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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.132
Data decisione, Autorità: 28.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00132
Lugano 28 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no 4755 della Pretura di Locarno-Città promossa con petizione 25 novembre 1994 da
____________________rappr. __________
contro
rappr. dall’ avv.
in materia di contratto d’appalto.
Ed ora sull’appello 20 marzo 1985 degli attori nei confronti del dispositivo sulle spese del decreto di stralcio 24 febbraio 1995 della domanda di cauzione processuale della convenuta con il quale il Pretore non ha percepito né tasse né spese di giudizio e non ha assegnato ripetibili.
Lette le osservazioni all’appello del 27 aprile 1995 della parte convenuta ed appellata.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’appellante si duole perché il Pretore, stralciando la domanda di cauzione processuale formulata dalla convenuta a seguito di rinuncia di quest’ultima, non ha stabilito la tassa di giustizia a carico della parte soccombente e non le ha assegnato l’indennità per ripetibili;
che per quanto concerne la tassa e le spese di giudizio che il Pretore non ha ritenuto di dover percepire l’appellante, al quale da ciò non deriva alcun pregiudizio, non é legittimato a ricorrere (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 307 n. 6);
che, con riferimento alla mancata attribuzione delle spese ripetibili, l’appellante non indica, nel suo petitum d’appello, quanto vuol vedersi riconoscere;
che ciò, avendo il Pretore completamente dimenticato di attribuirne, non é motivo di nullità dell’appello per insufficienza delle domande (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, nota alla massima n. 1);
che la compensazione delle ripetibili, ancorché non motivata dal Pretore, appare, alla luce delle risultanze degli atti di causa, quale provvedimento congruo e giustificato;
che infatti, leggendo le motivazioni dell’istanza di cauzione della parte convenuta, appare che la stessa, in funzione della monca documentazione prodotta dagli attori (contratto di cessione doc. H), poteva essere legittimamente presentata e solo la successiva precisazione delle controparti in punto alla reale portata della cessione di credito (doc. L) la rendeva impraticabile;
che erano così dati giusti motivi - in particolare il comportamento degli attori che non palesando, senza alcuna giustificazione, l’estensione della cessione del credito hanno contribuito a mettere la convenuta nella condizione di promuovere l’istanza di cauzione e successivamente spiegando la loro posizione a far sì che la stessa venisse ritirata - per compensare le ripetibili;
che l’appello va di conseguenza respinto con il carico di spese e ripetibili agli appellanti;
Per i quali motivi
visto l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara e pronuncia
L’appello 20 marzo 1995 di __________ e __________ é respinto.
Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr. 120.- (tassa di giustizia Fr. 100.- ed emolumenti di cancelleria Fr. 20.-) sono a carico degli appellanti che verseranno inoltre alla controparte Fr. 200.- per ripetibili d’appello.
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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