AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.144
Data decisione, Autorità: 24.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00144
Lugano 24 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 66/B/1992 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 16 marzo 1992 da
Rappr. dall’ avv. __________
Contro
Rappr.
in materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di Fr. 14'610.- oltre interessi al 6% dal 1. luglio 1989 che il Pretore, con sentenza 4 aprile 1995, ha respinto;
Appellante l’istante il quale, con atto di appello del 18 aprile 1995, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso d'accogliere le sue domande creditorie oltreall’ammis- sione all’assistenza giudiziaria;
Mentre il convenuto con osservazioni 8 maggio 1995 postula la reiezione del gravame nel senso di confermare il giudizio pretorile lasciando all’autorità giudiziaria il giudizio sulla chiesta assistenza;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Ritenuto
in fatto
A. __________ è stato assunto a tempo indeterminato, dal 5 agosto 1985 al 30 settembre 1985, dal __________, nell'ambito di una misura sociale-assistenziale, con mansioni nella squadra speciale dell'Ufficio Tecnico.
Il contratto stabiliva una retribuzione oraria lorda di fr. 10.- e specificava che se l'impiegato avesse percepito una rendita AI, questa sarebbe stata incamerata dal __________.
Il rapporto di lavoro è stato poi prolungato più volte, anche con modifiche della retribuzione oraria, per periodi varianti da un mese a sei mesi, sino al 30 giugno 1989 quando la collaborazione d'impiego è venuta definitivamente a cessare.
B. Con istanza 16 marzo 1992, __________ ha postulato la condanna del __________ al pagamento di Fr. 14'610.- oltre interessi al 6% dal 1 luglio 1989, quale restituzione delle rendite AI, che erano state versate a suo favore, ma incamerate, a suo dire, ingiustamente dal Comune. L'istante fa notare come la clausola relativa all'incameramento da parte del Comune della rendita AI non fosse stata ripresa nelle successive lettere di conferma della proroga del rapporto di lavoro e di conseguenza non poteva più essere operante per il tempo successivo al primo periodo di lavoro.
C. L'eccezione d'incompetenza giurisdizionale per materia, sollevata dal __________, è stata definitivamente risolta con sentenza di questa Camera del 5 dicembre 1994. Alla fattispecie è applicabile il diritto civile atteso che l'assunzione dell'istante è stata fatta in base all'allora vigente art. 63 ROD che rinviava alle norme di contratti collettivi di lavoro e quindi ad una regolamentazione civilistica del rapporto di lavoro.
D. Con sentenza del 4 aprile 1995, il Pretore ha respinto l'istanza argomentando che era corretto e giustificato l'incameramento della rendita AI da parte del Comune atteso che l'istante percepiva, anche dopo l'ottenimento della rendita AI, un salario pieno; se il comune non avesse acquisito la rendita il dipendente si sarebbe trovato in una situazione di privilegio non difendibile poiché avrebbe percepito il salario corrispondente al 100% delle sue prestazioni come i suoi colleghi abili al lavoro e ricevuto inoltre la rendita AI. In ogni caso la pattuizione tra le parti era chiara e prevedeva il versamento della rendita AI a favore del datore di lavoro
E. L'attore, con l’appello che ci occupa, ha postulato la riforma della sentenza pretorile nel senso dell'integrale accoglimento della petizione. Argomenta che i vari contratti di lavoro succedutisi nel tempo non determinerebbero, con la necessaria chiarezza, la retribuzione periodica spettante al salariato.
Inoltre non sarebbe sostenibile quanto asserito dal Pretore poiché l'appellante non avrebbe ottenuto più di quanto guadagnavano i suoi colleghi abili al lavoro, anche se avesse percepito, oltre alla rendita AI, il salario intero.
F. Con osservazioni 5 maggio 1995 il Comune convenuto ha chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in diritto
La situazione di indigenza dell’istante, confermata dal certificato municipale della stessa parte convenuta, e la particolare fattispecie che non appariva immediatamente come destituita di fondamento permettono di concedergli l’assistenza giudiziaria limitata al gratuito patrocinio dal momento che, trattandosi di procedura per mercedi e salari, non vengono esatte tasse o spese di giustizia. È evidente che il beneficio del gratuito patrocinio, qui concesso, é limitato alla procedura d’appello non godendo il relativo decreto dell’effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 155, n. 6).
Per l'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l'art. 18 cpv. 1 CO, un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti.
Quando la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni contrattuali sono da interpretare in base al principio dell'affidamento, per il quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altro ( DTF 119 II 451, DTF 118 II 132). Ne consegue in particolare che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Scheizerischen Obligationenrechts, 3 edizione, Zurigo, 1974, vol. 1, pag. 290). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà, un'interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, DTF 111 II 287, IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).
In caso contrario occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio, tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II 51). In quest'ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF 100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. Ad art. 18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro condizioni personali, specie l'attività professionale, le conoscenze e l'esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364 ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988 in re H. e IIcc./B; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. Ad art. 18 CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29 settembre 1993 in re. F.M./S SA, Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28 ad art. 18 CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento della stipulazione (DTF 107 II 417).
Atteso che non risulta esservi tra le parti un'intesa sulla vera e concorde volontà dei contraenti, occorre fare riferimento alle circostanze relative alla conclusione del contratto. Come osservato dal datore di lavoro e non contraddetto dalla controparte la situazione dell'appellante rappresenta un caso particolare: infatti egli è stato assunto dal __________ nell’ambito di una squadra speciale dell'Ufficio tecnico con la quale il comune intende adempiere una funzione sociale, consentendo a giovani con problemi o con situazioni particolari di approfittare di un'occasione di lavoro. I membri di questa squadra svolgono inizialmente un'attività manuale di tipo semplice e, nella misura in cui questo risulterà possibile, saranno successivamente inseriti in una squadra di lavoro prevista in organico (doc. B: contratto di lavoro 2 maggio 1985).
Da un rapporto redatto dal capo servizio dell'ufficio tecnico risulta infatti la particolare situazione di __________ il quale presenta effettivamente delle attitudini lavorative limitate. È in quest'ottica che bisogna quindi interpretare il contratto di lavoro stipulato tra il __________ e l'appellante, rilevando che il salario convenuto rappresenta un salario sociale per il quale le prestazioni pagate dal datore di lavoro non corrispondono al rendimento dell'impiegato. In queste circostanze l'istante non poteva in buona fede intendere che la clausola riguardante l'incameramento della sua rendita AI da parte del Comune/datore di lavoro si limitasse unicamente alla durata determinata del primo contratto. Il Comune assumendo l'istante lo favoriva già ampiamente offrendogli un'opportunità lavorativa per un periodo che si è poi prolungato per quattro anni. Il datore di lavoro si prendeva quindi inizialmente il rischio di retribuire l'istante più di quanto realmente potesse offrire e rendere alla condizione che un'eventuale rendita AI venisse poi attribuita al Comune compensando così in parte il salario sociale. Per queste ragioni, è impensabile che il __________ abbia inteso che l'incameramento della rendita avesse effetto esclusivamente per il periodo lavorativo inerente al primo contratto e non anche per la successiva intera durata del rapporto lavorativo.
D'altro canto il fatto che il datore di lavoro prolungava il rapporto lavorativo con delle semplici lettere di conferma, senza precisare particolari diritti dell'impiegato e specificando unicamente l'eventuale modifica della retribuzione oraria, lascia pensare che le condizioni di base del contratto originale fossero sottintese anche per quanto riguarda i periodi lavorativi successivi.
Tutte le circostanze conducono a ritenere che in buona fede l'impiegato non poteva interpretare che la clausola inerente all'incameramento di un'eventuale rendita AI, fosse limitata esclusivamente al primo contratto, ma che doveva ritenerla valida per l'intera durata del rapporto lavorativo.
Del resto lo stesso istante si é ben guardato dall’eccepire una diversa interpretazione quando, come afferma nella sua istanza, il Comune gli tratteneva, negli anni 1986/1989, dalla paga il corrispondente importo della rendita AI.
Ne segue che il Comune aveva diritto ad incamerare la rendita AI durante l'intero periodo lavorativo e che quindi nulla è dovuto all'istante.
L’appello deve quindi essere integralmente respinto a conferma del giudizio pretorile.
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia
__________ é ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura d’appello
L'appello 18 aprile 1995 di __________ è respinto.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
L'appellante rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
Comunicazione alla Pretura di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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