AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.141
Data decisione, Autorità: 27.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00141
Lugano 27 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 12'441 della Pretura del distretto di Bellinzona, promossa con con petizione 14 marzo 1994 da
rappr. dallo studio legale __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta alla riparazione gratuita dell’opera, al rimborso di una tassa di allacciamento di fr. 73.-- e al rimborso di un onere annuo di maggior consumo di fr. 730.-- dall’estate 1993 fino al momento dell’effettuazione della riparazione gratuita;
Domande avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione;
E ora sulle eccezioni di prescrizione e dell’intervenuta estinzione del diritto alla riparazione gratuita in conseguenza della mora del creditore, eccezioni sollevate dalla convenuta e respinte dal Pretore con sentenza 13 marzo 1995;
Appellante la convenuta, che con atto di appello del 4 aprile 1995 chiede la riforma del querelato giudizio in via principale nel senso di dichiarare estinto il diritto dell’attore ad ottenere la riparazione gratuita, e in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 800.-- le ripetibili a suo carico;
Mentre l’attore nelle osservazioni del 15 maggio 1995 chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili.
Richiamata la decisione 6 aprile 1995 del Pretore, che ha conferito al gravame effetto sospensivo,
Letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
posti a giudizio i seguenti punti di questione
2 - tassa di giustizia e ripetibili
Ritenuto
in fatto:
A. Nel giugno del 1987 l’attore ha appaltato alla convenuta la fornitura e il montaggio di una termopompa in sostituzione dell’impianto di riscaldamento a nafta fino ad allora utilizzato nella sua casa di abitazione di __________.
B. L’esecuzione del contratto ha dato origine ad una prima controversia giudiziaria (inc. n. 11’329), nella quale l’appaltatrice ha chiesto la condanna del committente al saldo della mercede pattuita, mentre il committente ha chiesto la ricusa dell’opera.
Con sentenza del 27 aprile 1993 cresciuta in giudicato, il Pretore, pur ammettendo la petizione, nella motivazione ha riconosciuto la difettosità dell’opera e il diritto del committente di ottenerne la riparazione gratuita.
C. Già il 17 maggio 1993 l’attore ha invitato la convenuta a procedere alla riparazione gratuita dell’opera.
Dal rifiuto della convenuta prende avvio la presente causa.
D. Nella risposta del 4 luglio 1994 la convenuta si è opposta alla petizione.
A titolo preliminare essa ha eccepito che l’attore fin dal 1988 si troverebbe in mora del creditore nel ricevere la prestazione di riparazione gratuita, così che il corrispondente obbligo della convenuta si sarebbe nel frattempo estinto, o sarebbe comunque prescritto.
E. Nel giudizio qui impugnato il Pretore ha respinto entrambe le eccezioni della convenuta.
La prescrizione della pretesa dell’attore sarebbe più volte stata interrotta dagli atti procedurali compiuti nella precedente e nella presente causa, così che il relativo termine non avrebbe potuto giungere a compimento.
Nemmeno potrebbe ammettersi l’estinzione del diritto dell’attore in conseguenza della sua mora nel ricevere la prestazione. La convenuta ai sensi dell’art. 107 cpv. 1 CO avrebbe infatti dovuto fissare all’attore un termine affinché egli ricevesse la prestazione, dopo di che, in caso di sua infruttuosa decorrenza, essa avrebbe potuto recedere dalla prestazione di cui era debitrice. Non avendo essa invece né assegnato il termine, né esplicitato la volontà di recedere, non si potrebbe considerare estinto il diritto del convenuto.
F. Con tempestivo gravame datato 4 aprile 1995 la convenuta ha chiesto la riforma del pronunciato pretorile in via principale nel senso di accogliere l’eccezione di estinzione del diritto alla riparazione gratuita, e in via subordinata nel senso di ridurre a fr. 800.-- l’indennità per ripetibili in favore dell’attore.
Il Pretore avrebbe in sostanza applicato in maniera non corretta le norme sulla mora, giungendo all’erronea conclusione secondo cui il diritto dell’attore all’ottenimento della riparazione gratuita non sarebbe estinto.
Per il caso della reiezione delle tesi della convenuta, dovrebbe comunque essere ridotta a fr. 800.-- l’indennità per ripetibili posta a suo carico, essendo manifestamente eccessiva quella di fr. 1’800.-- attribuita dal Pretore.
G. Delle osservazioni 15 maggio 1995 dell’attore, in cui egli chiede la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili, si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto:
La convenuta, a giusta ragione, ha espressamente rinunciato ad impugnare la decisione pretorile nella misura in cui essa ha respinto la sua eccezione di prescrizione, questione che deve perciò essere considerata definitivamente risolta.
Secondo l’art. 91 CO il creditore è in mora quando, senza legittimo motivo, ricusi di ricevere la prestazione debitamente offertagli o di fare gli atti preparatori che gli incombono e senza i quali il debitore non può adempiere l’obbligazione.
Se vi è mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO, e l’obbligazione, come nella specie, non riguarda la prestazione di una cosa, l’art. 95 CO stabilisce che il debitore può recedere dal contratto secondo le norme circa la mora del debitore, ovvero gli art. 102 e segg. CO.
3.1 Il solo fatto di rifiutare la prestazione del debitore non può evidentemente concretizzare da solo e in ogni caso una situazione di mora del creditore ai sensi dell’art. 91 CO, visto che tale conseguenza è prevista dalla norma di legge solo nel caso in cui il rifiuto avvenga senza legittimo motivo.
Per “legittimo motivo” giusta l’art. 91 CO si intende un motivo oggettivo (Weber, Berner Kommentar, n. 155 ad art. 91 CO; Von Thur/Escher, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 2, pag. 73; Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, n. 15 ad art. 91 CO), ovvero un fondato motivo non riconducibile alla sfera del creditore stesso (Weber, opera citata, n. 156 ad art. 91 CO).
3.2 Non vi è dubbio che l’offerta da parte del debitore di una prestazione inadeguata autorizza il creditore a rifiutarla senza che vi sia mora da parte sua, atteso che lo stesso art. 91 CO indica che la prestazione deve essere “debitamente” offerta, cioè essa deve essere quantitativamente e qualitativamente corrispondente a quanto pattuito (Von Thur/Escher, opera citata, pag. 70).
Il creditore, che deve decidere nel caso concreto se vi sia un motivo oggettivo per rifiutare la prestazione, è perciò confrontato con la necessità di valutarne l’adeguatezza e la rispondenza alla stipulazione contrattuale, il che non costituisce affatto un compito facile e può facilmente superare le possibilità di un creditore medio in materie tecniche e specialistiche come quella in esame.
3.3 L’attore, che pure in un primo tempo aveva optato per la riparazione gratuita, l’ha in seguito rifiutata esprimendosi invece in favore della ricusa dell’opera.
Siffatto procedere era legittimo alla condizione, in concreto non verificatasi (cfr. inc. 11’329, perizia, pag. 6), che l’opera non potesse oggettivamente essere riparata, non essendo in tal caso vincolante la scelta della riparazione gratuita per il fatto che la riparazione dell’opera è di fatto impossibile (II CCA 28 gennaio 1994 in re M./R. SA).
L’attore ha sicuramente commesso un errore di valutazione nel ritenere inutilizzabile, e perciò non riparabile, l’opera fornita dalla convenuta, ma tale errore appare del tutto scusabile se si considerano la complessa natura tecnica della materia, il fatto che la riparazione necessaria consisteva in concreto nella sostituzione della termopompa installata con un’altra più performante (cfr. perizia, ibidem), che avrebbe assorbito più energia elettrica (perizia, pag. 7) e causato perciò costi di esercizio superiori, di modo che l’attore non era in definitiva del tutto fuori strada nel ritenere inutilizzabile l’opera fornitagli.
A mente di questa Camera vi sono perciò gli estremi per ammettere che l’attore avesse un motivo oggettivo, attinente alla prestazione fornitagli dalla convenuta e perciò estraneo alla sua sfera personale, per rifiutare la riparazione gratuita dell’opera offertagli, così che non può essere ammessa la sua mora ai sensi dell’art. 91 CO.
3.4 Non appena la prima causa si è conclusa, l’attore si è affrettato a richiedere la riparazione gratuita, il che, contrariamente a quanto ritiene la convenuta (appello, punto 6, pag. 8 e 9), esclude che gli si possa addebitare un comportamento contrario ai dettami della buona fede.
Tanto basterebbe a determinare la reiezione del gravame.
E’ infatti pacifico che la corretta applicazione delle norme sulla mora del debitore, alle quali rimanda l’art. 95 CO, potrebbe semmai comportare per la convenuta la facoltà di recedere dal contratto di appalto -il che implica la restituzione della prestazione ricevuta e la possibilità di chiedere alla controparte il risarcimento del danno contrattuale (art. 107 cpv. 2 e 109 cpv. 2 CO)- ma non certo l’estinzione del solo diritto del partner contrattuale alla prestazione rifiutata a torto.
Posto che l’estinzione delle singole obbligazioni è regolata agli art. 114 e segg. CO, è addirittura manifesto che la soluzione auspicata dalla convenuta nell’ambito di un contratto di appalto come quello in esame le procurerebbe un indebito vantaggio, visto che essa avrebbe ottenuto il totale adempimento del committente senza dovere a sua volta fornire la prestazione completa, ovvero l’opera esente da difetti.
Essa in proposito si limita all’apodittica affermazione secondo cui l’importo attribuito sarebbe “manifestamente eccessivo per rapporto al tutto sommato modesto valore di causa” (appello, pag. 9).
Non vi è però indicazione alcuna dei motivi di fatto e di diritto per i quali vi sarebbe l’asserita sproporzione, di modo che, limitatamente a questo punto, l’appello è da considerare nullo (art. 309 cpv. 2 lit. f CPC, art. 309 cpv. 5 CPC; II CCA 14 ottobre 1992 in re O./G.).
Ne consegue la reiezione del gravame.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I L’appello 4 aprile 1995 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura di appello, consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 480.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 500.--
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico.
La convenuta rifonderà all’attore fr. 1’000.-- per ripetibili d’appello.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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