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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.105
Data decisione, Autorità:
13.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00105
Lugano
13 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nell'azione di revoca del sequestro inc. n. 20/1994 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4,
promossa con petizione 21 luglio 1994 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la revoca del sequestro n.
__________decretato dalla medesima Pretura il 12 luglio 1994;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 febbraio 1995 ha
accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6
marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 3 aprile 1995
postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con decreto del 12 luglio 1994 il Pretore del
distretto di Lugano, sezione 4 ha ordinato il sequestro del foglio PPP n.
__________ di cui al fondo base n. __________ di __________ di proprietà del
qui attore, il quale veniva indicato come di ignota dimora.
B. L’Ufficio Esecuzione di Lugano ha eseguito il
sequestro quel medesimo giorno.
C. Il 21 luglio 1994 l'attore, rappresentato dallo studio
legale __________ di __________ ha inoltrato avanti alla Camera di esecuzione e
fallimenti di questo tribunale un’azione di rivocazione ai sensi dell’art. 279
LEF, asserendo di essere regolarmente domiciliato a __________.
D. Con decisione 16 agosto 1994 la Camera di esecuzione e
fallimenti ha trasmesso l’incarto alla competente Pretura per il seguito della
procedura.
E. Nella risposta del 23 settembre 1994 il convenuto ha
chiesto la reiezione della petizione.
Egli
ha contestato il preteso domicilio di __________ dell’attore, domicilio che
sarebbe stato abbandonato per destinazione sconosciuta, verosimilmente
__________, dopo aver svuotato i locali. L’attore sarebbe in definitiva
latitante nell’intento di sfuggire ai propri obblighi.
Sarebbero
perciò date le cause di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2 e 4.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che
il convenuto, che sopportava l’onere della prova sul tema, non avrebbe fornito
sufficienti elementi di giudizio che permettessero di ammettere che l’attore
non ha domicilio fisso o non ha domicilio in Svizzera, mentre non occorrerebbe
pronunciarsi sull’esistenza di eventuali motivi di sequestro non indicati
nell’istanza di sequestro.
Da
ciò l’accoglimento della petizione.
G. Con tempestivo gravame datato 6 marzo 1995 il
convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere
la petizione.
Egli
ha ribadito che l’attore non avrebbe un domicilio effettivo a Zurigo, così come
risulterebbe dagli scritti dell’Ufficio esecuzioni di quella città, e avrebbe
invece fatto ritorno in __________, così che per il procedimento esecutivo egli
sarebbe di ignota dimora.
H. Con osservazioni 3 aprile 1995 l’attore ha chiesto la
reiezione del gravame sulla scorta di argomentazioni che, se necessario,
verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Nella sua istanza di sequestro dell’8 luglio 1994, il
convenuto ha indicato quale motivo del provvedimento il fatto che il debitore
sarebbe “attualmente senza fissa dimora né residenza Svizzera”, indicando con
ciò inequivocabilmente le cause di cui all’art. 271 cpv. 1 cifre 1 e 4 LEF,
puntualmente indicate nel decreto di sequestro.
Nondimeno,
contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, il creditore era libero nella
presente causa di addurre l’esistenza anche di altri motivi di sequestro -in
concreto quello di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF- senza violare alcun
disposto di procedura (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht,
5. edizione, Berna, 1993, § 51, n. 67).
Di
conseguenza, per quanto necessario, in questa sede dovrà essere esaminata anche
la tesi secondo cui l’attore si sarebbe reso latitante per sottrarsi ai suoi
obblighi.
- L’art. 23 CC prevede che il domicilio di una persona è
nel luogo ove essa risiede con l’intenzione di stabilirsi durevolmente.
L’elemento
soggettivo costituito dalla volontà di residenza, e un insieme di circostanze
oggettive che devono essere almeno rese verosimili al giudice, concorrono così
a fondare il convincimento che un determinato luogo costituisce il centro della
vita e degli interessi della persona in questione (Rep. 1989, pag. 189 e
segg. e riferimenti).
Ciò
nondimeno, spetta comunque al creditore l’onere della prova dell’esistenza
della causa di sequestro invocata (Ammon, opera citata, § 51, n. 71), e
questo anche nel caso in cui egli contesti che un determinato recapito
costituisce il domicilio del debitore (Rep. citato).
In
quest’ambito, giova precisare che ai fini del giudizio l’esistenza della causa
di sequestro va necessariamente riferita al momento del decreto di sequestro (DTF
54 III 145; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.
edizione, Losanna, 1993, pag. 388), e non ad un momento successivo.
- Date queste premesse, non può essere difeso
l’apprezzamento del materiale probatorio effettuato dal Pretore, che ai fini
della propria decisione ha considerato in favore della tesi del debitore anche
elementi emersi in data posteriore al decreto di sequestro.
Non
può in effetti essere disatteso che nell’azione di revoca del sequestro
l’attore ha dapprima addotto di essere domiciliato a __________, al n.
__________di __________, producendo in proposito il permesso di domicilio e la
dichiarazione 6 luglio 1994 dell’Ufficio controllo abitanti di __________
(ripresi come doc. E e F nella mappetta dei documenti).
Solo
in un secondo tempo, una volta posto di fronte alla precisa e circostanziata
contestazione del convenuto, che ha reso verosimile che detto recapito non
costituiva l’effettivo domicilio dell’attore, in quanto non vi era la
possibilità di notificare atti esecutivi e addirittura il debitore era partito
sgomberando i locali in precedenza occupati (doc. 3 e 4), l’attore ha addotto
il nuovo domicilio di cui al n. __________della __________, sempre a
__________, versando in atti nuovi documenti (contratto di locazione doc. G,
dichiarazione dell’Ufficio esecuzione doc. H) dai quali si evince con tutta
evidenza che tale asserito domicilio sussisteva solo a far tempo dal 15 agosto
1994.
Inoltre,
l’attore, a prescindere dalla disputa sul suo recapito, non ha mai tentato di
esporre al giudice quell’insieme di circostanze (p. es. professione esercitata,
luogo di lavoro, legami affettivi, attività sociali o ricreative svolte) che
avrebbe permesso di determinare se __________ era o meno il centro della sua
vita e dei suoi interessi.
Proprio
perché sarebbe stato per lui assai facile dimostrare la natura e l’intensità
dei suoi legami con quel domicilio, il suo totale silenzio su questi temi pesa
anch’esso quale indizio della loro inesistenza.
- Il corretto esame degli elementi in atti deve portare
a concludere che il convenuto è riuscito a rendere del tutto verosimile
l’inesistenza del domicilio addotto dall’attore per il momento del sequestro,
mentre l’attore non solo non ha provato la sussistenza di tale domicilio, ma ha
di fatto ammesso la tesi della controparte adducendo un nuovo domicilio a
__________, ma per epoca posteriore alla richiesta di sequestro, rinunciando
invece a confutare le argomentazioni del convenuto sull’inesistenza al momento
del sequestro del domicilio addotto in origine, ovvero quello in __________ a
__________ o, come si è detto, a sostenere differenti tesi di fatto che
avrebbero permesso di ritenere inesistente il motivo di sequestro addotto.
Dovendosi
concludere per la soluzione che l’unico domicilio indicato addotto dal debitore
per il momento del sequestro era in realtà inesistente, nell’ambito di
un’azione di revoca di sequestro fondato, come quello che ci occupa, sui motivi
costituiti dalla mancanza di domicilio fisso e/o di domicilio in Svizzera (art.
271 cpv. 1 cifra 1 e 4 LEF) non potrà essere ritenuta arbitraria la decisione
di considerare fondato siffatto sequestro (II CCA 30 settembre 1994 in
re K./E.O.), attesa l’irrilevanza del successivo domicilio in Svizzera del
debitore, e constatato che egli per il momento determinante non ha fornito
elemento alcuno atto ad inficiare la verosimiglianza della tesi sostenuta dal
creditore.
Ne
conseguono l’accoglimento del gravame, e la riforma della sentenza pretorile
nel senso di respingere la petizione, senza che più occorra esaminare
l’eventuale esistenza anche della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1
cifra 2 LEF.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
6 marzo 1995 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 21 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano,
sezione 4, è riformata nel modo seguente:
-
La petizione è respinta.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese sono a carico dell’attore,
che rifonderà al convenuto fr. 6’000.-- a titolo di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
già
anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, il quale rifonderà al
convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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