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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.136
Data decisione, Autorità:
03.04.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00136
Lugano
3 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare nella causa civile appellabile inc. n. 1950 della Pretura di Locarno-Città, promossa
con petizione 3 giugno 1977 da
rappr.
dall'avv. __________
contro
__________ e
__________ a)
rappr.
dall'avv. __________
con cui l’attrice ha chiesto il pagamento di fr.
394’805.40 oltre interessi a titolo di danni e torto morale conseguenti a
sinistro della circolazione, domanda aumentata a fr. 693’939.65 oltre interessi
in corso di causa;
Domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la
reiezione della petizione;
E ora in materia di spese e ripetibili della procedura
cantonale;
Considerato
in fatto ed in diritto
-
che il
Pretore con sentenza 12 novembre 1991 ha integralmente respinto la petizione;
-
che detta
sentenza è stata riformata il 23 aprile 1993 da questa Camera nel
senso di accogliere la petizione per fr. 348’648.-- oltre interessi;
-
che la I
Corte Civile del Tribunale federale il 16 febbraio 1994 ha riformato la
sentenza di questa Camera nel senso di accogliere la petizione per fr.
410’001.-- oltre interessi, rinviandole la causa per la determinazione delle
spese e delle ripetibili della procedura cantonale;
-
che la
determinazione di spese e ripetibili avviene secondo la reciproca soccombenza
delle parti in causa, salvo che giusti motivi giustifichino una diversa
soluzione (art. 148 CPC);
-
che l’importo
determinante non è quello della petizione, bensì quello aumentato, indicato
nelle conclusioni avanti al giudice di prima istanza;
-
che l’attrice
nella procedura avanti alle prime due sedi risulta vittoriosa in misura di
2/3 e soccombente per 1/3;
-
che la
complessità della causa giustifica la commisurazione delle ripetibili parziali
avvicinandosi al valore massimo previsto dalla TOA;
-
che per
questo giudizio non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili;
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e segg.
CPC , la TG e la TOA
dichiara e pronuncia
- La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- e le spese della
procedura di prima sede sono a carico dell’attrice per 1/3 e dei convenuti in
solido per 2/3.
I convenuti
in solido rifonderanno all’attrice fr. 15’000.-- per parte di ripetibili.
- La
tassa di giustizia di fr. 9’950.-- e le spese di fr. 50.-- della procedura di
appello, per complessivi fr. 10’000.--, sono a carico dell’attrice per 1/3 e
dei convenuti in solido per 2/3.
I convenuti
in solido rifonderanno all’attrice fr. 7’500.-- per parte di ripetibili
d’appello.
-
Non si
prelevano spese e non si assegnano ripetibili per questa decisione.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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