AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.103
Data decisione, Autorità: 12.05.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00103
Lugano 12 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa per mercedi e salari inc. n. 159/93 B della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con istanza 30 aprile 1993 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14’898.-- oltre interessi in conseguenza del contratto di lavoro;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza e che il Pretore con sentenza 22 febbraio 1995 ha accolto per fr. 14’820.-- oltre interessi;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 6 marzo 1995 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza;
Mentre l’istante con osservazioni del 17 marzo 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto
A. L’istante è stato assunto dalla convenuta nel 1957 in qualità di metalcostruttore.
La sera del 18 gennaio 1993 la convenuta gli ha significato la disdetta del contratto di lavoro con effetto immediato (doc. B).
B. Con l’istanza che ci occupa __________, ritenendo ingiustificato il licenziamento in tronco e sostenendo di non essere addirittura mai stato messo al corrente dei motivi di tale decisione, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 14’898.-- oltre interessi, importo corrispondente ai salari del periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 1993, data per cui il contratto di lavoro avrebbe potuto essere disdetto in via ordinaria, alla quota parte della tredicesima mensilità e alle spese di trasferta per il mese di gennaio 1993.
C. La convenuta all’udienza di discussione ha chiesto la reiezione dell’istanza.
L’istante avrebbe sistematicamente ridotto l’orario di lavoro per circa 45 minuti al giorno, e questo da molti anni.
Il giorno del licenziamento sarebbe puntualmente stato riscontrato questo suo comportamento anticontrattuale, del quale gli sarebbe stata chiesta ragione nel corso di un colloquio avuto quella sera. L’istante avrebbe per sua parte ammesso gli addebiti e chiesto di non essere licenziato.
Dal 1° febbraio 1993 egli percepirebbe l’indennità di disoccupazione.
Le parti hanno in seguito mantenuto le rispettive tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
D. Nella sentenza impugnata, posta l’esistenza tra le parti di un contratto di lavoro, il Pretore ritenuta la durata del medesimo e l’entità degli addebiti mossi all’istante, non ha ammesso che gli stessi, anche se dimostrati, potessero giustificare il licenziamento con effetto immediato.
L’istante potrebbe di conseguenza rivendicare il salario lordo di fr. 4’560.-- mensili per 3 mesi (febbraio-aprile), nonché la quota parte di tredicesima, il tutto per fr. 14’820.-- lordi oltre interessi.
E. Con tempestivo gravame datato 6 marzo 1995 la convenuta ha chiesto la riforma della sentenza pretorile in via principale nel senso di respingere l’istanza, e in via subordinata nel senso di ammetterla per fr. 4’560.-- lordi oltre interessi fondandosi sostanzialmente sulle considerazioni già espresse in prima sede, secondo cui sarebbe stato giustificato il licenziamento in tronco.
F. Nelle osservazioni del 17 marzo 1995 l’istante ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
Presupposto è quindi il sussistere di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245).
Le circostanze invocate per il licenziamento in tronco devono essere esaminate dal giudice secondo il suo libero apprezzamento ed in rapporto al singolo caso, alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità dei rimproveri sollevati (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep. 1985 pag. 130).
Le "cause gravi" dell'art. 337 CO vengono in linea di principio suddivise da dottrina e giurisprudenza in due grandi categorie:
commissione di un atto illecito nei confronti del partner contrattuale;
gravi o ripetute violazioni del rapporto contrattuale.
Tale suddivisione non vuole essere esaustiva in quanto anche "schwere Verfehlungen, die Arbeitsverhältnis an sich nicht berühren" possono essere considerate "causa grave" ai sensi dell'art. 337 CO (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, Zurigo, 1991, pag. 464).
Per essere riconosciuto come causa grave, un motivo di licenziamento deve rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, ma la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, BJM 1978, pag. 171 e segg.; Brühwiler, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, Berna, 1978, pag. 201), ed esaminare se fosse impensabile di poter esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, opera citata, pag. 464).
Non si può escludere che anche mancanze lievi possano giustificare la rescissione in tronco del rapporto di lavoro: la loro ripetizione deve però portare a una situazione oggettivamente insostenibile e grave per quanto riguarda la fiducia su cui deve fondarsi il rapporto contrattuale (DTF 116 II 150; Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrechts, 12. edizione, Berna, 1995, pag. 129 e 130).
Inoltre il datore di lavoro deve aver avvertito, senza successo, il lavoratore delle conseguenze del suo agire anticontrattuale (Rapp, opera citata, pag. 176; Decurtins, Die fristlose Entlassung, Muri bei Bern, 1981, pag. 27).
In altre parole, dottrina e giurisprudenza dettano la regola secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'art. 337 CO, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.).
Dai testi __________ e __________presenti in occasione di detto colloquio, si apprende che all’istante sono stati contestati:
con riferimento al 18 gennaio 1993: fine del lavoro mattutino alle ore 11.30 in luogo delle 12.00 e inizio del lavoro pomeridiano alle ore 13.10/13.15 in luogo delle 13.00;
uso scorretto dell’automezzo dell’azienda;
irregolarità nell’addebito delle spese di trasferta;
ripetitività di tali comportamenti.
Nel proprio memoriale responsivo, prodotto in occasione dell’udienza del 22 giugno 1993, la convenuta si è per contro limitata a rimproverare all’istante il mancato rispetto dell’orario di lavoro.
3.1 L’istante risulta essere stato ammonito per una mancanza analoga in data 16 settembre 1983 (doc. 4). A prescindere dal fatto che l’effetto di tale ammonimento non è evidentemente tale da giustificare un licenziamento in tronco pronunciato quasi 10 anni dopo, in quello scritto all’istante non veniva affatto prospettato il licenziamento, ma al contrario gli si augurava di continuare ancora per molti anni ad essere dipendente della convenuta.
Di ben diverso tenore è però l’ammonimento che il teste __________ ha affermato di avere comunicato all’istante il 22 dicembre 1992, ovvero meno di un mese prima dei fatti che hanno determinato il licenziamento in tronco.
Come risulta dalla nota ad uso interno da lui allestita in quell’occasione (doc. 5), egli avrebbe verbalmente diffidato l’istante, sorpreso al bar in orario lavorativo, dal ripetere un tale comportamento, che avrebbe in tal caso costituito l’ultima sua mancanza presso la ditta convenuta.
Il __________ ha inoltre affermato di aver già richiamato in precedenza l’istante per mancanze attinenti al mancato rispetto dell’orario di lavoro.
3.2 Il Pretore nel giudizio impugnato sostiene che la diffida al dipendente dovrebbe avvenire in forma scritta, e che nel caso di specie non vi sarebbe traccia di qualsivoglia intervento della convenuta nei confronti dell’istante.
Entrambi i rilievi sono infondati, il secondo già solo per l’esistenza dell’ammonizione del 22 dicembre 1992, della quale si è detto al punto precedente.
Quo al requisito della forma scritta, il Pretore sostiene la propria tesi richiamando le sentenze DTF 108 II 303 e Rep. 1983, pag. 100.
Nella sentenza federale citata non vi è però l’esplicita indicazione del requisito della forma scritta, visto che si parla unicamente di “avertissements contenant la menace claire d’un renvoi immédiat” (dicitura ripresa in JAR 1994, pag. 224, citato a torto nelle osservazioni all’appello), e del resto nemmeno nella giurisprudenza successiva il Tribunale federale si è mai espresso per la necessità di una diffida in forma scritta (DTF 117 II 560, consid. 3b alla pag. 562; 116 II 150; 112 II 50).
Vero è invece che nella massima riportata in Rep. 1983, pag. 100 (citata anche nella sentenza II CCA 16 maggio 1991 in re M./N., pubblicata in JAR 1992, pag. 296 e segg.) si richiede espressamente la forma scritta per la diffida.
Si tratta tuttavia in tal caso di un’imprecisa ricezione di quanto sostenuto sul tema da Decurtins (opera citata, pag. 27, il quale si pronuncia per la forma scritta solo “zweckmässigerweise ... (omissis)... damit ein allfälliger Beweis dafür in einem späteren Zeitpunkt erbracht werden kann”), espressamente citato nella massima del predetto Rep., mentre la più recente giurisprudenza di questa Camera ha senz’altro tenuto conto di diffide espresse in forma orale (così per esempio nella II CCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Si deve perciò ritenere che il dipendente sia stato debitamente ammonito sulle possibili conseguenze di una reiterata trasgressione agli orari di lavoro contrattualmente previsti.
Si tratta anche in questo caso di un assunto che non può senz’altro essere condiviso, visto che lo stesso istante -come risulta dai predetti costituti testimoniali- nel corso del colloquio del 18 gennaio 1993 ha pacificamente ammesso gli addebiti mossigli e riguardanti anche analoghi comportamenti avvenuti in passato (cfr. del resto anche il testo della dichiarazione doc. 5, confermato in sede testimoniale dal __________).
A fronte di tale spontanea ammissione, deve essere relativizzata la portata della deposizione del teste __________, compagno di squadra dell’istante, secondo la quale gli orari di lavoro sarebbero per principio stati rispettati, così che questa Camera conclude per l’esistenza di reiterate violazioni dell’orario lavorativo da parte dell’istante, e questo a prescindere da ogni considerazione sulla questione della cessazione anticipata della fine del lavoro mattutino (alle ore 11.45 invece che alle 12.00) da compensarsi con la rinuncia alla pausa del mattino.
Ne consegue l’ammissione dell’esistenza di una situazione tale da giustificare la comunque severa decisione della convenuta di disdire il contratto di lavoro con effetto immediato, senza che occorra indagare sugli altri addebiti mossi dalla convenuta all’istante (indennità di trasferta, uso del veicolo della ditta), rimasti invero allo stadio di censura generica e non debitamente comprovati dall’istruttoria.
5.In via abbondanziale può inoltre essere rilevato che il giudizio pretorile avrebbe dovuto essere riformato nel senso di ridurre drasticamente l’importo aggiudicato all’istante anche nel caso in cui fosse stata confermata la mancanza di causa grave a sostegno del licenziamento in tronco.
Risulta infatti dagli atti (doc. 8) che l’istante si è prontamente annunciato presso l’assicurazione contro la disoccupazione.
Questa Camera, in applicazione dell’art. 322 lit. a CPC, o comunque in ossequio alla massima ufficiale sancita dall’art. 343 cpv. 4 CO, ha richiamato dalla competente Cassa disoccupazione la documentazione attestante gli importi a lui erogati per il periodo di disdetta.
Essendo risultati versamenti per complessivi fr. 10’173.85 relativi al periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 1993, si deve ammettere, stante la cessione legale prevista dall’art. 29 cpv. 2 LAD, che egli non era più autorizzato a far valere in causa tale importo, del quale egli in caso contrario risulterebbe indebitamente arricchito.
Ne consegue che in ogni caso l’istanza avrebbe potuto essere ammessa solo per la differenza di fr. 4’646.15.
Il gravame è perciò accolto ai sensi dei considerandi.
Avendo l’istante già ricevuto la quota parte della tredicesima per l’intero mese di gennaio, nonché l’intero stipendio per quel mese (doc. A) (e ciò nonostante egli si è fatto corrispondere fr. 1’434.25 dall’assicurazione contro la disoccupazione per il periodo 19-31 gennaio 1993), la sentenza pretorile deve essere riformata nel senso di respingere integralmente l’istanza.
Non si prelevano tasse o spese.
Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 marzo 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 3, è riformata nel modo seguente:
L’istanza è respinta.
Non si prelevano né tasse, né spese.
L’istante rifonderà alla convenuta fr. 1’400.-- per ripetibili.
II. Non si prelevano tasse o spese per la procedura d’appello.
L’istante rifonderà alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili di appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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