AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.144
Data decisione, Autorità:
24.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00144
Lugano
24 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. 66/B/1992
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con istanza 16 marzo
1992 da
Rappr.
dall’ avv. __________
Contro
Rappr.
in
materia di contratto di lavoro con cui l'istante ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di Fr. 14'610.- oltre interessi al 6% dal 1. luglio 1989
che il Pretore, con sentenza 4 aprile 1995, ha respinto;
Appellante
l’istante il quale, con atto di appello del 18 aprile 1995, chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso d'accogliere le sue domande creditorie oltreall’ammis-
sione all’assistenza giudiziaria;
Mentre
il convenuto con osservazioni 8 maggio 1995 postula la reiezione del gravame
nel senso di confermare il giudizio pretorile lasciando all’autorità
giudiziaria il giudizio sulla chiesta assistenza;
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
Ritenuto
in
fatto
A. __________ è stato assunto a tempo indeterminato, dal 5 agosto
1985 al 30 settembre 1985, dal __________, nell'ambito di una misura sociale-assistenziale,
con mansioni nella squadra speciale dell'Ufficio Tecnico.
Il
contratto stabiliva una retribuzione oraria lorda di fr. 10.- e specificava che
se l'impiegato avesse percepito una rendita AI, questa sarebbe stata incamerata
dal __________.
Il
rapporto di lavoro è stato poi prolungato più volte, anche con modifiche della
retribuzione oraria, per periodi varianti da un mese a sei mesi, sino al 30
giugno 1989 quando la collaborazione d'impiego è venuta definitivamente a
cessare.
B. Con istanza 16 marzo 1992, __________ ha postulato la
condanna del __________ al pagamento di Fr. 14'610.- oltre interessi al 6% dal
1 luglio 1989, quale restituzione delle rendite AI, che erano state versate a
suo favore, ma incamerate, a suo dire, ingiustamente dal Comune. L'istante fa
notare come la clausola relativa all'incameramento da parte del Comune della
rendita AI non fosse stata ripresa nelle successive lettere di conferma della
proroga del rapporto di lavoro e di conseguenza non poteva più essere operante
per il tempo successivo al primo periodo di lavoro.
C. L'eccezione d'incompetenza giurisdizionale per
materia, sollevata dal __________, è stata definitivamente risolta con sentenza
di questa Camera del 5 dicembre 1994. Alla fattispecie è applicabile il diritto
civile atteso che l'assunzione dell'istante è stata fatta in base all'allora
vigente art. 63 ROD che rinviava alle norme di contratti collettivi di lavoro e
quindi ad una regolamentazione civilistica del rapporto di lavoro.
D. Con sentenza del 4 aprile 1995, il Pretore ha respinto
l'istanza argomentando che era corretto e giustificato l'incameramento della
rendita AI da parte del Comune atteso che l'istante percepiva, anche dopo l'ottenimento
della rendita AI, un salario pieno; se il comune non avesse acquisito la
rendita il dipendente si sarebbe trovato in una situazione di privilegio non
difendibile poiché avrebbe percepito il salario corrispondente al 100% delle
sue prestazioni come i suoi colleghi abili al lavoro e ricevuto inoltre la
rendita AI. In ogni caso la pattuizione tra le parti era chiara e prevedeva il
versamento della rendita AI a favore del datore di lavoro
E. L'attore, con l’appello che ci occupa, ha postulato
la riforma della sentenza pretorile nel senso dell'integrale accoglimento della
petizione. Argomenta che i vari contratti di lavoro succedutisi nel tempo non
determinerebbero, con la necessaria chiarezza, la retribuzione periodica
spettante al salariato.
Inoltre
non sarebbe sostenibile quanto asserito dal Pretore poiché l'appellante non
avrebbe ottenuto più di quanto guadagnavano i suoi colleghi abili al lavoro,
anche se avesse percepito, oltre alla rendita AI, il salario intero.
F. Con osservazioni 5 maggio 1995 il Comune convenuto ha
chiesto la reiezione del gravame sulla base di argomentazioni che, per quanto
necessario, verranno riprese nei successivi considerandi.
Considerato
in
diritto
-
La situazione di indigenza dell’istante, confermata dal
certificato municipale della stessa parte convenuta, e la particolare fattispecie
che non appariva immediatamente come destituita di fondamento permettono di
concedergli l’assistenza giudiziaria limitata al gratuito patrocinio dal
momento che, trattandosi di procedura per mercedi e salari, non vengono esatte
tasse o spese di giustizia. È evidente che il beneficio del gratuito patrocinio,
qui concesso, é limitato alla procedura d’appello non godendo il relativo
decreto dell’effetto retroattivo (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 155, n.
6).
-
Per l'art. 1 CO un contratto non è perfetto se non
quando i contraenti abbiano concordemente manifestato, in modo espresso oppure
tacito, la loro reciproca volontà e, secondo l'art. 18 cpv. 1 CO, un contratto
va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e
concorde volontà dei contraenti.
Quando
la concordanza delle volontà delle parti non è evidente, le disposizioni
contrattuali sono da interpretare in base al principio dell'affidamento, per il
quale è determinante il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni
contraente poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà
dell'altro ( DTF 119 II 451, DTF 118 II 132). Ne consegue in
particolare che se il destinatario di una dichiarazione scritta la interpreta
erroneamente perché non la esamina nel dovuto modo o omette di considerare
particolari che non avrebbero dovuto sfuggirgli, non può avvalersi di tale
negligenza e la dichiarazione vale per come avrebbe dovuto essere
ragionevolmente intesa (DTF 111 II 457; Von Thur/Peter, Allgemeiner
Teil des Scheizerischen Obligationenrechts, 3 edizione, Zurigo, 1974, vol. 1,
pag. 290). Se applicando questo principio il giudice può dare un senso chiaro
e conferire un effetto giuridico alle dichiarazioni di volontà,
un'interpretazione più approfondita è superflua (DTF 119 II 372, DTF
111 II 287, IICCA 4 maggio 1994 in re B./Q.).
In
caso contrario occorre esaminare, sempre alla luce del medesimo principio,
tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto (DTF 113 II
51). In quest'ambito, sono in particolare da considerare lo scopo del
contratto, avuto riguardo agli interessi delle parti al momento della stipula (DTF
100 II 155; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, n. 362, 363, 370 e segg. Ad art.
18 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 35 ad art. 18 CO), le loro
condizioni personali, specie l'attività professionale, le conoscenze e
l'esperienza (DTF 118 Ia 297; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 364
ad art. 18 CO e riferimenti), se del caso i preliminari della contrattazione e
anche il comportamento successivo dei contraenti (I CCA 22 giugno 1988
in re H. e IIcc./B; Jäggi/Gauch, opera citata, n. 357 e segg. Ad art. 18
CO) ed in particolare il tipo di adempimento effettuato (II CCA 29 settembre
1993 in re. F.M./S SA, Kramer/Schmidlin, opera citata, n. 28 ad art. 18
CO), il quale permette di risalire alla reale volontà delle parti al momento
della stipulazione (DTF 107 II 417).
- Nel caso concreto si pone la questione a sapere se la
clausola inerente all'incameramento dell'eventuale rendita AI, contenuta nel
primo contratto di lavoro a tempo determinato 2 maggio 1995, possa avere degli
effetti anche successivamente alla scadenza di quest'ultimo nonostante che i
rinnovi del rapporto lavorativo non abbiano più ripreso detta clausola.
Atteso
che non risulta esservi tra le parti un'intesa sulla vera e concorde volontà
dei contraenti, occorre fare riferimento alle circostanze relative alla
conclusione del contratto. Come osservato dal datore di lavoro e non
contraddetto dalla controparte la situazione dell'appellante rappresenta un
caso particolare: infatti egli è stato assunto dal __________ nell’ambito di
una squadra speciale dell'Ufficio tecnico con la quale il comune intende
adempiere una funzione sociale, consentendo a giovani con problemi o con
situazioni particolari di approfittare di un'occasione di lavoro. I membri di
questa squadra svolgono inizialmente un'attività manuale di tipo semplice e,
nella misura in cui questo risulterà possibile, saranno successivamente
inseriti in una squadra di lavoro prevista in organico (doc. B: contratto di
lavoro 2 maggio 1985).
Da
un rapporto redatto dal capo servizio dell'ufficio tecnico risulta infatti la
particolare situazione di __________ il quale presenta effettivamente delle
attitudini lavorative limitate. È in quest'ottica che bisogna quindi
interpretare il contratto di lavoro stipulato tra il __________ e l'appellante,
rilevando che il salario convenuto rappresenta un salario sociale per il quale
le prestazioni pagate dal datore di lavoro non corrispondono al rendimento
dell'impiegato. In queste circostanze l'istante non poteva in buona fede
intendere che la clausola riguardante l'incameramento della sua rendita AI da
parte del Comune/datore di lavoro si limitasse unicamente alla durata
determinata del primo contratto. Il Comune assumendo l'istante lo favoriva già
ampiamente offrendogli un'opportunità lavorativa per un periodo che si è poi
prolungato per quattro anni. Il datore di lavoro si prendeva quindi
inizialmente il rischio di retribuire l'istante più di quanto realmente potesse
offrire e rendere alla condizione che un'eventuale rendita AI venisse poi
attribuita al Comune compensando così in parte il salario sociale. Per queste
ragioni, è impensabile che il __________ abbia inteso che l'incameramento della
rendita avesse effetto esclusivamente per il periodo lavorativo inerente al
primo contratto e non anche per la successiva intera durata del rapporto
lavorativo.
D'altro
canto il fatto che il datore di lavoro prolungava il rapporto lavorativo con
delle semplici lettere di conferma, senza precisare particolari diritti
dell'impiegato e specificando unicamente l'eventuale modifica della
retribuzione oraria, lascia pensare che le condizioni di base del contratto
originale fossero sottintese anche per quanto riguarda i periodi lavorativi
successivi.
Tutte
le circostanze conducono a ritenere che in buona fede l'impiegato non poteva
interpretare che la clausola inerente all'incameramento di un'eventuale rendita
AI, fosse limitata esclusivamente al primo contratto, ma che doveva ritenerla
valida per l'intera durata del rapporto lavorativo.
Del
resto lo stesso istante si é ben guardato dall’eccepire una diversa interpretazione
quando, come afferma nella sua istanza, il Comune gli tratteneva, negli anni
1986/1989, dalla paga il corrispondente importo della rendita AI.
Ne
segue che il Comune aveva diritto ad incamerare la rendita AI durante l'intero
periodo lavorativo e che quindi nulla è dovuto all'istante.
L’appello
deve quindi essere integralmente respinto a conferma del giudizio pretorile.
Per
questi motivi,
richiamati
gli articoli 148 CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia
-
__________ é ammesso al beneficio del gratuito patrocinio per la
procedura d’appello
-
L'appello 18 aprile 1995 di __________ è respinto.
-
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
L'appellante
rifonderà alla controparte fr. 200.- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 1.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
Presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster