AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1994.3
Data decisione, Autorità: 22.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.94.00003
Lugano 22 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. n. 12’303 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 13 settembre 1993 da
rappr. dall’avv. __________
Contro
rappr.
rappr. __________ o
intesa a contestare l’elenco oneri nella procedura di realizzazione del pegno n. __________ dell’UEF di Bellinzona, avente per oggetto il fondo no. __________RFD di __________, di proprietà della società Immobiliare __________;
chiedente, in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri dell’escussa dei crediti al beneficio dell’ipoteca legale vantati dallo __________ e dal Comune di __________ per un importo iniziale di fr. 211’233.80 rispettivamente fr. 215’587.20, crediti in seguito ridotti dall’UEF di Bellinzona a fr. 29’899.30 rispettivamente a fr. 20’081.10;
domande avversate dai convenuti e sulle quali il Pretore con sentenza 25 ottobre 1994 si è così pronunciato:
1.1 La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.- sono poste a carico dell’attrice, mentre non si assegnano ripetibili.
2.1 La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.- sono a carico della parte attrice, mentre non si assegnano ripetibili.
Appellante la parte attrice, che con atto di appello del 14 novembre 1994 chiede in via principale la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri i crediti dei convenuti, e in via subordinata di ripartire diversamente le spese e le ripetibili di prima sede, tenuto conto della maggiore soccombenza dei convenuti; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;
lette le osservazioni del 5 dicembre 1994 del Comune di __________, mentre lo __________ non si è pronunciato in merito;
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della procedura esecutiva in via di realizzazione della particella N. __________RFD di __________, compresa la quota di comproprietà coattiva di 20/120 della particella N. __________RFD del medesimo Comune, la società __________ ha notificato all’UEF di Bellinzona un credito garantito da ipoteca legale provvisoria degli artigiani di complessivi fr. 31’969.90 oltre interessi (doc. B). A loro volta, lo __________ ed il Comune di __________hanno insinuato nella stessa procedura tutta una serie di crediti d’imposta, a loro dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CC, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 211’233.80 rispettivamente fr. 215’587.20.
Tutti questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Bellinzona nell’elenco oneri 20 agosto 1993 (doc. C).
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti a favore del __________ e del Comune __________, il 31 agosto 1993 la società __________ ha dapprima inoltrato un reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello contro l’operato dell’UEF (doc. E) e successivamente, il 13 settembre 1993, ha avviato un’azione di contestazione dell’elenco oneri nei confronti dei due enti pubblici, entrambe le procedure con l’obiettivo di far depennare i crediti vantati da questi ultimi.
In particolare, con la petizione l’attrice contestava l’esistenza, l’estensione, il grado e l’esigibilità dei crediti insinuati dal Cantone e dal Comune, facendo altresì notare che in ogni caso buona parte di quelle pretese non avrebbero potuto godere del beneficio dell’ipoteca legale, mancando una loro particolare relazione con l’immobile in esame.
Il procedimento civile è stato successivamente sospeso in attesa dell’evasione del reclamo alla CEF.
C. Preso atto della sentenza 3 marzo 1994 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, che in parziale accoglimento del reclamo aveva ridotto i crediti al beneficio dell’ipoteca legale a favore del Cantone e del Comune di __________ a fr. 29’889.30 rispettivamente a fr. 20’081.10 (doc. G), e del conseguente nuovo elenco oneri allestito dall’UEF di Bellinzona (doc. H), l’attrice con scritto 22 aprile 1994 ha chiesto la riattivazione del procedimento civile, modificando la sua richiesta nel senso di far stralciare dall’elenco oneri i crediti residui dei convenuti.
Le parti convenute, con risposte di causa del 18 e 24 maggio 1994, accennando a transazioni giudiziarie concluse in una causa analoga, hanno per contro chiesto il mantenimento nell’elenco oneri dei crediti riconosciuti loro dalla sentenza della CEF.
D. Con sentenza 25 ottobre 1994 il Pretore ha respinto la petizione sia nei confronti del Cantone sia nei confronti del Comune di __________, caricando all’attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1’250.-, compensate le ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che i crediti di imposta vantati dai convenuti, anche se provvisori, erano senz’altro esigibili, circostanza per altro riconosciuta anche dalla CEF nella decisione su reclamo. Dai conteggi d’imposta prodotti risultava inoltre che il reddito imponibile dell’escussa derivava in misura totale dalla gestione dell’immobile, come pure che l’imposta sulla sostanza era riferita allo stesso per gli importi iscritti nel contestato elenco oneri, di modo che si concretizzava anche la relazione particolare tra il credito d’imposta e l’immobile gravato.
E. Con atto di appello 14 novembre 1994 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di stralciare dall’elenco oneri i crediti dei convenuti e in via subordinata di ripartire diversamente le spese e le ripetibili di prima sede, tenuto conto della maggiore soccombenza dei convenuti; il tutto, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze.
L’appellante ritiene innanzitutto che il Pretore abbia violato il principio attitatorio, per il fatto di aver ammesso nel corso dell’udienza preliminare -nonostante la sua ferma opposizione- la produzione di alcuni documenti ed il richiamo di alcuni incarti da parte dei convenuti, che questi ultimi non si erano riservati di produrre o di richiamare negli allegati preliminari: dovendosi pertanto -a suo dire- estromettere dagli atti queste prove, la petizione meritava integrale accoglimento, non avendo la controparte minimamente provato l’esistenza dei crediti contestati.
Abbondanzialmente, osserva che, per poter beneficiare dell’ipoteca legale, l’ente pubblico da un lato avrebbe dovuto dimostrare di aver emesso un conteggio contro il quale era dato il rimedio del reclamo o del ricorso, prova che tuttavia non è stata portata; dall’altro avrebbe dovuto dimostrare che l’imposta non poteva più essere incassata dal debitore, ciò che presupponeva la conclusione della procedura di tassazione vera e propria nei suoi confronti, circostanza che pure non è stata provata. In ogni caso, sempre a suo dire, i convenuti non avevano neppure comprovato l’esistenza di un rapporto particolare tra le imposte vantate e l’immobile dell’escussa.
L’appellante postula infine la riforma della sentenza di primo grado per quanto riguarda la ripartizione delle spese e delle ripetibili, chiedendo in particolare che le venga assegnata un’indennità per ripetibili complessiva di fr. 10’000.- oppure, nel caso di reiezione nel merito dell’appello, di almeno fr. 8’500.-, ciò che terrebbe conto della pressoché totale soccombenza dei convenuti in prima sede.
F. Delle osservazioni 5 dicembre 1994 con cui il Comune di __________ postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In Ticino giusta l’art. 229 cpv. 1 vLT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d’imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all’autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT.
A questo proposito, va rilevato che la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale federale, con sentenza 24 marzo 1994 in re __________, ricorrente contro l’operato dell’autorità di vigilanza del canton Soletta in materia di LEF, ha mutato la sua giurisprudenza fissata in DTF 48 III 228 e di seguito ripetutamente confermata, concludendo che il giudice del fallimento ha la competenza formale per giudicare contestazioni dell’elenco oneri relative al diritto pubblico nell’ambito di un’azione di contestazione della graduatoria. In tal modo, onde garantire al meglio i diritti dei terzi creditori, è stato abbandonato il sillogismo per cui, mancando al giudice del fallimento (giudice civile) la competenza sostanziale a decidere questioni di merito -di diritto pubblico- riservate ad altre autorità amministrative e giudiziarie, gli era negata anche la competenza formale poiché l’azione giudiziaria veniva considerata un’inutile complicazione (cfr. DTF 48 II 228; 59 II 314 segg.; 63 III 60): lo stesso principio trovava applicazione per le contestazioni relative a garanzie connesse con crediti del diritto pubblico (DTF 77 III 43).
Questo nuovo indirizzo giurisprudenziale, per altro già fatto proprio da questa Camera (IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B.), trova riscontro anche in parte della dottrina (cfr. Fritsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Vol. 2, Zurigo 1993, § 49 N. 30; Zucker, Das Steuerpfandrecht in den Kantonen, Zurigo 1988, p. 138; Pedroli A., Aspetti sostanziali e procedurali dell'ipoteca legale per crediti d'imposta, in RDAT 1994/II, p. 428-429).
Nel caso concreto ciò significa che nell’ambito dell’azione di contestazione dell’elenco oneri il giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni dell’autorità fiscale circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti vantati dagli enti pubblici, e potrà esaminare liberamente con il potere di apprezzamento che gli è dato, se le censure sollevate dall’attore nella petizione prima e nell’appello poi possano impedire il riconoscimento del beneficio dell’ipoteca legale ai crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un’azione civile, la mancanza della prova circa l’esistenza, l’ammontare, il grado del credito per il quale si postula il beneficio dell’ipoteca legale andrà a carico dei convenuti, cui incombe l’onere della prova (art. 8 CC; cfr. sentenza IICCA citata; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 12 ad art. 183; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129).
Ciò premesso, si può senz’altro provvedere all’esame delle singole censure d’appello.
La censura, tardivamente formulata per la prima volta con l’appello, è irricevibile.
Nella misura in cui l’appellante eccepisce la violazione da parte del Pretore di una norma di procedura -in casu del principio attitatorio, art. 78 CPC- e chiede all’autorità di appello di porre rimedio all’errore commesso dal primo giudice, essa altro non fa che chiedere l’annullamento dell’atto in urto con la procedura, cioè dell’ordinanza sulle prove emessa il 20 giugno 1994 (art. 143 cpv. 1 CPC).
Ora, dato che il codice di rito prescrive che l’eccezione di annullabilità di un atto non è ammessa quando la parte che la oppone ha compiuto o ha espressamente o tacitamente lasciato compiere altri atti successivi (art. 143 cpv. 2 CPC), è chiaro che nel caso concreto l’appellante avrebbe dovuto eccepire quella violazione procedurale immediatamente dopo l’emanazione dell’ordinanza, segnatamente provocando un incidente processuale che il Pretore avrebbe in seguito dovuto decidere mediante decreto (art. 145 CPC): contro quella decisione (e solo a quel momento) la parte avrebbe quindi potuto inoltrare appello. Avendo per contro l’appellante accettato di svolgere il dibattimento finale senza preventivamente aver eccepito tale eccezione, è evidente che già a quel momento ha perso la possibilità di contestare tale violazione processuale, circostanza che ora non può più essere riproposta in sede di appello.
Mentre le prime due censure, come vedremo, non possono essere accolte (cons. 4.1 e 4.2), la terza non è del tutto destituita di fondamento (cons. 4.3).
4.1 Contrariamente da quanto ritenuto dall’appellante, gli enti pubblici hanno provato di aver emesso un conteggio contro il quale era dato il rimedio del reclamo o del ricorso, ossequiando così all’esigenza formale posta dall’art. 229 cpv. 2 LT.
Nell’incarto 12’300, il cui richiamo è stato ammesso dal Pretore, sono infatti stati rinvenuti i conteggi per la quantificazione dell’ipoteca legale, regolarmente notificati all’escussa e contro i quali non è stato interposto né reclamo né ricorso: mentre per gli anni 1989 - 1992 i conteggi erano definitivi, per il 1993 i convenuti hanno potuto produrre solo un conteggio provvisorio, in quanto la procedura di accertamento del relativo credito fiscale non si era ancora conclusa.
4.2 L’eccezione secondo cui la procedura di iscrizione dell’ipoteca legale avrebbe potuto essere iniziata solo se la relativa imposta non avesse più potuto essere incassata dal debitore, ciò che presupponeva la crescita in giudicato delle tassazioni ordinarie nei confronti dell’escussa, è stata sollevata per la prima volta in sede di appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) ed è quindi irricevibile. La stessa sarebbe comunque infondata anche nel merito, in quanto l’ipoteca legale sussiste dal momento che ne sono date le condizioni oggettive date dalla legge e non dipende dal momento in cui si conclude la procedura ordinaria di tassazione (Rep. 1991 p. 532).
4.3 A ragione l’appellante ritiene per contro che i convenuti non hanno completamente provato l’esistenza di un rapporto particolare con l’immobile per tutte le posizioni formanti il loro credito.
Mentre è indiscutibile che gli importi relativi alla posizione “imposta immobiliare” -che è calcolata in funzione del valore di stima dell’immobile stesso- abbiano una connessione particolare con gli immobili di proprietà dell’escussa, per cui la relativa imposta può tranquillamente essere posta al beneficio dell’ipoteca legale, lo stesso non si può dire nel caso concreto per le somme concernenti la posizione “imposta sull’utile immobiliare”: dagli atti di causa non risulta infatti se ed eventualmente in quale misura l’utile imponibile conseguito dall’escussa Immobiliare __________ sia derivato dalla gestione delle particelle __________ e __________RFD di __________, non potendosi evidentemente evincere tale circostanza da un semplice conteggio dell’autorità fiscale; i convenuti non hanno per altro ritenuto di produrre agli atti altri documenti (bilancio dell’escussa, conto perdite e profitti, ecc.) che potessero accertare in qualche modo una relazione particolare tra i fondi e l’utile conseguito, né di richiamare tale documentazione dalla stessa Immobiliare __________. In mancanza di una prova sicura che potesse chiarire se e in che misura il reddito derivasse effettivamente dalla gestione dell’immobile (DTF 62 II 24), i convenuti, cui -come detto- incombeva l’onere della prova, dovranno sopportarne le conseguenze: quei crediti non potranno pertanto godere del beneficio dell’ipoteca legale diretta ex art. 229 vLT.
5.1 Poiché l’appellante non ha contestato le modalità di conteggio degli interessi dovuti sull’imposta, nel presente giudizio gli stessi verranno riconosciuti secondo la medesima proporzione (dedotta quindi la quota di interessi relativa all’imposta sull’utile immobiliare, che, come detto, non beneficia dell’ipoteca legale).
Per il 1989 l’imposta cantonale comprensiva degli interessi ammonterà così a fr. 3’289.20 (= 2’984.15 capitale + 305.05 interessi (= 804.70 : 7’871.10 x 2’984.15)), quella comunale a fr. 1’503.65 (= 1’492.- + 11.65); per il 1990 a fr. 3’446.35 (= 2’984.15 + 462.20) rispettivamente a fr. 1’723.10 (= 1’492.- + 231.10); per il 1991 a fr. 3’420.55 (= 2’984.15 + 436.40) rispettivamente a fr. 1’700.70 (= 1’492.- + 208.70); per il 1992 a fr. 3’226.60 (= 2’984.15 + 242.45) rispettivamente a fr. 1’603.70 (= 1’492.- + 111.70); per il 1993 a fr. 2’984.15 rispettivamente a fr. 1’492.-.
5.2 Atteso infine che dai conteggi relativi al 1989 risultano degli accrediti a favore dell’escussa di fr. 4’949.- per quanto riguarda l’imposta cantonale e di fr. 5’238.- per quella comunale, i crediti al beneficio dell’ipoteca legale, in parte soluti, vanno conseguemtemente ridotti e così modificati: per il 1989 imposta cantonale fr. 0.-, imposta comunale fr. 0.-; 1990 fr. 1’786.55 rispettivamente fr. 0.-; 1991 fr. 3’420.55 rispettivamente fr. 0.-; 1992 fr. 3’226.60 rispettivamente fr. 1’293.15; 1993 fr. 2’984.15 rispettivamente fr. 1’492.-.
In parziale accoglimento dell’appello, l’elenco oneri dovrà pertanto essere corretto in tale misura.
In linea di principio, il valore litigioso in una vertenza di contestazione dell’elenco oneri si determina in base agli importi che le parti si contendono nella procedura esecutiva: lo stesso corrisponde in pratica alla somma che in caso di eliminazione dell’onere potrebbe pertoccare alla parte che ha proposto la contestazione, rispettivamente all’importo di cui in tal caso il carico sull’immobile diminuirebbe, se questo è minore (Brunner/Houlmann/Reutter, op. cit., p. 128).
Ne discende che nel caso di specie il valore di causa nei confronti di ogni convenuto è in prima sede di fr. 31’969.90, somma per cui a suo tempo era stata iscritta l’ipoteca legale degli imprenditori a favore dell’attrice.
L’indennità per ripetibili per la procedura di prima istanza viene pertanto determinata in fr. 2’500.- (art. 8 e segg. TOA) sia per la vertenza contro il Cantone, sia per quella contro il Comune di __________: tale importo va ripartito tra le parti tenuto conto della rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), che risulta essere di 3/5 per il Cantone e di 9/10 per il Comune.
Alla parte appellata __________, che non ha inoltrato osservazioni all’appello e non risulta pertanto soccombente, non potrebbero di principio essere imposte le spese processuali, né le ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 3 ad art. 148; ICCA 27 settembre 1993 in re P./P.; IICCA 27 gennaio 1994 in re C./P. SA). Le stesse vengono tuttavia caricate allo Stato per il fatto che l’appello di controparte era giustificato (IICCA 7 luglio 1993 in re B./C. T. SA).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 14 novembre 1994 della società __________ nei confronti dello __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
§ Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
sub ipoteche legali n. 1: __________
imposta cantonale 1989 fr. 0.-
imposta cantonale 1990 fr. 1’786.55
imposta cantonale 1991 fr. 3’420.55
imposta cantonale 1992 fr. 3’226.60
imposta cantonale 1993 fr. 2’984.15
1.1 La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.-, da anticiparsi dall’attrice, restano a suo carico per 2/5 e per 3/5 sono poste a carico della convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 500.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello nei confronti dello __________, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 220.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 2/5 e per 3/5 sono poste a carico dello Stato, il quale rifonderà all’appellante fr. 200.- per parti di ripetibili di appello.
III. L’appello 14 novembre 1994 della società __________ nei confronti del Comune di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 ottobre 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
§ Di conseguenza l’elenco oneri è così modificato:
sub ipoteche legali n. 2: Comune di __________
imposta comunale 1989 fr. 0.-
imposta comunale 1990 fr. 0.-
imposta comunale 1991 fr. 0.-
imposta comunale 1992 fr. 1’293.15
imposta comunale 1993 fr. 1’492.-
2.1 La tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese di fr. 25.-, da anticiparsi dall’attrice, restano a suo carico per 1/10 e per 9/10 sono a carico della parte convenuta, che rifonderà all’attrice fr. 2’000.- a titolo di ripetibili.
IV. Le spese della procedura d’appello nei confronti del Comune di __________, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 250.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico nella misura di 1/8 e per 7/8 sono poste a carico della parte appellata Comune di __________. Quest’ultima rifonderà all’appellante fr. 1’200.- per parti di ripetibili di appello.
V. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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