AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.125
Data decisione, Autorità: 20.03.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00125
Lugano 20 marzo 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 686 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, dipendente la petizione 21 febbraio 1989 di
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di fr. 11'239.15 oltre interessi a titolo di prezzo di vendita, nonché al ritiro della merce acquistata e al pagamento delle spese di deposito;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili, e che il Pretore con sentenza 27 aprile 1992 ha accolto;
Appellante la parte convenuta che con atto di appello del 13 luglio 1992 ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione.
Gravame che questa Camera ha accolto con sentenza 15 giugno 1993, riformando la sentenza pretorile nel senso di respingere la petizione:
Decisione che l'attrice ha impugnato con ricorso per riforma avanti al Tribunale federale, il quale ha parzialmente ammesso il gravame, annullando la sentenza di questa Camera e rinviandole la causa per un nuovo giudizio al senso dei considerandi.
Ritenuto
in fatto
A. Il 22 settembre 1987 le parti hanno firmato il documento denominato "ordinazione" (doc. D) recante a tergo delle "condizioni di contratto e di pagamento" (doc. E).
Già il giorno successivo la convenuta ha inviato all'attrice la raccomandata doc__________nella quale ha subordinato la validità dell'accordo e il pagamento degli articoli "__________ " ordinati alla condizione di essere l'unica distributrice autorizzata per il Ticino.
La convenuta non ha preso posizione su questo scritto.
Il 1° ottobre 1987 essa ha però emesso a carico della convenuta la fattura di fr. 11'239.15 doc. F, e il 5 ottobre 1987 ha provveduto alla spedizione della merce di cui al doc. D, mai ritirata dalla convenuta e pertanto depositata presso la __________ di __________o.
B. Con la petizione in rassegna l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo fatturato, nonché al ritiro della merce acquistata e al pagamento delle spese di deposito, il tutto in adempimento del contratto sottoscritto dalle parti e in conseguenza della mora della convenuta.
C. Nella risposta del 24 aprile 1989 la convenuta si è opposta alla petizione.
Essa ha affermato che con il rappresentante dell'attrice sarebbe stato raggiunto un accordo verbale, derogante alle condizioni scritte, secondo il quale alla convenuta sarebbe stata garantita l'esclusiva per il Ticino per i prodotti __________.
L'attrice avrebbe inoltre assicurato di aver già provveduto a pubblicizzare il prodotto presso il corpo medico ticinese.
Tutto ciò risulterebbe dalla lettera di conferma inviata dalla convenuta all'attrice il giorno successivo alla firma dell'ordinazione, lettera rimasta incontestata.
Non avendo l'attrice ottemperato a tali condizioni, la convenuta potrebbe sottrarsi agli effetti del contratto sulla base delle norme che regolano l'errore essenziale o in conseguenza dell'ina-dempienza di controparte.
D. Il Pretore ha condannato la convenuta al pagamento di fr. 11'239.15 oltre interessi e al ritiro della merce acquistata dai magazzini della __________ di __________, ritenendo che tra le parti si sia perfezionato un contratto di compravendita alle condizioni stabilite sul retro dell'ordinazione doc. D.
Non sarebbe per contro stata sufficientemente provata la tesi della convenuta, secondo la quale le parti avrebbero derogato verbalmente a tale contenuto, atteso che le contrastanti testimonianze assunte al proposito si eliderebbero a vicenda.
Nemmeno la lettera del 23 settembre 1987 fornirebbe prova sufficiente sul tema, in quanto essa, derogante agli accordi scritti, non potrebbe senz'altro valere quale lettera di conferma.
E. Con l’appello del 13 luglio 1992 la convenuta ha postulato la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la petizione.
Il Pretore avrebbe a torto ritenuto che la lettera del 22 settembre 1987 non facesse riferimento ad accordi realmente intervenuti tra le parti e che non fosse perciò uno scritto di conferma.
Questo in particolare in presenza di condizioni generali stampate a retro di un bollettino di ordinazione, alle quali non potrebbe essere data importanza giuridica determinante laddove esse, come nella specie, derogassero in modo rilevante alle norme di legge dispositive in materia.
Ciò sarebbe pure confermato dalla teste __________ la cui testimonianza non potrebbe non essere considerata solo perché contrastante con quella rilasciata in via rogatoriale dal teste __________.
Egli, contrariamente alla __________, sarebbe infatti interessato alla lite in quanto vicedirettore dell'attrice e perciò esposto a ritorsioni in caso di soccombenza nella causa.
Pure la deposizione del teste __________, anche se attinente ad altra fattispecie, dovrebbe essere considerata, in quanto essa riferirebbe con chiarezza sui modi di agire della ditta attrice.
Ne conseguirebbe la validità degli accordi intervenuti in forma orale tra le parti e, stante la loro inadempienza da parte dell'attrice, la reiezione della petizione.
F. Con sentenza 15 giugno 1993 questa Camera ha accolto l'appello della convenuta e ha riformato la sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione, ritenendo che a seguito della riunione del 22 settembre 1987 la convenuta potesse ritenere in buona fede raggiunto un accordo verbale -non ossequiato dall'attrice- derogante alle clausole prestampate, accordo i cui contenuti sarebbero stati ribaditi nella lettera di conferma del 23 settembre della stessa convenuta, rimasta incontestata.
G. Il giudizio di rinvio ha invece stabilito che alla lettera del 23 settembre 1987 non poteva essere attribuita efficacia costitutiva nel senso della modifica delle clausole contrattuali sottoscritte dalle parti.
Non essendo ancora state decise dall'autorità cantonale le eccezioni di dolo e di errore essenziale sollevate a titolo subordinato dalla convenuta, la causa le è stata rinviata per pronunciarsi in merito alle stesse dopo l'effettuazione dei necessari accertamenti di fatto.
Considerato
in diritto
In questa sede deve ancora trovare risposta il quesito a sapere se essa può impugnare il contratto in applicazione delle disposizioni sul dolo (art. 28 CO) o sull'errore essenziale (art. 23 e 24 CO), così come da lei sostenuto a titolo subordinato nel proprio gravame (pag. 8).
L'errore è essenziale in particolare anche quando concerne una determinata condizione di fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 45 e segg. ad art. 23/24 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, ad art. 24 CO n. 20-23).
Nel caso di specie la ditta convenuta sostiene di essersi trovata in errore sulle circostanze di fatto consistenti nell'esistenza di un accordo di esclusiva in suo favore -in deroga al contenuto delle condizioni generali- per la distribuzione e commercializzazione in Ticino dei prodotti __________ e nella presentazione di detti prodotti a medici ticinesi da parte dell'attrice.
L’esame della fattispecie, così come essa risulta in base agli atti istruttori, ha mostrato che non può essere ammessa l’esistenza effettiva dei suddetti accordi.
Vi sono però sufficienti elementi per ritenere che la convenuta abbia erroneamente creduto di avere, col consenso del partner contrattuale, derogato al tenore delle clausole prestampate.
In effetti, anche se il raffronto delle deposizioni __________ e __________ non consente di concludere per l’esistenza di un accordo derogante alle condizioni scritte, esso, prescindendo appunto dal differente senso dato dalle parti al colloquio, consente nondimeno di ammettere che i temi dell’esclusiva e della propaganda presso il corpo medico furono oggetto di trattativa tra le parti: la teste __________ ammette esplicitamente l’esistenza di una discussione sul tema e l’insistenza della convenuta sul medesimo, precisando di averne tratto il medesimo errato convincimento della convenuta, ovvero quello del verbale assenso dell’attrice ad un accordo di esclusiva. Il teste __________per sua parte (risposta a domande rogatoriali 6 e 7), non smentisce l’esistenza della discussione su questi punti -che è al contrario esplicitamente ammessa per riguardo alla pubblicità presso il corpo medico-, ma solo il rilascio da parte sua del consenso necessario a modificare il contenuto del contratto prestampato.
Un ulteriore elemento che depone in favore dell’esistenza del vizio nella volontà della convenuta è costituito dalla sua lettera raccomandata del 23 settembre 1987 (doc. I), ovvero il giorno successivo alla contrattazione, in cui essa giungeva a condizionare la propria adesione al contratto alla concessione dell’esclusiva e all’effettuazione della propaganda presso i medici.
Sebbene detta lettera costituisca per principio una semplice affermazione di parte, essa concorre a certificare l’esistenza di un’errata nozione da parte della convenuta dell’estensione del consenso contrattuale, e questo in epoca non sospetta, ovvero in un momento in cui secondo l’ordinario andamento delle cose si deve ritenere che la convenuta avesse in buona fede interesse al regolare svolgimento del contratto testé firmato (così espressamente il doc. I, pag. 2), piuttosto che a costruirsi ad arte una futura eccezione di errore essenziale.
La stessa ditta attrice, del resto, nel proprio scritto del 3 novembre 1987 non esclude che vi siano state delle incomprensioni tra le parti sui temi in questione asserendo che “il suo mandante ha interpretato le cose diversamente da come sono state spiegate dal nostro signor __________ ” (doc. R).
Un altro indizio ancora viene fornito dalla deposizione del teste __________, la quale, pur non fornendo alcun apporto diretto in merito alle relazioni tra le parti, è comunque significativa nella misura in cui permette di dedurre che anche in almeno un altro caso trattato dal rappresentante dell’attrice __________ è sorto un increscioso equivoco riguardo alla presunta pattuizione di un accordo di esclusiva.
Questa Camera valuta perciò le prove in atti nel senso di ritenere esistente un errore della convenuta circa la concessione dell’esclusiva per il Ticino dei prodotti dell’attrice e le modalità della propaganda presso il corpo medico.
La risposta deve essere affermativa.
L’errore riguarda in primo luogo ben determinate condizioni di fatto ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 cifra 4 CO, ovvero la concessione alla convenuta di determinate facoltà in deroga al testo scritto del contratto.
Si può inoltre ammettere che dette circostanze erano soggettivamente determinanti per la convenuta, e che esse hanno avuto un’influenza decisiva sulla volontà di acquistare i prodotti della ditta attrice (cfr. deposizione __________; doc. I).
Non può in seguito essere disconosciuto, secondo la buona fede nei rapporti d’affari, che almeno la pattuizione di una clausola di esclusività per l’introduzione di un nuovo prodotto in un determinato territorio ha una relazione tale con il contenuto del contratto (ordinazione di notevole quantitativo di merce destinata all’installazione presso l’eventuale futura clientela) da giustificare oggettivamente che l’acquirente voglia far dipendere la stipulazione del contratto dall’esistenza di tale clausola di esclusività (Schmidlin, opera citata, n. 71 ad art. 23/24 CO).
Infine, l’attrice -alla luce della deposizione __________ - poteva senz’altro riconoscere l’importanza per la convenuta dell’ottenimento dell’esclusiva per il Ticino (Schmidlin, opera citata, n. 75 e segg. ad art. 23/24 CO), importanza del resto prontamente ribadita con la lettera del giorno successivo alla contrattazione (doc. I), così che risultano realizzate tutte le condizioni per l’ammissione di una situazione di errore essenziale da parte della convenuta.
Ci si potrebbe poi chiedere se la convenuta non invochi l’errore in urto con la buona fede (art. 25 cpv. 1 CO), ma la risposta deve essere negativa.
Premesso che l’eventuale negligenza della convenuta per essersi trovata in errore non costituisce di per sé abuso di diritto ai sensi dell’art. 25 CO (Schmidlin, opera citata, n. 4 e 10 ad art. 25 CO e riferimenti), nella specie non risulta che essa abbia sconvenientemente atteso nell’impugnare il contratto allo scopo di danneggiare l’attrice, e nemmeno che l’attrice subisca per l’annullamento del contratto un pregiudizio sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trae la convenuta (Schmidlin, opera citata, n. 8 e 9 ad art. 25 CO), così da non poter ammettere abuso di diritto da parte sua.
Ne discende comunque che la petizione, intesa dall’attrice come azione di adempimento contrattuale, deve necessariamente essere respinta.
Non è invece possibile per questa Camera procedere direttamente in tal senso, mancando da una parte elementi in atti per la valutazione di siffatto danno, e non potendosi d’altra parte mutare d’ufficio la domanda e il genere dell’azione da azione di adempimento in azione di risarcimento danni (art. 74 CPC; II CCA 5 agosto 1993 in re R./B.).
Ne conseguono l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere la petizione.
Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC la TG
dichiara e pronuncia
I. L'appello 13 luglio 1992 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 giugno 1992 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 è riformata nel modo seguente:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico. L'attrice rifonderà inoltre alla convenuta fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 580.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 600.--
già anticipati dall'appellante, sono a carico, dell'attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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