AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.14
Data decisione, Autorità: 29.08.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00014
Lugano 29 agosto 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 212/93 della Pretura del distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 agosto 1993 da
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ rappr. __________
intesa a contestare l’elenco oneri nella procedura di fallimento n. __________ dell’UEF di Bellinzona, avente per oggetto la realizzazione del fondo no. __________ di __________ più le coattive delle part. no. ____________________ e __________ del medesimo Comune, di proprietà della fallita __________., __________
chiedente, in accoglimento della petizione, lo stralcio dall’elenco oneri della fallita dei crediti al beneficio dell’ipoteca legale vantati dallo Stato del Cantone Ticino per imposte sull’utile immobiliare relative agli anni 1988 - 1993 pari a complessivi fr. 28’436.05 nonché sul presunto utile sulla vendita di fr. 192’000.-;
domande avversate dal convenuto, che ha tuttavia ammesso lo stralcio dell’imposta relativa al presunto utile sulla vendita, e che il Pretore con sentenza 29 agosto 1994 ha integralmente accolto.
Appellante la parte convenuta, che con atto di appello del 9 settembre 1994 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di mantenere nell’elenco oneri i crediti relativi all’imposta sull’utile 1988 - 1993 di fr. 28’436.05, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze;
mentre l’attrice con osservazioni 15 ottobre 1994 ha postulato la reiezione del gravame con protesta di spese e di ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto
A. Nell’ambito della procedura esecutiva di realizzazione della particella N. __________ di __________ compresa le quote di comproprietà coattiva delle particelle N. __________, __________ e __________ del medesimo Comune, di proprietà della fallita __________., __________, la __________ ha notificato all’UEF di Bellinzona un credito di complessivi fr. 4’029’706.30 oltre interessi correnti garantito da dieci cartelle ipotecarie dal I al VIII grado gravanti le particelle menzionate per nominali fr. 4’050’000.- (doc. D). A sua volta, lo __________ ha insinuato nella stessa procedura tutta una serie di crediti d’imposta, a suo dire al beneficio dell’ipoteca legale di cui all’art. 836 CC, 183 LAC e 229 vLT, per complessivi fr. 243’115.05 (doc. G).
Tutti questi crediti, insieme ad altri, sono stati iscritti dall’UEF di Bellinzona nell’elenco oneri 21 luglio 1993 (doc. F).
B. Ritenendo ingiustificata l’iscrizione nell’elenco oneri dei crediti relativi all’imposta cantonale sull’utile 1988 - 1993, nonché sul presunto utile sulla vendita, il 6 agosto 1993 la __________ ha avviato nei confronti dello __________ un’azione di contestazione dell’elenco oneri, con l’obiettivo di far depennare i relativi crediti di fr. 28’436.05 rispettivamente fr. 192’000.-.
In particolare, con la petizione l’attrice ha sostenuto che il tributo erariale non aveva una particolare relazione con l’immobile, come invece richiesto dagli art. 183 LAC e 229 vLT: a questo proposito, ha fatto osservare che la portata dei tributi assistiti da ipoteca legale doveva essere interpretata in modo restrittivo, escludendo cioè il beneficio dell’ipoteca legale in tutti quei casi in cui vi fosse anche soltanto il dubbio che il tributo non aveva una relazione particolare con l’immobile; ella ha quindi asserito che la parte di utile imponibile indicata come utile immobiliare era stata fissata, di volta in volta, in modo del tutto arbitrario e senza alcun riferimento alla realtà fattuale; non era infine lecito, a suo parere, esporre un’imposta sul presunto utile sulla vendita nell’ambito di una procedura di realizzazione di un fondo in sede esecutiva.
C. Con risposta 19 agosto 1993, lo __________ si è opposto alla petizione, protestando spese e ripetibili.
L’ente pubblico, dopo aver ammesso la legittimità dello stralcio dall’elenco oneri dell’imposta relativa al presunto utile sulla vendita, ha confermato che le premesse per la costituzione dell’ipoteca legale sull’imposta sull’utile relativa agli anni 1988- 1993 erano date.
D. Nei successivi allegati le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
E. Con sentenza 29 agosto 1994 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha stralciato dall’elenco oneri tutti i crediti relativi all’imposta sull’utile vantati dal convenuto, caricandogli la tassa di giustizia di fr. 2’000.- e le spese di fr. 150.-, come pure l’indennità per ripetibili di fr. 1’800.-.
Il giudice di prime cure, vista la acquiescenza del convenuto per quanto riguardava l’imposta sul presunto utile sulla vendita, ha preliminarmente preso atto che la contestazione tra le parti era ora limitata all’imposta sull’utile immobiliare per gli anni 1988 - 1993: esaminando gli incarti fiscali, egli ha quindi constatato che dalla contabilità annessa alle dichiarazioni fiscali degli anni 1988 e 1989 si evinceva che effettivamente l’attivo principale della __________ era la particella no. __________ di __________ con il relativo stabile di appartamenti e che la maggioranza dei ricavi era costituita dalle pigioni; dagli stessi conti risultava però anche che dall’immobile non si ricavava un utile, bensì una perdita d’esercizio: gli utili imponibili di quegli anni erano di conseguenza dovuti ad elementi estranei all’immobile, come per esempio interessi attivi. In nessun caso quindi, visto che la locazione era in perdita, si poteva dire che l’utile imposto negli anni 1988 e 1989 fosse in particolare relazione con l’immobile. Alla stessa conclusione bisognava giungere anche per gli anni 1990 e 1991, poiché, visto il fallimento della __________ e in mancanza di altre indicazioni, nulla lasciava presagire che non vi fosse più stata la perdita riscontrata negli anni precedenti: gli utili di fr. 100’000.- fissati per altro d’ufficio, in difetto di dichiarazione per il 1990 e per il 1991, non potevano pertanto essere di natura immobiliare, ciò che escludeva la concessione del beneficio dell’ipoteca legale per le relative imposte. Analogamente anche per le imposte degli anni 1992 e 1993, per le quali non vi era agli atti altro che una sommaria calcolazione interna all’autorità fiscale, non poteva essere concessa la garanzia dell’ipoteca legale.
F. Con atto di appello 9 settembre 1994 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di mantenere nell’elenco oneri i crediti relativi all’imposta sull’utile 1988 - 1993 di complessivi fr. 28’436.05, protestando spese e ripetibili di entrambe le istanze.
L’appellante ha fatto notare che nel 1988 l’azionista avrebbe ottenuto dalla società un prestito, registrato a bilancio nella posizione “correntista”: dovendosi intravedere in tale operazione una distribuzione dissimulata di utili per scioglimento di riserve occulte costituite sull’immobile sociale, l’autorità di tassazione ha -a suo dire- correttamente operato una ripresa nella posizione “interessi attivi” calcolati sul prestito correntista, corrispondente agli interessi non pagati. Di qui, sempre a suo dire, l’utile immobiliare e la legittimità dell’ipoteca legale.
La medesima riflessione serviva a giustificare le tassazioni degli anni successivi sia per il 1990, il 1991 e seguenti, in quanto la società era stata tassata d’ufficio per aver mancato di presentare le dichiarazioni d’imposta ed i propri conti.
G. Delle osservazioni 15 ottobre 1994 dell’attrice con cui si postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in diritto
In Ticino giusta l’art. 229 cpv. 1 vLT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile è riconosciuta al Cantone ed ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 836 CC (cfr. pure art. 183 LAC). Il cpv. 2 della medesima norma prevede che la relativa pretesa d’imposta è stabilita mediante conteggio da intimare per raccomandata alle parti interessate, con facoltà di reclamo all’autorità di tassazione ex art. 175 segg. vLT nonché di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale di appello ex art. 181 segg. vLT.
Nel caso concreto il giudice civile non è vincolato da eventuali decisioni dell’autorità fiscale circa l’esistenza e l’ammontare dei crediti vantati dagli enti pubblici, e potrà esaminare liberamente con il potere di apprezzamento che gli è dato, se le censure sollevate dall’attrice nella petizione prima e nell’appello poi possano impedire il riconoscimento del beneficio dell’ipoteca legale ai crediti fiscali. Va da sé che, trattandosi di un’azione civile, la mancanza della prova circa l’esistenza, l’ammontare, il grado del credito per il quale si postula il beneficio dell’ipoteca legale andrà a carico del convenuto, cui incombe l’onere della prova (art. 8 CC; cfr. IICCA 5 maggio 1994 in re S. in liq./Comune di B., 22 maggio 1995 in re G.M. SA/Comune di G. e llcc.; Cocchi/Trezzini, CPC, N. 12 ad art. 183; Brunner/Houlmann/Reutter, Kollokations- und Widerspruchsklagen nach SchKG, Berna 1994, p. 129).
Il giudizio sulla contestazione dell’elenco oneri non ha tuttavia conseguenza alcuna sul debito fiscale a carico del debitore d’imposta, che in ogni caso resta dovuto nella misura accertata dall’autorità di tassazione; nei confronti dei terzi creditori lo stesso esplica effetto solo nella procedura esecutiva pendente: ciò significa che, se per un qualche motivo la procedura esecutiva dovesse venir meno, in una successiva azione di contestazione dell’elenco oneri non potrebbe essere sollevata l’eccezione di res iudicata (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3. ed., Berna 1983, § 46 N. 56).
Ciò premesso, si può senz’altro provvedere all’esame delle censure d’appello.
3.1 Secondo il Tribunale federale, nel caso in cui l’azionista evita di prelevare degli utili dalla società attraverso la procedura normale del dividendo, ma usufruisce ugualmente dei fondi liquidi accumulatisi ottenendo prestiti dalla società a condizioni particolarmente vantaggiose, è possibile che si manifesti una distribuzione mascherata di utile.
Tale eventualità ricorre in particolare quando: l’ammontare del prestito assume dimensioni rilevanti, sia in termini assoluti, sia per rapporto al totale del bilancio della società creditrice; non vengono fornite adeguate garanzie per rapporto a ciò che sarebbe stato richiesto ad una terza persona secondo i criteri applicati dalle banche in materia di concessione di crediti; la situazione finanziaria del debitore non offre ulteriori garanzie sulle possibilità di ricupero del credito e dei relativi interessi; non ci sono operazioni di rimborso né viene espressa la volontà di procedere allo stesso dal parte del debitore (prestito concesso senza un contratto scritto che ne indichi la scadenza e le condizioni del rimborso); gli interessi vengono accumulati sul prestito (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell’azienda, 1993, p. 322 con rif.).
3.2 Nel caso di specie è evidente -e ciò non può essere seriamente messo in dubbio- che le condizioni per l’esistenza di una distribuzione mascherata di utile tramite la concessione di un prestito non remunerato da parte della società a favore dell’azionista, sono date.
A ragione, quindi, l’autorità fiscale ha provveduto a rivalutare la posizione relativa agli “interessi attivi” della società dell’importo che l’azionista avrebbe dovuto corrisponderle per interessi sul prestito ottenuto; tanto è vero che, se a suo tempo questi interessi fossero stati regolarmente registrati dalla società nel conto perdite e profitti, il risultato d’esercizio sarebbe stato migliore in maniera corrispondente.
L’utile così distribuito, analogamente a quello conseguito normalmente, deve pertanto essere tassato.
3.3 Dato che la società ora fallita non aveva altra attività se non quella di gestire uno stabile di appartamenti, è chiaro che tutto l’eventuale utile che essa conseguiva derivasse dalla gestione dell’immobile stesso: ne discende che l’imposta sull’utile corrispondente può senz’altro godere del beneficio dell’ipoteca legale. Lo stesso discorso vale evidentemente anche per l’utile che è stato distribuito all’azionista tramite la concessione di un prestito a condizioni di favore.
Oltretutto, se la società ha potuto mettere a disposizione dell’azionista un prestito, lo si deve esclusivamente al fatto che essa ha dato in garanzia alla banca l’immobile stesso, gravandolo di altre cartelle ipotecarie: ne discende che l’intero utile ricavato dall’azionista in tal modo altro non è che la diretta conseguenza dell’aggravamento del carico ipotecario sull’immobile della società, per cui l’esistenza di un rapporto particolare tra l’immobile e l’utile così distribuito non può essere messo in dubbio. Con tale operazione la società ha in pratica provveduto a liberare a favore dell’azionista delle riserve accumulate sul valore dell’immobile.
3.4 Contrariamente a quanto ritenuto dall’appellante, tali considerazioni non comportano tuttavia ancora l’accoglimento dell’appello: per poter usufruire del beneficio dell’ipoteca legale nell’ambito di un’azione di contestazione dell’elenco oneri, il creditore d’imposta -come accennato in precedenza- è infatti tenuto a comprovare l’esistenza di tutti gli elementi che hanno dato luogo all’attivo fiscale.
Tale prova è stata tuttavia portata solo in parte.
Nel dettaglio, per le imposte sull’utile dal 1988 al 1993 si osserva quanto segue:
imposta sull’utile 1988
Pur ammettendo la correttezza della rivalutazione nella notifica di tassazione della posizione relativa agli interessi attivi per l’avvenuta distribuzione mascherata di utile in conseguenza del prestito all’azionista (cfr. cons. 3.2 e 3.3), non si può tuttavia ancora riconoscere alcun utile imponibile, in quanto il convenuto non ha provato per quale motivo e sulla base di quali prove l’autorità di tassazione ha ritenuto di inserire tra gli altri elementi dell’utile un importo di fr. 97’600.-, pari al mancato riconoscimento di una equivalente deduzione per “costi diversi” esposta dalla società nel bilancio: evidentemente, il fatto che a suo tempo la società non abbia documentato questi costi, se da una parte può consentire all’autorità fiscale (che agisce d’ufficio) di intravedere una posizione di utile, dall’altra non può però ancora essere sufficiente per il giudice civile (che in tale procedura è vincolato dall’esistenza di valide prove). In mancanza di tale prova, questa Camera non è in grado di stabilire la fondatezza o meno di questa posizione dell’utile, per cui si deve concludere che non è stata sufficientemente provata l’esistenza di un utile imponibile.
imposta sull’utile 1989
Ammessa la rivalutazione della posizione “interessi attivi” (cfr. cons. 3.2 e 3.3), la pretesa fiscale risulta sufficientemente provata e va senz’altro riconosciuta nella misura insinuata di fr. 404.95 oltre agli interessi di fr. 36.30.
imposta sull’utile 1990
La tassazione, effettuata d’ufficio, attestava un utile di fr. 100’000.-: lo stesso non è tuttavia stato minimamente provato in questa sede, mentre avrebbe potuto esserlo, richiamando la documentazione contabile relativa alla società ora fallita.
Il credito fiscale non può quindi essere riconosciuto.
imposta sull’utile 1991
Valgono le medesime considerazioni fatte in merito all’imposta relativa al 1990.
imposta sull’utile 1992
Agli atti non vi è alcun documento che attesti come sia stata determinata la relativa imposta sull’utile, né per altro vi è una tassazione definitiva (cfr. doc. O). Analogamente a quanto deciso per l’imposta 1990 e 1991 non si può che concludere che non è stata provata la fondatezza del credito fiscale.
imposta sull’utile 1993
Vale il discorso fatto per l’imposta del 1992.
Visto quanto precede, è chiaro che l’appello può essere accolto solo limitatamente all’imposta sull’utile relativa all’anno 1989 di complessivi fr. 441.25, somma che va pertanto mantenuta nell’elenco oneri tra i crediti al beneficio dell’ipoteca legale.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la pressoché totale soccombenza del convenuto, qui appellante (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 settembre 1994 dello __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 29 agosto 1994 della Pretura del distretto di Bellinzona è così riformata:
Di conseguenza sono stralciati dalla graduatoria con elenco oneri giusta l’art. 125 RRFF, allestita dall’UEF di Bellinzona nell’ambito del fallimento della __________. in __________ i seguenti crediti a favore dello Stato, Ufficio di esazione:
fr. 5’656.- per imposte cantonali 1988;
fr. 6’000.- per imposte cantonali 1990;
fr. 6’000.- per imposte cantonali 1991;
fr. 6’000.- per imposte cantonali 1992;
fr. 2’285.30 per imposte cantonali 1993;
fr. 192’000.- come utile sulla vendita;
fr. 2’053.50 per interessi.
L’ipoteca legale a favore dello Stato rimane pertanto iscritta per la somma di complessivi fr. 23’120.25.
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 380.-
b) spese fr. 20.-
Totale fr. 400.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 600.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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