AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.105
Data decisione, Autorità: 13.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00105
Lugano 13 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa, Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nell'azione di revoca del sequestro inc. n. 20/1994 G della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4, promossa con petizione 21 luglio 1994 da
__________ rappr. dallo studio legale __________
contro
__________ rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la revoca del sequestro n. __________decretato dalla medesima Pretura il 12 luglio 1994;
Domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 21 febbraio 1995 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello del 6 marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione;
Mentre l’attore con osservazioni del 3 aprile 1995 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Con decreto del 12 luglio 1994 il Pretore del distretto di Lugano, sezione 4 ha ordinato il sequestro del foglio PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ di __________ di proprietà del qui attore, il quale veniva indicato come di ignota dimora.
B. L’Ufficio Esecuzione di Lugano ha eseguito il sequestro quel medesimo giorno.
C. Il 21 luglio 1994 l'attore, rappresentato dallo studio legale __________ di __________ ha inoltrato avanti alla Camera di esecuzione e fallimenti di questo tribunale un’azione di rivocazione ai sensi dell’art. 279 LEF, asserendo di essere regolarmente domiciliato a __________.
D. Con decisione 16 agosto 1994 la Camera di esecuzione e fallimenti ha trasmesso l’incarto alla competente Pretura per il seguito della procedura.
E. Nella risposta del 23 settembre 1994 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione.
Egli ha contestato il preteso domicilio di __________ dell’attore, domicilio che sarebbe stato abbandonato per destinazione sconosciuta, verosimilmente __________, dopo aver svuotato i locali. L’attore sarebbe in definitiva latitante nell’intento di sfuggire ai propri obblighi.
Sarebbero perciò date le cause di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifre 1, 2 e 4.
F. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha ritenuto che il convenuto, che sopportava l’onere della prova sul tema, non avrebbe fornito sufficienti elementi di giudizio che permettessero di ammettere che l’attore non ha domicilio fisso o non ha domicilio in Svizzera, mentre non occorrerebbe pronunciarsi sull’esistenza di eventuali motivi di sequestro non indicati nell’istanza di sequestro.
Da ciò l’accoglimento della petizione.
G. Con tempestivo gravame datato 6 marzo 1995 il convenuto ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione.
Egli ha ribadito che l’attore non avrebbe un domicilio effettivo a Zurigo, così come risulterebbe dagli scritti dell’Ufficio esecuzioni di quella città, e avrebbe invece fatto ritorno in __________, così che per il procedimento esecutivo egli sarebbe di ignota dimora.
H. Con osservazioni 3 aprile 1995 l’attore ha chiesto la reiezione del gravame sulla scorta di argomentazioni che, se necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
Nondimeno, contrariamente a quanto sostenuto dal Pretore, il creditore era libero nella presente causa di addurre l’esistenza anche di altri motivi di sequestro -in concreto quello di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF- senza violare alcun disposto di procedura (Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 5. edizione, Berna, 1993, § 51, n. 67).
Di conseguenza, per quanto necessario, in questa sede dovrà essere esaminata anche la tesi secondo cui l’attore si sarebbe reso latitante per sottrarsi ai suoi obblighi.
L’elemento soggettivo costituito dalla volontà di residenza, e un insieme di circostanze oggettive che devono essere almeno rese verosimili al giudice, concorrono così a fondare il convincimento che un determinato luogo costituisce il centro della vita e degli interessi della persona in questione (Rep. 1989, pag. 189 e segg. e riferimenti).
Ciò nondimeno, spetta comunque al creditore l’onere della prova dell’esistenza della causa di sequestro invocata (Ammon, opera citata, § 51, n. 71), e questo anche nel caso in cui egli contesti che un determinato recapito costituisce il domicilio del debitore (Rep. citato).
In quest’ambito, giova precisare che ai fini del giudizio l’esistenza della causa di sequestro va necessariamente riferita al momento del decreto di sequestro (DTF 54 III 145; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3. edizione, Losanna, 1993, pag. 388), e non ad un momento successivo.
Non può in effetti essere disatteso che nell’azione di revoca del sequestro l’attore ha dapprima addotto di essere domiciliato a __________, al n. __________di __________, producendo in proposito il permesso di domicilio e la dichiarazione 6 luglio 1994 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ (ripresi come doc. E e F nella mappetta dei documenti).
Solo in un secondo tempo, una volta posto di fronte alla precisa e circostanziata contestazione del convenuto, che ha reso verosimile che detto recapito non costituiva l’effettivo domicilio dell’attore, in quanto non vi era la possibilità di notificare atti esecutivi e addirittura il debitore era partito sgomberando i locali in precedenza occupati (doc. 3 e 4), l’attore ha addotto il nuovo domicilio di cui al n. __________della __________, sempre a __________, versando in atti nuovi documenti (contratto di locazione doc. G, dichiarazione dell’Ufficio esecuzione doc. H) dai quali si evince con tutta evidenza che tale asserito domicilio sussisteva solo a far tempo dal 15 agosto 1994.
Inoltre, l’attore, a prescindere dalla disputa sul suo recapito, non ha mai tentato di esporre al giudice quell’insieme di circostanze (p. es. professione esercitata, luogo di lavoro, legami affettivi, attività sociali o ricreative svolte) che avrebbe permesso di determinare se __________ era o meno il centro della sua vita e dei suoi interessi.
Proprio perché sarebbe stato per lui assai facile dimostrare la natura e l’intensità dei suoi legami con quel domicilio, il suo totale silenzio su questi temi pesa anch’esso quale indizio della loro inesistenza.
Dovendosi concludere per la soluzione che l’unico domicilio indicato addotto dal debitore per il momento del sequestro era in realtà inesistente, nell’ambito di un’azione di revoca di sequestro fondato, come quello che ci occupa, sui motivi costituiti dalla mancanza di domicilio fisso e/o di domicilio in Svizzera (art. 271 cpv. 1 cifra 1 e 4 LEF) non potrà essere ritenuta arbitraria la decisione di considerare fondato siffatto sequestro (II CCA 30 settembre 1994 in re K./E.O.), attesa l’irrilevanza del successivo domicilio in Svizzera del debitore, e constatato che egli per il momento determinante non ha fornito elemento alcuno atto ad inficiare la verosimiglianza della tesi sostenuta dal creditore.
Ne conseguono l’accoglimento del gravame, e la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione, senza che più occorra esaminare l’eventuale esistenza anche della causa di sequestro di cui all’art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 marzo 1995 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 febbraio 1995 della Pretura del distretto di Lugano, sezione 4, è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 1’500.-- e le spese sono a carico dell’attore, che rifonderà al convenuto fr. 6’000.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.--
b) spese fr. 50.--
T o t a l e fr. 1’000.--
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attore, il quale rifonderà al convenuto fr. 2’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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