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Numero d'incarto:
12.1995.134
Data decisione, Autorità:
11.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00134
Lugano
11 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 20/1993 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 5 febbraio 1993 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 98’634.-- oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno contrattuale;
Domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la
reiezione della petizione e che il Pretore con sentenza 1° marzo 1995 ha
respinto;
Appellante l’attrice, che con atto di appello del 23
marzo 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione;
Mentre la convenuta con osservazioni del 2 maggio 1995
chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
-
- se
deve essere accolto l’appello
-
tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 1° febbraio 1990 le parti hanno sottoscritto un
documento (doc. B), riferito alla precedente offerta allestita dall’attrice
(doc. A), con il quale la convenuta contro pagamento di fr. 340’000.--
richiedeva la fornitura dell’arredamento per cucina, bar e ristorante da
insediare nello stabile “__________ ” di __________, ai tempi di sua proprietà.
B. Il 2 giugno 1990 la convenuta ha comunicato
all’attrice di rinunciare all’ordinazione (doc. F).
In
conseguenza di tale rinuncia, la convenuta ha avanzato pretese per complessivi
fr. 109’860.--, di cui fr. 11’220.-- per merce già acquisita (doc. H) e fr.
98’640.-- per perdita di guadagno, calcolata nella misura del 30% sul valore
dell’ordinazione (doc. G).
La
convenuta ha pagato unicamente fr. 11’000.--, mentre la pretesa relativa alla
perdita di guadagno è oggetto della presente causa.
C. Nella risposta del 31 marzo 1993 la convenuta si è
opposta alla petizione, asserendo di avere già trovato un accordo definitivo
sulla liquidazione del danno, e comunque contestando sia la propria
inadempienza che l’ammontare del danno esposto dall’attrice.
D. Le parti hanno in seguito confermato le rispettive
tesi e domande, contestando nel contempo quelle della parte avversaria.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore, posta
l’esistenza tra le parti di un contratto di appalto, ha considerato la
convenuta inadempiente nei confronti dell’attrice, ma ha ritenuto che l’attrice
non avrebbe fornito prova alcuna circa l’ammontare del mancato guadagno di cui
ha chiesto il risarcimento, non valendo in proposito la sua generica
indicazione del 30% della mercede.
Non
ricorrendo nemmeno un caso di applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ne dovrebbe
conseguire la reiezione della petizione a causa della mancata prova del danno.
F. Con tempestivo gravame datato 23 marzo 1995 l’attrice
ha chiesto la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere la
petizione.
Il
Pretore avrebbe ammesso a torto la mancata dimostrazione dell’entità del danno.
Si tratterebbe infatti di danno per sua stessa natura quantificabile unicamente
sotto forma di percentuale rispetto al prezzo pattuito, così che, basandosi su
criteri quali l’esperienza professionale e analisi contabili degli usuali
rapporti tra costi e ricavi, sarebbe adeguata l’indicazione della percentuale
del 30%.
Non
essendo possibile una maggiore precisione, e dovendosi ammettere la sicura
esistenza di un danno, tornerebbe applicabile l’art. 42 cpv. 2 CO nel senso
auspicato dall’attrice.
G. Nelle osservazioni del 2 maggio 1994 la convenuta ha
chiesto la reiezione del gravame protestando spese e ripetibili sulla base di
argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto:
- Il Pretore ha ritenuto che alla fattispecie in esame
debbano essere applicate le norme che regolano il contratto di appalto.
Si
tratta di una tesi difendibile, ma alla luce del fatto che la stessa attrice
non afferma che essa avrebbe fabbricato gli articoli di cui all’offerta doc. A
ed anzi ha invocato le norme sulla compravendita (petizione, pag. 6), e
ritenuto che si può ipotizzare, come è d’uso, la fornitura di elementi
componibili prefabbricati, ci si potrebbe chiedere se non ricorra una
situazione di “__________ ”, contratto misto contenente elementi dell’appalto e
della compravendita, il quale sottostà tuttavia alle norme sulla compravendita
in ragione della natura secondaria della prestazione di montaggio rispetto a
quella di fornire l’oggetto (II CCA 29 luglio 1993 in re E. SA/A.; Gauch,
Der Werkvertrag, 3. edizione, n. 118 e segg.).
La
questione può in concreto rimanere aperta, atteso che essa è ininfluente per
l’esito della causa.
- E’ infatti pacifico che in un’azione vertente, come la
presente, sul risarcimento del danno contrattuale, al danneggiato incombe
l’onere di provare l’esistenza e l’entità del pregiudizio subito
indipendentemente dal tipo di contratto che lega le parti (art. 42 cpv. 1 CO,
applicabile anche in materia contrattuale per il rinvio di cui all’art. 99 cpv.
3 CO).
Partendo
da questo principio, il Pretore, a giusta ragione, ha respinto la petizione
ritenendo non provato l’ammontare del danno di cui è stato chiesto il
risarcimento.
Alla
prova dei fatti, risulta addirittura manifesto che la sola indicazione della
stessa parte attrice di un presumibile guadagno del 30% sulle merci fornite
(cfr. doc. G), quota che la stessa attrice definisce frutto di valutazione,
ancorché prudenziale (doc. L), non consente al giudice di maturare il convincimento
della verità di una simile asserzione.
Posto
che siffatta quantificazione del danno non trova alcun suffragio negli altri
atti della causa, nessun rimprovero può essere mosso al Pretore per non aver
ammesso una pretesa fondata su un’affermazione di parte rimasta allo stadio di
puro parlato.
- Secondo l’attrice la mancata prova dell’esatto
pregiudizio sarebbe giustificata dal fatto che un danno del genere non potrebbe
essere provato con precisione, e che sarebbe perciò usuale, in applicazione dell’art.
42 cpv. 2 CO, la sua quantificazione per mezzo di una percentuale sul prezzo
pattuito.
Si
tratta di una tesi infondata.
Secondo
l’art. 42 cpv. 2 CO solo il danno di cui non può essere provato il preciso
importo è stabilito dal prudente criterio del giudice.
La
norma riveste perciò carattere eccezionale, ed è applicabile unicamente quando
il danno non possa essere dimostrato nel suo ammontare per mancanza di prove
sull’esatta entità del pregiudizio o per l’impossibilità di esigere ragionevolmente
l’assunzione delle prove necessarie perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà
sproporzionati (DTF 116 II 230, 105 II 89; II CCA 7 luglio 1993
in re B.F. SA/G.; Rep. 1988, pag. 287; Brehm, Berner Kommentar,
n. 47 ad art. 42 CO).
In
tema di mancato guadagno, nella sentenza pubblicata in Rep. 1974, pag.
330 e segg., l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO era stata negata nel caso di
un farmacista che si lamentava del diminuito introito della sua attività, in
quanto egli aveva omesso di versare in atti la documentazione “precisa ed
inoppugnabile” delle proprie entrate nel periodo litigioso, limitandosi a
presentare uno specchietto riassuntivo.
Analogamente,
nella sentenza II CCA del 24 gennaio 1994 in re G./L. è stato negato
qualsiasi risarcimento al lavoratore indipendente illecitamente impedito
nell’esercizio della propria attività per il fatto che egli aveva omesso di
certificare i guadagni del periodo precedente.
- Il
medesimo rigore si impone nei confronti della qui attrice.
Ritenuto
che essa -come accertato d’ufficio da questa Camera presso il Registro di
commercio- non produce, ma si limita a fornire cucine ed arredamenti per
esercizi pubblici (cfr. del resto il precitato richiamo in petizione alle norme
sulla compravendita), era per lei senza dubbio possibile, ed anzi ciò
costituiva il minimo della necessaria diligenza processuale, procurarsi delle
attestazioni di chi le avrebbe fornito gli articoli destinati alla convenuta
circa il prezzo che sarebbe stato praticato nei suoi confronti.
Essa
non doveva perciò fare altro che trasmettere l’ordinazione doc. A ai propri
fornitori e farsi a sua volta sottoporre un’offerta, oppure presentare
cataloghi e listini prezzi dei produttori, oppure ancora fare allestire una
perizia giudiziaria sul tema del mancato guadagno.
Vi
era perciò, come è del resto ovvio, più di un modo di calcolare con la dovuta
esattezza il costo per l’attrice delle merci da fornire, così che non c’è
motivo di procedere ad una stima dello stesso, procedimento che invece sarebbe
eventualmente ammissibile per accertare il mancato guadagno in base
all’incognita costituita dall’ipotetico prezzo di rivendita a terzi di merce
non ritirata dall’acquirente (ICCTF dell’11 ottobre 1994 pubblicata in SJ
1995, pag. 357 e segg.), il che non è però qui il caso.
Non
essendovi spazio per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, ne deve conseguire
l’integrale reiezione della petizione, e questo, senza che ciò sia urtante,
anche se l’attrice ha effettivamente subito un non quantificato pregiudizio (II
CCA 30 marzo 1994 in re P. SA/M.).
Da
ciò la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto.
Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello
23 marzo 1995 di __________ è respinto.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 2’000.--
già
anticipati dall’appellante restano a suo carico.
L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 3’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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