AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.130
Data decisione, Autorità: 13.06.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00130
Lugano 13 giugno 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa civile ordinaria appellabile -inc. no. 650 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 5 gennaio 1989 da
arch.
rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. dallo studio legale __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto a pagargli la percentuale concordataria del 25% sul credito di fr. 80’006.- oltre interessi al 5% decorrenti dal trentunesimo giorno (compreso) dall’entrata in giudicato dell’omologazione concordataria;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione e sulla quale il Pretore con sentenza 20 settembre 1994 si è così pronunciato:
La petizione 5/9 gennaio 1989 è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 2’500.- (duemilacinquecento) e le spese, da anticipare dall’attore, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 4’800.- (quattromilaottocento) a titolo di ripetibili.
Appellante la parte attrice con atto di appello 28 settembre 1994, con cui in riforma del querelato giudizio chiede nuovamente l’accoglimento della petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e di secondo grado;
mentre il convenuto con osservazioni 28 ottobre 1994 postula la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della procedura fallimentare nei confronti __________, __________ il 6 dicembre 1988 il Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, ha deciso che il concordato ordinario proposto dal fallito ai propri creditori era omologato sulla base:
a) del pagamento integrale dei creditori privilegiati
b) del pagamento di un dividendo del 25% ai creditori chirografari di V classe, che si erano visti riconosciuto il proprio credito o che se lo vedranno accertato nell’ambito della procedura di cui all’art. 310 LEF per capitale oltre interessi alla data del fallimento;
c) del pagamento delle spese e competenze sostenute dall’amministrazione del fallimento.
Ai creditori che non si erano visti riconosciuti i loro crediti nella procedura, tra cui vi era anche l’arch. __________, __________, il giudice ha assegnato un termine scadente 30 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di omologazione del concordato per promuovere l’azione giudiziaria tendente all’accertamento delle rispettive pretese nella misura contestata (art. 310 LEF, doc. D).
B. Con petizione 5 gennaio 1989 l’arch. __________ ha chiesto la condanna del convenuto a pagargli la percentuale concordataria del 25% sul credito di fr. 80’006.- oltre interessi al 5% decorrenti dal trentunesimo giorno (compreso) dall’entrata in giudicato dell’omologazione concordataria.
Egli sostiene che, in relazione alla pattuizione di un diritto di compera su alcuni fondi siti nel Comune di __________ (cfr. doc. E, F) che i signori __________, __________, __________ e __________ avevano concesso a __________ -in seguito mai esercitato-, quest’ultimo aveva commissionato allo studio dell’attore l’elaborazione di alcune varianti su progetti preesistenti inerenti la costruzione di un complesso immobiliare strutturato su tre palazzine di appartamenti. Le proposte ed i piani elaborati dall’attore furono, a suo dire, più volte verificati e discussi tanto dal convenuto, quanto dalla __________., società che si occupava della promozione immobiliare per conto di quest’ultimo.
Per le varianti in questione ed in applicazione delle norme SIA, fu emessa una nota d’onorario di fr. 80’006.- (doc. N), fattura che il convenuto non ha tuttavia provveduto a pagare e di cui ora si chiede l’accertamento giudiziale.
C. Con risposta 17 aprile 1989 __________ ha postulato l’integrale reiezione della petizione, protestando spese e ripetibili.
Egli contesta innanzitutto di aver commissionato alla controparte l’elaborazione di progetti, rilevando che in ogni caso all’attore incombeva l’onere della prova circa la fondatezza e l’entità del suo credito. Con riferimento alla clausola no. 8 del contratto di costituzione del diritto di compera (doc. E), il convenuto osserva inoltre da un lato che egli avrebbe dovuto versare ai quattro comproprietari l’importo di fr. 100’000.- relativo ai piani unicamente nel caso di esercizio del diritto di compera, dall’altro che titolari dei progetti erano semmai i quattro concedenti per cui solo loro avrebbero potuto commissionare un’eventuale variante dei piani già approvati ed infine che gli risultava che controparte era già stata integralmente tacitata per ogni sua pretesa relativa alla progettazione delle tre palazzine.
Ne discendeva, a suo dire, che l’attore non poteva più pretendere nulla dal convenuto.
D. Con la replica e la duplica e nei memoriali conclusionali le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 20 settembre 1994 il Pretore ha respinto la petizione e caricato all’attore la tassa di giustizia di fr. 2’500.- e le spese, nonché l’indennità di ripetibili di fr. 4’800.-.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che l’istruttoria di causa non aveva portato a ritenere comprovata la stipulazione tra le parti di un contratto, in virtù del quale il convenuto dovesse essere tenuto al pagamento della nota d’onorario emessa dall’attore: nessun teste aveva infatti potuto asserire con sicurezza che il convenuto avesse incaricato l’attore di allestire i progetti, anche se il suo interesse all’edificazione a __________ era pacifico; tale circostanza non si poteva per altro neppure evincere dai documenti ed in particolare dal doc. I, mentre neppure le risultanze dell’interrogatorio formale dell’attore potevano in tutta evidenza essere considerate decisive, da un lato non contribuendo del tutto a far chiarezza e dall’altro in quanto non avevano trovato altri riscontri agli atti.
F. Con appello 28 settembre 1994 la parte attrice postula la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili di primo e di secondo grado.
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’appellante sostiene che il fatto che controparte avesse commissionato la progettazione delle seconde varianti al progetto di edificazione delle tre palazzine sia stato sufficientemente provato: a suo dire, tale circostanza risultava infatti sia dal suo interrogatorio formale, sia dalla testimonianza __________ sia dal doc. I. Quanto alla conformità tariffale ed alla correttezza della nota professionale emessa (doc. N), la stessa era stata ampiamente confermata dalla perizia giudiziaria, motivo per cui l’attore aveva senz’altro diritto alla percentuale concordataria del 25% sulla sua nota d’onorario di fr. 80’006.-.
G. Delle osservazioni 28 ottobre 1994 della parte convenuta con cui si chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In primo luogo, tra il 1981 ed il 1983, l’arch. __________ allestì dei piani per la realizzazione di tre palazzine d’appartamenti plurivani per conto dell’allora proprietaria, la __________, piani che in seguito vennero ceduti (con i relativi terreni) ai signori, __________ __________, __________ e __________ al prezzo di fr. 100’000.- (doc. M): in virtù della clausola no. 8 del contratto di costituzione del diritto di compera (doc. E), questi piani avrebbero dovuto a loro volta essere ceduti al convenuto sempre al prezzo di fr. 100’000.-.
In un secondo momento, tra il 1985 e il febbraio 1986, lo studio __________ elaborò sui progetti __________ già approvati, dei piani esecutivi e delle varianti -che non risultano versati agli atti (cfr. perizia p. 6)- per aumentare il numero degli appartamenti (testi __________ p. 3, __________ p. 4); il tutto per conto dei quattro comproprietari, i quali provvidero anche al pagamento di una sua nota professionale di fr. 100’000.- (interrogatorio formale dell’attore risposta 2, teste __________ risposta 3, il quale ha dichiarato di aver acquistato le particelle dopo il mancato esercizio del diritto di compera da parte del convenuto, versando tra l’altro ai quattro comproprietari la somma di fr. 180’000.- per le prime e le seconde varianti).
Dal febbraio 1986 all’ottobre dello stesso anno, infine, l’attore provvide ad elaborare delle nuove varianti al progetto __________, finalizzate ora a costruire nelle palazzine unicamente dei monolocali o appartamenti da 1.5 locali (testi __________ p. 2, __________ p. 3, __________ p. 5, interrogatorio formale dell’attore risposta 1).
Oggetto della presente vertenza è per l’appunto la nota d’onorario di fr. 80’006.- (doc. N), che l’attore ha emesso per l’elaborazione di queste seconde varianti.
Come vedremo, il giudizio pretorile non può tuttavia essere condiviso.
2.1 Il teste __________ ha innanzitutto riferito come il convenuto presumibilmente nel febbraio 1986 ebbe a convocare “____________________ e il sottoscritto più volte nel suo studio in via __________, dove con la collaborazione di architetti d’interni francesi si trasformò il tutto in una novantina di appartamenti monolocali” (p. 2). Va a questo proposito rilevato che __________, oltre ad essere figlio dell’attore, lavorava nel contempo nello studio paterno, per cui si può senz’altro ritenere che il suo coinvolgimento da parte del convenuto avvenne nella sua qualità di rappresentante del padre e datore di lavoro, e non certo nella sua veste di comproprietario delle particelle di __________o, tesi quest’ultima che del resto il convenuto non ha nemmeno sollevato nei suoi allegati.
Il teste ha quindi precisato che “per quanto mi concerne personalmente, __________ mi conferì l’incarico di allestire il progetto relativo ai rifugi e di sorvegliare nel contempo la struttura portante al momento dell’elaborazione delle modifiche del progetto. Io non ho ricevuto mandato scritto per quanto affidatomi” (p. 2), aggiungendo in seguito che “anche il mandato a __________ è stato dato negli stessi modi in cui è stato conferito a me e cioè verbalmente: __________ ha ricevuto l’incarico di trasformare o meglio effettuare le varianti necessarie per trasformare il progetto per seguire il desiderio di __________ che era quello di creare monolocali invece di appartamenti di più locali” (p. 2).
Per fugare ogni dubbio in merito alla titolarità della persona che ha conferito gli incarichi di progettazione, egli ha infine espressamente concluso che “per quel che ne so io, __________ ha conferito questi mandati a titolo personale e non a nome o per il conto di società o terze persone” (p. 2).
2.2 Significativa è del resto la testimonianza __________ il quale conferma implicitamente la titolarità del convenuto per quanto concerne il mandato, laddove riferisce che “inizialmente non sapevo chi doveva pagare lo studio d’architettura per queste varianti, ma verso la fine l’arch. __________ mi disse di non perdere ulteriore tempo con quel lavoro perché __________ non avrebbe pagato” (p. 6), evidentemente per le sue difficoltà finanziarie (cfr. teste __________ p. 3, il quale riferisce che il convenuto non aveva più soldi); pure significativa è la testimonianza del __________ o, il quale ha affermato di sapere che “il signor __________ si era rivolto allo studio d’architettura __________... Questo rapporto __________ era estraneo alla vendita del terreno. Immagino che __________ si sia rivolto allo studio __________... per portare avanti la progettazione. ... Ritengo che da parte dei venditori nulla fosse dovuto a __________ per opere da lui prestate a favore dei venditori stessi, in quanto il risultato della vendita fu poi diviso in parti uguali. Diverso è il discorso per eventuali rapporti fra lo studio __________ e __________ ” (p. 2).
2.3 In sede di interrogatorio formale, le cui risultanze vanno liberamente valutate dal giudice secondo il proprio convincimento (art. 276 cpv. 1 CPC), l’attore ha a sua volta espressamente confermato che il convenuto lo incaricò di effettuare le seconde varianti: “dopo questo sviluppo di piani esecutivi pronti per iniziare i lavori, venne fatto un diritto di compera a nome di __________ a; quindi fui incaricato da __________ per fare un nuovo progetto che fu anzi inviato alle Autorità per ottenere l’autorizzazione, che venne puntualmente concessa” (interrogatorio formale dell’attore risposta 1).
2.4 Infine, nel doc. I, significativo ancorché successivo alla scadenza del diritto di compera concesso al convenuto -ciò che non escludeva evidentemente che lo stesso in seguito potesse essere di nuovo costituito, stante l’interesse costantemente da lui mostrato- la __________ società a cui lo stesso convenuto aveva conferito un mandato di gestione di sue operazioni immobiliari (teste __________ p.1, __________ p. 3) confermava allo studio dell’attore “a nome e per conto del signor __________ ” alcune modifiche da apportare per completare i piani definitivi (doc. I), relativi ai monolocali (teste __________ p. 5).
Quel documento, allestito da un rappresentante del convenuto (art. 32 CO), sta chiaramente ad indicare come quella società e per essa il rappresentato aveva conferito all’attore l’incarico di modificare le varianti, per cui ben si può ritenere che anche le varianti stesse fossero state commissionate dalla medesima persona. Quest’ultima circostanza è del resto implicitamente riconosciuta dal teste __________ il quale, non a conoscenza di eventuali mandati di gestione o di rapporti di rappresentanza, a suo tempo aveva addirittura pensato “che __________ fosse stato incaricato del progetto dalla __________ ” (p. 2).
Tanto basta, a giudizio di questa Camera, per ammettere sia la legittimazione attiva dell’attore, sia la legittimazione passiva del convenuto.
3.1 Contrariamente a quanto ritenuto dalla parte convenuta, dal fatto che nel 1986 proprietari dei fondi fossero i quattro comproprietari e non il convenuto non si può escludere che quest’ultimo possa aver attribuito all’attore un mandato di progettazione relativo a quelle particelle: questa Camera ha già recentemente avuto modo di stabilire che il solo fatto che il fondo su cui si progetta non appartenga ai mandanti non esclude per nulla che l’incarico di progettazione possa essere attribuito da terzi, come ad esempio da persone interessate all’acquisto (IICCA 3 aprile 1995 in re R./F., 31 maggio 1995 in re V./ D. SA e llcc.) o finanche da mediatori desiderosi di rendere più attrattivo il fondo da vendere corredandolo di un’autorizzazione a edificarlo basata su di un progetto esecutivo (IICCA 27 gennaio 1994 in re G. SA/K., 31 maggio 1995 in re V./ D. SA e llcc.).
3.2 Irrilevante è pure il fatto che i piani commissionati dal convenuto vennero in seguito venduti dai quattro comproprietari al signor __________ per la somma di fr. 80’000.- (teste __________ p. 1): non spetta infatti a questa Camera indagare circa i motivi che portarono a questa cessione e ad eventuali accordi che potrebbero essere intercorsi tra i quattro comproprietari ed il convenuto a seguito del mancato esercizio del diritto di compera, non potendo evidentemente tali fatti inerenti terze persone influenzare il rapporto contrattuale tra l’architetto attore ed il committente convenuto.
3.3 Irrilevante è infine il fatto che l’onorario relativo alle seconde varianti sia stato parzialmente anticipato all’attore dai quattro comproprietari (interrogatorio formale dell’attore risposta 2): l’istruttoria di causa ha infatti accertato senz’ombra di dubbio che le varianti erano state commissionate dal convenuto, per cui questi è tenuto a pagarle all’attore, indipendentemente da quanto dei terzi possano aver pattuito con il creditore.
In ogni caso non risulta che il pagamento da parte loro della nota d’onorario sia avvenuto con l’accordo del debitore, cosicché non si può ritenere che essi siano surrogati nella posizione del creditore (art. 110 cifra 2 CO); al contrario dagli atti di causa si evince che quei pagamenti sono avvenuti a titolo di anticipo, ritenuto che l’attore si era impegnato a restituire ai quattro comproprietari quanto avrebbe potuto recuperare dal convenuto (interrogatorio formale dell’attore risposta 2).
Non risulta quindi che l’attore pretenda un doppio pagamento della nota.
Il perito giudiziario ha elaborato due conteggi a dipendenza del fatto se le prestazioni contrattuali fossero da intendersi fino al rilascio della licenza edilizia o se le stesse si estendessero fino alla fase di preparazione dell’esecuzione (perizia p. 13): a suo dire, nel primo caso l’onorario a favore dell’attore potrebbe ammontare a fr. 62’105.- (perizia p. 14), a cui andavano aggiunti altri fr. 4’076.- per le spese (complemento perizia p. 2), nel secondo a fr. 102’473.- (perizia p. 15) oltre a fr. 5’900.- per spese (complemento perizia p. 2).
Nel caso di specie, visto e considerato -come appurato dal perito giudiziario- che "lo studio __________ ha assolto, prima ancora di inoltrare il progetto di varianti interne al Comune, prestazioni che di solito si effettuano dopo l’approvazione del progetto” e che “è questo un modo di procedere adottato, ad esempio, quando non sussistono dubbi sul fatto che l’autorità conceda una nuova licenza, quando si vuole anticipare l’approfondimento del progetto in vista dell’allestimento dei capitolati d’appalto (piani 1:50 e dettagli, mentre per l’esame dell’autorità bastano piani 1:100), quando insomma si intende aprire il cantiere a breve scadenza” (perizia p. 12), si ritiene di dover riconoscere all’attore l’onorario per l’intera prestazione svolta: l’istruttoria ha infatti provato da un lato che l’urgenza era richiesta dal convenuto (al quale erano stati fissati termini ben precisi per poter esercitare il diritto di compera: cfr. doc. E, F; cfr. pure i solleciti da parte della __________ (teste __________ p. 3)) e che gli approfondimenti eseguiti erano stati concretamente commissionati dallo stesso (cfr. ad es. doc. I, p. 2, dove si chiede espressamente all’attore la presentazione dei piani di dettaglio); d’altro canto, come ritenuto dal teste , era inoltre presumibile che “, se l’affare fosse andato definitivamente in porto, avrebbe dovuto seguire i lavori fino alla fine in qualità di architetto progettista e DL” (p. 2), ciò che avrebbe in ogni caso comportato la sua remunerazione anche per i lavori successivi alla procedura per il rilascio della licenza edilizia.
Ne discende che la nota d’onorario viene riconosciuta nella misura postulata con la petizione (fr. 80’006.-).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e di secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC), tenuto conto del valore della lite, pari -senza alcun dubbio- al 25% del credito.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 28 settembre 1994 dell’arch. __________ è accolto e di conseguenza la sentenza 20 settembre 1994 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, viene così riformata:
§ Di conseguenza, __________ è condannato a pagare ad __________ la percentuale concordataria del 25% sul credito di fr. 80’006.-, oltre interessi al 5% decorrenti dal trentunesimo giorno (compreso) dall’entrata in giudicato dell’omologazione concordataria.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.--
b) spese fr. 20.--
Totale fr. 400.--
da anticiparsi dall’appellante, vanno caricate alla parte appellata, che rifonderà alla controparte fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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