AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.136
Data decisione, Autorità: 03.04.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00136
Lugano 3 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente, Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa civile appellabile inc. n. 1950 della Pretura di Locarno-Città, promossa con petizione 3 giugno 1977 da
rappr. dall'avv. __________
contro
__________ e __________ a) rappr. dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr. 394’805.40 oltre interessi a titolo di danni e torto morale conseguenti a sinistro della circolazione, domanda aumentata a fr. 693’939.65 oltre interessi in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
E ora in materia di spese e ripetibili della procedura cantonale;
Considerato
in fatto ed in diritto
che il Pretore con sentenza 12 novembre 1991 ha integralmente respinto la petizione;
che detta sentenza è stata riformata il 23 aprile 1993 da questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 348’648.-- oltre interessi;
che la I Corte Civile del Tribunale federale il 16 febbraio 1994 ha riformato la sentenza di questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr. 410’001.-- oltre interessi, rinviandole la causa per la determinazione delle spese e delle ripetibili della procedura cantonale;
che la determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa soluzione (art. 148 CPC);
che l’importo determinante non è quello della petizione, bensì quello aumentato, indicato nelle conclusioni avanti al giudice di prima istanza;
che l’attrice nella procedura avanti alle prime due sedi risulta vittoriosa in misura di 2/3 e soccombente per 1/3;
che la complessità della causa giustifica la commisurazione delle ripetibili parziali avvicinandosi al valore massimo previsto dalla TOA;
che per questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg. CPC , la TG e la TOA
dichiara e pronuncia
I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 15’000.-- per parte di ripetibili.
I convenuti in solido rifonderanno all’attrice fr. 7’500.-- per parte di ripetibili d’appello.
Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster