AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.24
Data decisione, Autorità: 23.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00024
Lugano 23 marzo 1995/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini, segretario
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 2222 della Pretura di Mendrisio-Nord, promossa con istanza 8 luglio 1994 con richiesta di assistenza giudiziaria da
(patrocinata dall’avv. __________ o)
contro
(patrocinata dall’avv. __________)
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 19’950.-- in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 2 dicembre 1994 ha accolto per fr. 15’960.--, respingendo però la richiesta di assistenza giudiziaria;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 15 dicembre 1994 con richiesta di effetto sospensivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni e appello adesivo con richiesta di assistenza giudiziaria del 23 dicembre 1994 chiede la reiezione del gravame avversario con protesta di spese e ripetibili e l’accoglimento del proprio nel senso di concederle l’assistenza giudiziaria per la procedura di prima sede;
Richiamato il decreto 16 dicembre 1994 del Presidente della Camera che ha conferito effetto sospensivo al gravame principale;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
se deve essere accolto l’appello
se deve essere accolto l’appello adesivo
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto: A. L’istante è stata assunta dalla convenuta il 28 gennaio 1994 in qualità di gerente responsabile dell’esercizio pubblico __________ (doc. B).
Alle ore 13 dell’8 giugno 1994, dopo un diverbio con __________, presidente del consiglio di amministrazione della convenuta, l’istante si è allontanata dal proprio posto di lavoro. Tre ore dopo essa si è scusata per tale gesto (doc. D), nondimeno la convenuta quel medesimo giorno le ha significato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (doc. F).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco ed adducendo di essere stata malata fino al 18 luglio 1994, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 19’950.--, importo corrispondente ai salari del periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 ottobre 1994, data per cui, ritenuti la malattia e il termine di disdetta di 3 mesi, il contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante, di carattere particolarmente suscettibile, avrebbe a più riprese trattato in maniera scortese ed arrogante la clientela dell’esercizio pubblico.
Il 7 giugno 1994, giorno precedente il licenziamento, due clienti si sarebbero lagnati con il signor __________ a seguito di una discussione avuta con l’istante in merito al prezzo della birra.
Il giorno successivo essa si sarebbe rifiutata di servire i due clienti in questione, allontanandoli dal locale. Essi vi sarebbero tornati con il __________, il quale avrebbe ordinato all’istante di servirli. Questa si sarebbe nuovamente rifiutata, affermando di volersene andare piuttosto che servirli, al che il __________ avrebbe detto all’istante di pure andarsene. L’istante avrebbe così abbandonato il posto di lavoro, prendendo con sé il contenuto della cassa.
Ne conseguirebbe che la convenuta già alle 13 dell’8 giugno 1994 ha verbalmente licenziato in tronco l’istante, ribadendo poi tale decisione con scritto di pari data. Il licenziamento sarebbe giustificato dal rifiuto di svolgere i propri compiti.
In via subordinata si dovrebbe comunque ammettere la consensuale rescissione del contratto quel medesimo giorno, così che nulla sarebbe in ogni caso dovuto all’istante.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella sentenza del 2 dicembre 1994 il Pretore, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, e ritenuto il precedente ineccepibile comportamento dell’istante, non ha ammesso che la reazione da lei avuta l’8 giugno 1994 fosse tale da giustificarne il licenziamento con effetto immediato.
Non potendosi nemmeno ammettere il consensuale scioglimento del contratto in quella data, l’istante potrebbe rivendicare il salario per 4 mesi (giugno-settembre), da cui l’accoglimento dell’istanza per fr. 15’960.-- al lordo delle trattenute di legge.
Il Pretore ha per contro respinto la richiesta di assistenza giudiziaria, ritenendola non sufficientemente comprovata.
E. Con tempestivo gravame con richiesta di effetto sospensivo datato 15 dicembre 1994 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere l’istanza in base alle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco o comunque le parti, su iniziativa dell’istante, avrebbero consensualmente sciolto il contratto di lavoro all’8 giugno 1994.
F. Nelle osservazioni del 23 dicembre 1994 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
In pari data essa si è inoltre aggravata in via adesiva nei confronti del giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di ammettere la richiesta di assistenza giudiziaria, ritenuto come essa avrebbe tempestivamente versato in atti il formulario municipale a riprova della propria situazione di necessità.
L’istante ha chiesto l’assistenza giudiziaria anche per la presente procedura.
G. Con osservazioni 4 gennaio 1995 la convenuta si è opposta all’appello adesivo.
Considerato
in diritto: 1. In base all'art. 337 cpv. 1 CO, norma sostanzialmente immutata anche dopo la riforma legislativa in vigore dal 1° gennaio 1989, "il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi".
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).
Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche "schwere Verfehlungen, die das Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate "causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Per essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrechts, 11. edizione, Berna, 1993, pag. 122 e 123).
Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Il comportamento censurato dalla convenuta non è però assimilabile all’effettivo abbandono del posto di lavoro.
A non averne dubbi, l’istante non ha affatto inteso lasciare in maniera cosciente, intenzionale e definitiva il posto di lavoro (DTF 112 II 49; II CCA 15 marzo 1994 in re D./M. & CO), ma se ne è solo allontanata prima della fine dell’orario di lavoro in conseguenza di una discussione, ferma restando l’intenzione di ritornare a lavorare non appena ristabilita (doc. D), il che secondo giurisprudenza non costituisce motivo di licenziamento in tronco (JAR 1994, pag. 229; Brühwiler, opera citata, pag. 214).
A torto, dato che si tratta di questione priva di rilevanza in assenza di un grave motivo per sciogliere il contratto con effetto immediato.
Per principio è sempre possibile mettere consensualmente fine ad un contratto di lavoro stipulando il cosiddetto “Aufhebungsvertrag” (Rehbinder, Berner Kommentar, n. 2 ad art. 335 CO; Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. edizione, n. 10 ad art. 335 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n.1 ad art. 335 CO).
Tuttavia se la stipulazione di un simile contratto avviene, come nella specie, in occasione di un licenziamento in tronco e il lavoratore per effetto di detto contratto viene a trovarsi in una situazione meno favorevole di quella prevista dall’art. 337c cpv. 1 CO, detto contratto è valido solo se il licenziamento in tronco sarebbe giustificato, non potendosi ammettere in caso contrario per effetto dell’art. 341 cpv. 1 CO la rinuncia da parte del lavoratore al diritto al salario durante il periodo di disdetta, ostandovi ai sensi dell’art. 362 CO la natura imperativa del predetto art. 337c CO (JAR 1994, pag. 181).
Ne consegue che se deve essere ammessa la liceità del licenziamento in tronco da parte della convenuta, non vi è motivo per ammettere l’esistenza di detto contratto, che nulla modificherebbe all’atto pratico.
Se invece deve essere negata la legittimità del licenziamento in tronco, ne consegue la nullità del preteso accordo sulla risoluzione del contratto, dato che lo stesso prevede a mente della convenuta la rinuncia a pretese che invece sono irrinunciabili durante un mese dalla fine del rapporto di lavoro (art. 341 cpv. 1 CO), così che a nulla serve sostenere in via subordinata l’esistenza di siffatta pattuizione.
Diventa perciò in ogni caso superfluo accertare se un tale contratto sia o meno stato concluso dalle parti.
E’ perciò a titolo abbondanziale che si rileva che il motivo costituito dal rifiuto dell’istante di servire due clienti non riveste gravità tale da giustificare il licenziamento in tronco.
A prescindere dalle motivazioni del gesto -l’istante la sera precedente aveva avuto una discussione con i clienti in questione, ritenendosi offesa dalla presunta insinuazione di aver maggiorato il prezzo della birra-, va osservato che l’istante nonostante l’iniziale rifiuto ha poi servito le consumazioni richieste (cfr. deposizione __________), così che più che di rifiuto nell’esecuzione di una mansione contrattuale è semmai lecito parlare di comportamento scorretto nei confronti del datore di lavoro, il quale è però motivo di licenziamento in tronco solo se ripetuto e oggetto di esplicito avvertimento (II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 17 luglio 1990 in re V./O. SA), il che non è nella specie stato il caso.
E’ infine immotivato anche l’addebito secondo cui l’istante avrebbe indebitamente prelevato l’incasso della giornata per restituirlo solo due giorni dopo, dovendosi ammettere in presenza di un licenziamento con effetto immediato l’esigibilità di ogni pretesa delle parti e con ciò la possibilità di esercitare lecitamente il diritto di ritenzione previsto dall’art. 339a cpv. 3 CO (II CCA 15 giugno 1993 in re A./S.), non fosse altro che per il salario dei primi 8 giorni del mese o per altre pretese quali ad esempio la quota parte della 13a mensilità.
Merita invece protezione l’appello adesivo, avendo questa Camera appurato che in occasione di un’audizione testimoniale l’istante ha versato in atti l’usuale certificato municipale, documento che per una svista non è stato considerato nella decisione impugnata.
Dovendosi ammettere su tale base l’impossibilità per l’istante di far fronte alle spese di patrocinio, ne consegue la riforma del dispositivo n. 2 della sentenza pretorile.
Per lo stesso motivo l’assistenza giudiziaria può essere concessa anche per la presente procedura.
Ne conseguono la reiezione del gravame principale, infondato in ogni suo punto, e l’accoglimento di quello adesivo.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
I. L’appello 15 dicembre 1994 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 900.-- per ripetibili di appello.
III. L’appello adesivo 23 dicembre 1994 di __________ è accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 2 dicembre 1994 della Pretura di Mendrisio-Nord è riformato nel modo seguente:
L’istante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________, __________.
IV. Non si prelevano tasse o spese per la procedura di appello adesivo.
La convenuta rifonderà all’istante fr. 100.-- per ripetibili.
V. L’istante è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.
VI. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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