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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.131
Data decisione, Autorità:
12.09.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00131
Lugano
12 settembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa 113/1993 della
Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 7 settembre
1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
con cui l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 25'807,90 oltre accessori a saldo della fornitura
di lastre di granito;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che in via riconvenzionale ha chiesto la condanna
dell'attrice al pagamento di fr. 27'843.- oltre interessi in conseguenza dei
difetti della merce;
nella quale il Pretore, con sentenza 6 marzo 1995, ha
accolto la petizione e respinto la riconvenzionale.
Appellante la convenuta che, con gravame datato 21
marzo 1995, chiede la riforma della sentenza pretorile nel senso di respingere
la petizione e di accogliere la riconvenzionale;
mentre l'attrice, con le osservazioni e l'appello
adesivo del 24 aprile 1995, postula la reiezione del gravame principale e
chiede a sua volta la riforma del querelato giudizio nel senso di vedersi
accordare interessi di mora al tasso dell'8 %.
Richiamata la decisione 17 maggio 1995 di questa
Camera che ha stralciato dai ruoli l'appello adesivo in conseguenza del
versamento tardivo dell'anticipo per la tassa di giustizia.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
Ritenuto
in fatto
A. L'attrice
nel 1991 a tre riprese ha fornito alla convenuta lastre e pezzi di granito.
Avendo essa ricevuto solo pagamenti parziali, pari al 50 % di quanto fatturato,
con la presente causa chiede la condanna della convenuta al pagamento del saldo
e delle spese di incasso sopportate.
B. Nella
risposta e riconvenzionale del 24 settembre 1993 la convenuta si è opposta alla
petizione.
Essa
avrebbe tempestivamente contestato la fornitura di materiale difforme da quello
richiesto per taglio e colore, asserendone quindi l'inutilità.
Detto
materiale avrebbe inoltre causato danni alla convenuta, costretta a rifare
lavori e a fornire nuovo materiale ai propri clienti in sostituzione di quello
fornito dall'attrice, il tutto per fr. 27'843.- oltre interessi, somma
richiesta in via riconvenzionale.
C. In
sede di risposta riconvenzionale l'attrice ha contestato la propria
inadempienza, sottolineando che la convenuta non avrebbe mai precisato che le
sue ordinazioni, giunte a distanza di svariati mesi, riguardavano il medesimo
cantiere, così che la convenuta non si sarebbe premurata di fornire merce del
medesimo colore, il che sarebbe comunque stato impossibile trattandosi di
materiale naturale, e perciò di colore diverso da blocco a blocco. La merce
contestata sarebbe nondimeno stata sostituita dopo l'effettuazione di un
sopralluogo a __________, così che le contestazioni della convenuta sarebbero del
tutto pretestuose.
D. All'udienza preliminare del 19 aprile 1994 la
convenuta ha precisato che l'importo chiesto in via riconvenzionale sarebbe da
compensare con quello vantato dall'attrice, così che sarebbe richiesta
unicamente la differenza tra i due importi.
E. Nel
giudizio impugnato il Pretore, poste l'applicabilità alla specie del diritto
svizzero e l'esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha concluso che
in assenza di istruzioni chiare della convenuta in merito alla necessità di vedersi
fornire materiale del medesimo colore non potrebbe essere ammessa la
responsabilità dell'attrice per le difformità riscontrate.
In
ogni caso la convenuta avrebbe omesso di segnalare tempestivamente il difetto,
immediatamente riconoscibile, assumendosi così il rischio di vedersi ricusare
l'opera dalla propria committenza.
Da
ciò l'accoglimento della petizione e la reiezione della riconvenzionale.
F. Con
tempestivo gravame datato 21 marzo 1995, la convenuta ha chiesto la riforma del
giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione e di accogliere la riconvenzionale.
La
destinataria della merce, __________ avrebbe tentato di utilizzare comunque la
merce per non ostacolare l'avanzata dei lavori nell'ambito di un grosso
cantiere, circostanza che avrebbe causato un danno ancor maggiore. Non potrebbe
però essere rimproverata alla convenuta questa attitudine della sua cliente di
modo che, avendo l'attrice stessa riconosciuto la difettosità della merce, il
Pretore avrebbe dovuto ammettere la pretesa compensatoria della convenuta, se
non del tutto almeno in parte, dopo riduzione del risarcimento in suo favore in
conseguenza dell'eventuale sua colpa concomitante.
Delle
osservazioni dell’attrice con le quali essa chiede la reiezione del gravame con
protesta di spese e ripetibili si dirà, per quanto necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
- Oltre alle prove documentali prodotte con gli allegati
scritti, l’istruttoria di causa si é limitata all’audizione di due testimoni.
Il
primo, __________, dipendente di una ditta veneta pure fornitrice della
convenuta, ha raccontato di aver accompagnato due dirigenti dell’attrice a
__________ per constatare se nei materiali forniti vi erano o meno dei difetti
e di aver rilevato delle differenze di colorazione tra le varie lastre
componenti i pavimenti nei quali i materiali erano stati impiegati. Ha pure
aggiunto che, a dipendenza di ciò, si raggiunse tra le parti un accordo nel
senso che la __________ avrebbe provveduto alla sostituzione del materiale
difettoso (una novantina di lastre e una novantina di triangoli) - impegno
adempiuto - e la ditta __________ si sarebbe assunta le spese di trasporto e di
rifacimento.
Il
secondo, l’ing. __________ della ditta __________ che ha provveduto alla posa
dei pavimenti con il materiale fornitole dalla convenuta, pure presente
all’incontro tra le parti a __________a, ha dichiarato che, in quell’occasione,
non si discusse a chi dovevano essere caricate le spese di rifacimento.
1.1. Se si tiene conto della deposizione __________ - sulla
veridicità della quale non é lecito dubitare nemmeno di fronte alla presa di
posizione della convenuta (lettera 25 febbraio 1992, doc. 7) nei confronti del
fax 20 febbraio 1992 (doc. M) dell’attrice che esplicitava gli estremi
dell’accordo raggiunto dal momento che la __________ non afferma positivamente
di non aver raggiunto il compromesso in quei termini ma richiama i gravi
problemi avuti con il cliente ed il fatto di dover sopportare le spese di
trasporto del materiale sostituivo e tutti gli altri maggiori oneri finanziari
per non dover anche accollarsi le spese di rifacimento dei pavimenti - la causa
é presto risolta: l’attrice ha sostituito il materiale difettoso mentre non le
compete la spesa di ripristino che rimane a carico della convenuta con la
conseguenza della reiezione della domanda riconvenzionale e l’accoglimento di
quella principale.
1.2. Se invece si vuol considerare la sola deposizione
dell’ing. __________ che non é in contrasto con quella dell’altro teste poiché
l’accordo richiamato avrebbe potuto anche essere preso senza che lui vi avesse
partecipato, bisognerà allora decidere se all’attrice, che ha provveduto a
sostituire il materiale difettoso, incombe l’onere del risarcimento del danno
eventualmente sopportato dalla controparte in funzione dell’adempimento
difettoso dell’appalto. Come vedremo la soluzione, negativa per la convenuta,
non muta rispetto alla prima ipotesi di lavoro.
- La ditta attrice, dichiarandosi d’accordo di
sostituire le lastre di granito diversamente colorate e provvedendo in tal
senso, non ha fatto altro, nell’ambito della garanzia del contratto d’appalto,
che riparare gratuitamente il materiale difettoso fornito ai sensi dell’art.
368 cpv. 2 CO. Non torna più conto, a questo momento, esaminare come ha fatto
il primo giudice la tempestività della notifica dei difetti poiché, con il suo
atteggiamento, l’appaltatore ha rinunciato implicitamente all’eccezione
relativa (ZR 1975, n. 75).
Resta
così il problema del risarcimento del danno a seguito di difetto che é dovuto
dall’appaltatore in caso di sua colpa (art 368 cpv. 2 in fine CO; Gauch,
Der Werkvertrag, n. 1302 e seg.). Il diritto a questo risarcimento del danno é
una conseguenza della violazione contrattuale commessa dall’appaltatore con la
consegna di un’opera difettosa o comunque non conforme a quanto pattuito (Gauch,
op. cit. n. 1308 e 1325). Essendo il risarcimento di questo danno, che può
consistere in un lucrum cessans od in un damnum emergens (Gauch, op.
cit., n. 1320), un diritto il cui esercizio il committente può cumulare a
quello della riparazione gratuita - ed agli altri alternativi diritti di
garanzia - tale danno non può identificarsi con il difetto stesso dell’opera o
con le conseguenze del difetto a cui può essere ovviato con l’esercizio dei
diritti alternativi di garanzia ma é, al contrario, un danno che sussiste anche
dopo essersene avvalsi (Gauch, op. cit., n. 1315). Questa possibilità di
chiedere il risarcimento del danno consecutivo al difetto non é altro che una
forma particolare dell’azione contrattuale di risarcimento dell’art. 97 CO che
presuppone, oltre all’adempimento delle condizioni specifiche previste per
l’azione in garanzia del contratto d’appalto, anche l’esistenza di tre
condizioni supplementari: una colpa dell’appaltatore (che é presunta), un nesso
di causalità ed un danno inteso quale diminuzione del patrimonio del
committente (Tercier, La partie spéciale du Code des obligations, pag.
341).
2.1. La pretesa in questione dovrebbe già essere respinta
per la mancanza della prova di un danno. Infatti la sola esistenza di una
pretesa di un terzo (come appare dalla fattura doc. 8) non é ancora circostanza
sufficiente a suffragare un danno risarcibile. La convenuta non ha ancora
subito un effettivo pregiudizio economico visto che non dimostra - né afferma -
di aver corrisposto alla __________ l’importo di Fr. 27’843.-.
2.2. Ma anche il nesso di causalità tra il difetto di
colorazione delle lastre di marmo e la necessità di rifare i pavimenti già
posati, se esistente, é stato interrotto dal comportamento della convenuta che
ha fornito alla __________ il materiale, pur dovendosi accorgere che lo stesso
non era idoneo per le differenze di colorazione ad essere posato, e
dall’atteggiamento della __________ stessa che ha iniziato i lavori di posa con
lastre che presentavano una “differenza di colore alquanto rilevante” (come
alla deposizione dell’ing. __________). Se ne deduce che quest’ultima ha
assunto il rischio di vedersi non accettato il lavoro - come verificatosi - pur
dovendo sapere che avrebbe potuto andare incontro ad una tale conseguenza per
l’evidenza del difetto di colorazione. Non va nemmeno dimenticato che per
lastre di pavimentazione del valore di circa 47 milioni di lire (cfr. fatture
doc. B, D e F) solo poco più di un’ottavo (la sostituzione ha comportato
materiale per 6 milioni e mezzo di lire: cfr. doc. M) della fornitura
presentava il difetto percui chi ha proceduto alla posa avrebbe potuto, usando
della diligenza più elementare, iniziare il lavoro senza inconvenienti con il
materiale irreprensibile e far sostituire quella parte ritenuta non conforme.
2.3. Le affermazioni dell’attrice che questa Camera
condivide conducono anche a ritenere che nessuna colpa incomba alla __________.
Infatti la committente avrebbe dovuto prevenire sin dall'inizio la ditta
fornitrice della necessità di ottenere diverse partite di materiale con la
medesima colorazione. L'appellante, come del resto ha già sollevato il Pretore,
assume nell'ambito del contratto di appalto un ruolo attivo, dovendo informare
chiaramente l'appaltatore delle specifiche esigenze dell'opera richiesta.
L'eccezione sollevata in sede ricorsuale dall'appellante, inerente al fatto che
la denominazione " bianco cristal " configura una generica qualità di
granito, di color bianco se di prima qualità, oltre a non essere mai stata
avanzata in sede pretorile, rimane del resto allo stadio di puro parlato. Si
ritiene per contro corretta la tesi attorea, secondo cui il granito presenta
per sua natura, a dipendenza dei blocchi dal quale è estratto, delle
colorazioni sostanzialmente diverse. Confrontata a questo tipo di materiale, la
committente esperta del ramo e cosciente delle ingenti quantità di materiale
necessarie all'esecuzione dell'opera avrebbe senz'altro dovuto chiarire questi
aspetti con la ditta fornitrice al momento della prima comanda. L'omissione di
queste informazioni, necessarie alla buona esecuzione dell’opera, libera
l’appaltatrice da ogni colpa.
- L’appello deve di conseguenza essere respinto, e la
sentenza del Pretore confermata, con carico di spese e ripetibili
all’appellante interamente soccombente.
Per i
quali motivi,
richiamati,
per le spese, l’ art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
-
L'appello
21 marzo 1995 della __________ è respinto.
-
Le
spese della procedura d'appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 850.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr. 900.-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico.
La
convenuta rifonderà l'attrice fr. 1'500.- per ripetibili di appello.
- Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano,
Sezione
1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
Il
presidente il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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