del fungo”.
Alla luce di queste considerazioni e in mancanza di elementi di giudizio diversi che il ricorrente non ha portato, la decisione dell’arbitro di giudicare equitativamente la responsabilità del Comune e di ridurre l’importo teorico della metà appare tutt’altro che arbitraria. E ciò, a prescindere dalla critica rivolta all’arbitro sull’elencazione di ulteriori cause di contagio.
11.1 Anzitutto egli non condivide la conclusione secondo cui l’esigenza del __________ di poter disporre di uno spazio di sicurezza fino a una quota del 2,4 % risulta in maniera chiara dagli atti del processo e non corrisponde a una richiesta fantasiosa, inutile comunque sproporzionata (Lodo, p. 12, punto 5). Rimprovera all’arbitro di aver preso in considerazione esclusivamente determinate testimonianze e non altre che esprimerebbero parere contrario. Sennonché i testi __________ e __________, cui fa riferimento il ricorrente, non provano quanto egli sostiene: oltre la laconicità della deposizione __________, il teste __________, dipendente dell’ UFAC e responsabile degli aerodromi, riferisce - in conformità con gli altri elementi dell’incarto su questo punto - come __________ abbia ripetutamente esatto una quota del 2,4%; per il resto si limita a riferire su come possa essere calcolata quella quota ad __________, a dipendenza del terrapieno di sostegno della strada cantonale la cui collocazione non può essere modificata. Tutto qui: ben poco per essere contrapposto agli elementi di giudizio espressi nel lodo ai considerando 5.1 - 5.3.
D’ altra parte non è nemmeno vero che l’ arbitro abbia omesso di valutare la testimonianza __________.
11.2 Inoltre (punto 13 del ricorso), sostiene che l’arbitro abbia ridotto ingiustificatamente il risarcimento del danno richiesto per togliere di mezzo gli ostacoli che non permettevano il raggiungimento della quota del 2,4 %.
Mentre l’arbitro ha speso diverse pagine per rispondere al tema in discussione, la censura del ricorrente è molto vaga e se ne individuano i limiti solo approssimativamente. Sembra giustificato di limitare il presente esame ai motivi di riduzione del risarcimento, indicati dall’arbitro come conseguenza della concolpa del ricorrente e di concorrenza nella causalità dell’agire dell’ente pubblico.
A questo proposito, non va dimenticato che il giudizio impugnato avrebbe potuto concludersi al considerando 9.1, laddove il giudice ha constatato che - omettendo di far fronte al proprio onere della prova - l’attore principale non ha chiarito quali piante dovessero essere capitozzate in vista di questa esigenza. Su questo aspetto della decisione il ricorrente nulla dice.
Per il resto egli ritiene che la valutazione si discosti dalle indicazioni dell’ ing. __________.
Ma non è vero. Infatti, proprio il rapporto 11 gennaio 1988, riferendosi alle sei piante da capitozzare (relativamente o meno alla quota in discussione), afferma che il deprezzamento di ogni albero può essere stimato nel 30% del suo valore, giungendo a un totale di fr. 26’248.- L’arbitro fa considerazioni differenziate per i gruppi di alberi 1, 2 e 3: il totale che ne risulta come risarcimento è addirittura superiore a questa cifra, onde la censura del ricorrente risulta persino incomprensibile, tanto più che dal riassunto contabile, di cui al considerando 11 del lodo, appare evidente che gli importi in discussione sono stati conteggiati interamente, ossia senza altre deduzioni.
Il ricorrente non giustifica se non genericamente la sua domanda, alludendo implicitamente alla necessità di completare le informazioni versate all’incarto dall’ing.__________.
Sennonché, a prescindere dal fatto a sapere se l’ ing. __________ sia stato sentito come teste o come perito chiamato a delucidare il suo referto, la proposta appare irricevibile: sia a dipendenza della natura del rimedio di diritto straordinario che costituisce il ricorso per nullità contro un lodo, sia perché, comunque, l’art. 322 CPC può essere applicato solo laddove il giudice lo ritenga necessario ai fini del proprio convincimento. Infatti, l’ assunzione di prove in seconda sede - in particolare in appello - rientra nelle facoltà del giudice senza nessun obbligo in tal senso: ne discende che l’assunzione d’ufficio in appello delle prove indicate dall’art. 88 CPC non può nemmeno formare oggetto d’istanza di parte (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, art. 322, n. 3).
La natura del rimedio, in particolare il motivo di cui all’art. 36 lett. f CIA, esclude per principio una completazione dei fatti in seconda sede: tale possibilità - per altro non prevista dal CIA - è esclusa dalla procedura civile cantonale già relativamente al rimedio dell’ appello (art. 321 CPC), ma a maggior ragione in sede di cassazione dove è precluso qualsiasi giudizio sui fatti (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 327, n. 9).
D’altra parte questa richiesta stupisce anche perché formulata dalla parte __________, ossia da chi - contrariamente alla tesi del __________ - ha sempre sostenuto la validità del referto __________.
Per tutti questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 147 segg. CPC, la LTG e la TOA
dichiara e pronuncia:
Il ricorso per nullità 14 dicembre 1994 di __________ contro il lodo 10 novembre 1994 è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 5’000.-, anticipati dal ricorrente, restano a suo carico.
Egli verserà al __________ la somma di fr. 4’000.- a titolo di ripetibili.
avv. __________.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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